PEC per gli amministratori di società: si propone una breve guida tecnica per espletare l’adempimento presso il Registro delle Imprese. Si ricorda che la scadenza “ufficiale” (Nota MIMIT) scade al 30 giugno prossimo (al contrario, numerose CCIAA ritengono l’atto dovuto in occasione della nuova nomina dell’amministratore, o del rinnovo della carica).
Videocorso del: 10 Luglio 2025 alle 15.00 – 18.00 (Durata 3 hh) Cod. 236103 Richiesto l’Accreditato ODCEC Patti (Me) – (per crediti n 3) Solo partecipazione Live Relatore: Dott. Lelio Cacciapaglia Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone “Partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Il termine per l’effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall’art. 157, comma 1, d.l. n. 34/20 – norma speciale rispetto a quella di cui all’art. 12, d.lgs. n. 159/2015 – al periodo intercorrente fra il 1 marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogato di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all’art. 67 del d.l. n. 18/20. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 17668 del 30 giugno 2025, con cui ha sciolto un nodo interpretativo emerso a seguito dell’emergenza Covid-19, in merito ai termini di emissione e notifica degli atti impositivi relativi ad annualità in scadenza nel 2020, e in particolare per l’anno d’imposta 2015.
Con il Provv. 3/07/2025, n. 281068, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le modalità tecniche per l’utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie nella dichiarazione dei redditi precompilata, in adeguamento al parere favorevole del Garante della Privacy di cui al provvedimento n. 62 del 13/02/2024. Il nuovo provvedimento si basa in gran parte sul precedente Provv. 9/05/2019, n. 115304, integrandone i contenuti con le novità normative intervenute nel frattempo.
Con la Circ. n. 16 Assonime è tornata nuovamente ad affrontare il tema della correzione degli errori contabili, evidenziando diverse criticità interpretative ancora irrisolte, nonostante recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte a interpello n. 73/2024 e n. 63/2025. Rilevanza fiscale della correzione A partire dalle modifiche normative introdotte dal DL 73/2022 e dalla L. 197/2022, per i soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata con bilancio sottoposto a revisione legale, la correzione di errori contabili ha effetti fiscali nell’esercizio in cui viene effettuata, a patto che non siano scaduti i termini per presentare la dichiarazione integrativa (nel caso di componenti negativi).
L’Agenzia delle Dogane, con un avviso diramato il 1 luglio 2025, ha richiamato l’attenzione degli operatori e dei soggetti interessati sul nuovo rinvio dell’entrata in vigore della cosiddetta Sugar Tax, ovvero l’imposta di consumo applicabile alle bevande edulcorate. Il differimento è stato disposto per effetto di quanto previsto dal decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, noto come Decreto Economia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025, contenente una serie di misure urgenti in materia economica e sociale, con ricadute dirette anche sul versante fiscale e tributario.
Con un comunicato stampa del 2 luglio 2025, il Ministero del Turismo ha comunicato l’aggiornamento della documentazione relativa all’Avviso pubblico Ristori Appennini 2025, previsto per l’attuazione dell’articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, che istituisce un contributo economico a sostegno del turismo nei Comuni ubicati nei comprensori sciistici della dorsale appenninica. Attraverso la pubblicazione delle FAQ aggiornate e del modulo di istanza revisionato, il Ministero chiarisce aspetti centrali riguardanti i criteri di ammissibilità, le modalità di calcolo delle perdite, i requisiti soggettivi e il regime applicabile, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle risorse da parte dei potenziali beneficiari.
Con la P.O. 61/2025, datata 3 luglio 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito una risposta puntuale al quesito trasmesso dal Consiglio di Disciplina dell’Ordine di Lucca riguardante l’interpretazione dell’articolato normativo sui termini di durata del procedimento disciplinare in caso di sospensione per pendenza di giudizio dinanzi all’Autorità Giudiziaria. Il punto nodale della richiesta riguarda il corretto calcolo del termine massimo di 18 mesi entro il quale deve concludersi un procedimento disciplinare, come stabilito dall’articolo 9, comma 5, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale.
Con la P.O. 58/2025, datata 3 luglio 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha risposto a un quesito sollevato dall’Ordine di Lodi, in merito alla compatibilità tra l’attività professionale delle STP (Società tra Professionisti) e le funzioni di coordinamento e rendicontazione in ambito formativo, finalizzate all’accreditamento presso l’Albo regionale della Regione Lombardia per i servizi di istruzione e formazione professionale. Il quesito: STP e accreditamento per la formazione L’oggetto del quesito riguarda la possibilità per una STP costituita da dottori commercialisti di iscriversi all’Albo regionale degli operatori accreditati per la formazione professionale e, attraverso tale iscrizione, svolgere attività di coordinamento e rendicontazione per conto di clienti e formatori operanti nel territorio lombardo.
Con il Messaggio INPS n. 2130 del 3 luglio 2025, la Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali fornisce un aggiornamento organico sulle modalità di presentazione delle richieste di integrazione salariale nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per caldo eccessivo. Il documento offre istruzioni rivolte sia ai datori di lavoro che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), sia a coloro che fanno riferimento al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015.
Con l’ordinanza n. 14582 del 30 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio ormai consolidato in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, chiarendo che l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione da parte dell’Amministrazione finanziaria è da considerarsi assolto anche in assenza dell’allegazione del provvedimento giudiziario oggetto di tassazione, a condizione che siano indicati data e numero della sentenza o del decreto ingiuntivo. La decisione si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale che pone in equilibrio il diritto di difesa del contribuente e l’esigenza di semplificazione dell’azione amministrativa.
Con la Circolare n. 10/E del 3/07/2025, l’Agenzia Entrate ha fornito un quadro organico delle modifiche introdotte dalla L. n. 207/2024 (legge di bilancio 2025), successivamente integrate dall’art. 6, co. 2-bis, del DL n. 19/2025 (“decreto Bollette”), convertito dalla L. n. 60/2025, in materia di fringe benefit derivanti dalla concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori ai dipendenti. Il regime vigente fino al 31 dicembre 2024 In base all’art. 51, co. 4, lett. a), del TUIR, nella versione fino al 31/12/2024, i benefit in natura derivanti dalla concessione di veicoli nuovi in uso promiscuo venivano tassati in misura percentuale forfetaria, variabile in funzione della classe di emissioni di CO.
L’Agenzia delle Entrate, con il Provv. 3/07/2025, n. 280268, ha definito le modalità operative per promuovere l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti soggetti passivi IVA che, per il periodo d’imposta 2024, risultano non aver presentato la dichiarazione IVA oppure l’hanno trasmessa in modo incompleto. Anomalie rilevate: dichiarazioni assenti, incomplete o incoerenti Le attività di verifica si fondano sui dati delle fatture elettroniche emesse e sui corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente.
Il decreto correttivo delle operazioni straordinarie transfrontaliere è intervenuto anche sulle disposizioni del codice civile che regolamentano la scissione mediante scorporo, introducendo la possibilità: di assegnare alla beneficiaria l’intero patrimonio della scindenda (e non solo una quota parte di esso) di assegnare il patrimonio a società beneficiarie preesistenti (e non obbligatoriamente neocostituite) di non proseguire più con l’attività produttiva precedente, potendo divenire una holding pura. Si analizzano i riflessi delle citate novità, ricordando che all’operazione si applica la neutralità fiscale.
Dall’8 luglio al 30 settembre 2025, le micro, piccole e medie imprese italiane avranno la possibilità di presentare domanda per ottenere contributi a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici o mini-eolici destinati all’autoproduzione di energia. Si tratta della riapertura dello sportello legato alla misura Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e finanziata nell’ambito del PNRR, Misura 7, Investimento 16.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link