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Sequestro societario: regole per le compensazioni orizzontali


Nell’attuale contesto normativo, il sequestro societario disposto ai sensi dell’art. 321 c. 2 c.p.p. rappresenta uno degli strumenti più incisivi per la tutela dell’interesse pubblico e la prevenzione di attività illecite. Tuttavia, la sua applicazione solleva rilevanti questioni operative e giuridiche, soprattutto in materia fiscale, dove il tema della compensazione dei crediti tributari si interseca con le esigenze di tutela dei terzi e la disciplina del blocco delle esecuzioni.

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L’attenzione di operatori e imprese si è concentrata sul blocco delle compensazioni orizzontali introdotto dall’art. 37 c. 49-quinquies DL 223/2006, soprattutto per quanto riguarda il caso di società sottoposte a sequestro preventivo che presentino debiti tributari pregressi di importo superiore a 100.000 euro, non ancora estinti e per i quali non vi siano provvedimenti di sospensione.

Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate

L’istanza di interpello oggetto della Risp. AE 30 giugno 2025 n. 172 prende le mosse dal caso di una società sottoposta a sequestro ai sensi dell’art. 321 c. 2 c.p.p., i cui beni aziendali sono stati vincolati “con finalità di confisca sino a concorrenza del danno accertato”. La società, amministrata da un amministratore giudiziario, rappresenta di avere un notevole debito tributario accumulato prima del sequestro e chiede chiarimenti in ordine all’applicabilità delle regole sul blocco delle compensazioni orizzontali in presenza di tali debiti.

In particolare, viene richiesto se, in presenza di sequestro preventivo e di debiti tributari pregressi superiori a 100.000 euro, debba trovare applicazione la disciplina che preclude la compensazione orizzontale (tramite modello F24) tra crediti d’imposta disponibili e debiti iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione, oppure se il sequestro determini una sospensione tale da consentire comunque la compensazione, stante l’inesigibilità dei debiti stessi.

Il ragionamento dell’istante

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Secondo la società interpellante, il sequestro ex art. 321 c.p.p. comporterebbe la sospensione dell’esigibilità dei debiti tributari pregressi, in quanto la normativa prevede il divieto di pagamento dei debiti preesistenti (art. 53 D.Lgs. 159/2011). Di conseguenza, tali debiti dovrebbero considerarsi “non scaduti” o comunque “sospesi”, con la conseguenza che la soglia di 100.000 euro prevista dal comma 49-quinquies dell’art. 37 DL 223/2006 non sarebbe superata, rendendo possibile la compensazione orizzontale.

L’analisi dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, nel suo parere, effettua una ricostruzione sistematica della disciplina, distinguendo tra le regole applicabili ai terzi creditori (art. 52 D.Lgs. 159/2011) e quelle riguardanti l’amministrazione finanziaria e la gestione dei beni sequestrati (artt. 5051 e 51-bis D.Lgs. 159/2011). In particolare, viene sottolineato come la sospensione delle procedure esecutive disposta dall’art. 50 del Codice antimafia abbia la finalità di tutelare i beni oggetto di sequestro, sottraendoli temporaneamente alla disponibilità del proposto e garantendone la conservazione ai fini delle finalità pubblicistiche del procedimento di prevenzione.

Tuttavia, la disciplina della sospensione delle procedure esecutive e quella della tutela dei diritti dei terzi (art. 52) si riferiscono a fattispecie diverse dal tema specifico del blocco delle compensazioni orizzontali previsto dal DL 223/2006.

L’Agenzia precisa che il comma 49-quinquies dell’art. 37 DL 223/2006, come modificato dalla L. 213/2023 e DL 39/2024, prevede che, “in deroga all’art. 8 c. 1 L.  212/2000, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché carichi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/97”.

Il significato di “provvedimenti di sospensione” nel blocco delle compensazioni

Molto importante, ai fini dell’operatività del blocco, è la nozione di “provvedimenti di sospensione”. Secondo quanto precisato dalla stessa Agenzia nella Circ. 28 giugno 2024 n. 16/E, tali provvedimenti possono essere:

In assenza di tali provvedimenti, il superamento della soglia di 100.000 euro di debiti iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione determina automaticamente il blocco della compensazione orizzontale.

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La posizione sulla sospensione derivante dal sequestro

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la sospensione delle procedure esecutive ex art. 50 e 55 Codice antimafia riguarda esclusivamente le azioni esecutive, ma non modifica la natura o la scadenza dei debiti tributari iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione. In particolare, la sospensione della procedura esecutiva non si traduce in un “provvedimento di sospensione” rilevante ai fini dell’art. 37 c. 49-quinquies DL 223/2006.

Infatti, la formazione del “ruolo” e la conseguente “cartella di pagamento” precedono la fase esecutiva e costituiscono il presupposto per la nascita del titolo esecutivo. La mera sospensione della procedura esecutiva derivante dal sequestro non elimina né sospende il debito tributario, che resta “scaduto” e rilevante ai fini del blocco delle compensazioni.

In altre parole, la presenza di un sequestro preventivo che sospenda la possibilità di azioni esecutive non equivale a un “provvedimento di sospensione” amministrativa o giudiziale del debito. Pertanto, il limite dei 100.000 euro deve essere calcolato considerando anche i debiti pregressi, ancorché temporaneamente inesigibili per effetto del sequestro.

Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate

Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate nega la possibilità di compensazione orizzontale in presenza di debiti iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione superiori a 100.000 euro, anche se la riscossione forzata di tali debiti sia temporaneamente sospesa per effetto di un sequestro preventivo. Il sequestro, infatti, non costituisce un “provvedimento di sospensione” rilevante ai fini dell’art. 37 c. 49-quinquies.

La soluzione prospettata dall’istante, che riteneva di poter continuare ad avvalersi della compensazione orizzontale in quanto i debiti sarebbero stati “non scaduti” o “sospesi”, viene dunque espressamente esclusa.

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Osservazioni

Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate ha un impatto operativo rilevante per le società sottoposte a sequestro e per gli amministratori giudiziari chiamati a gestire patrimoni e rapporti tributari complessi. In presenza di debiti iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione per importi superiori a 100.000 euro, la compensazione orizzontale tra crediti e debiti fiscali resta preclusa, salvo che intervengano provvedimenti specifici di sospensione giudiziale o amministrativa, oppure piani di rateazione.

La gestione della posizione fiscale della società sequestrata dovrà dunque tener conto di questa preclusione, con possibili riflessi sulla liquidità e sulla programmazione delle attività aziendali, anche in vista di un’eventuale confisca definitiva o di una restituzione dei beni.

La disciplina del blocco delle compensazioni orizzontali in presenza di debiti tributari iscritti a ruolo o affidati all’agente della riscossione è stata oggetto di importanti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso delle società sottoposte a sequestro preventivo, il sequestro non determina una sospensione del debito rilevante ai fini della disciplina delle compensazioni. L’amministratore giudiziario e la società dovranno pertanto attenersi alle regole ordinarie, senza possibilità di deroghe, se non in presenza delle specifiche ipotesi di sospensione previste dalla normativa tributaria.



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