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Integrazione salariale per caldo estremo: i chiarimenti dell’INPS


Con l’estate sempre più rovente e le ondate di calore in aumento, l’INPS interviene per fare chiarezza sulle misure a tutela dei lavoratori, in particolare sull’integrazione salariale, per chi è esposto al caldo estremo.

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Con il messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, l’Istituto fornisce indicazioni operative per l’accesso agli ammortizzatori sociali nei casi in cui l’attività lavorativa venga sospesa o ridotta a causa delle temperature eccessive.

Ammortizzatori attivabili in caso di caldo eccessivo

Le istruzioni si rivolgono ai datori di lavoro che intendono chiedere il Trattamento Ordinario di Integrazione Salariale (CIGO), ma anche a quelli che accedono all’Assegno di Integrazione salariale attraverso il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) o i Fondi di solidarietà bilaterali previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015.

In presenza di un’ordinanza emanata dalle autorità pubbliche che impone la sospensione o la riduzione delle attività per motivi legati al caldo, la richiesta di integrazione può essere presentata con la causale specifica “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.

In questi casi non è necessario allegare l’ordinanza: è sufficiente indicarne gli estremi nella relazione tecnica allegata alla domanda.

Quando si può parlare di “evento meteo” per caldo

Anche in assenza di provvedimenti ufficiali, l’integrazione salariale può essere richiesta con la causale “evento meteo” riferita a temperature elevate, quando le condizioni climatiche impediscono lo svolgimento normale delle attività lavorative. Il limite indicativo è quello dei 35 gradi Celsius, ma l’Istituto riconosce che anche temperature inferiori possono essere considerate critiche, se accompagnate da un alto tasso di umidità o da condizioni che innalzano la cosiddetta temperatura “percepita”.

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Questa valutazione si estende anche ai contesti dove il calore è amplificato da fattori specifici, come l’assenza di ombra o ventilazione, l’utilizzo di tute protettive o la presenza di macchinari che generano calore aggiuntivo. Per questo motivo, l’INPS sottolinea che non basta attenersi ai dati meteo ufficiali, ma è essenziale descrivere nel dettaglio l’attività sospesa, l’ambiente di lavoro e le condizioni operative effettive.

Evitare sovrapposizioni tra causali

L’Istituto raccomanda attenzione nella scelta della causale: non è possibile presentare due domande riferite agli stessi lavoratori e allo stesso periodo, una per ordinanza della pubblica autorità e l’altra per evento meteo. Tuttavia, se le condizioni di fatto corrispondono a entrambe le situazioni (caldo eccezionale e ordinanza), durante l’istruttoria sarà tenuta in considerazione l’interazione tra i due fattori.

Criteri per una corretta valutazione

Per favorire una valutazione completa, i datori di lavoro devono redigere con cura la relazione tecnica, specificando le attività interessate, le modalità di svolgimento e le condizioni climatiche registrate. L’INPS provvederà direttamente ad acquisire i bollettini meteorologici e potrà avvalersi dei dati ufficiali forniti da enti meteorologici o dalla Protezione Civile, anche con riferimento agli indici di calore.

Le stesse indicazioni valgono anche per i lavoratori impiegati in ambienti chiusi, qualora non sia possibile utilizzare impianti di raffreddamento per ragioni non imputabili all’azienda, o nei casi in cui questi sistemi non siano compatibili con la produzione.

Inoltre, l’integrazione può essere concessa anche nel caso in cui sia il responsabile della sicurezza aziendale a decidere una sospensione o una riduzione dell’orario lavorativo a tutela della salute del personale.

Estensione al settore agricolo

Le regole descritte si applicano, nei limiti della compatibilità, anche al comparto agricolo, in riferimento alla cassa integrazione speciale (CISOA) destinata agli operai e impiegati a tempo indeterminato delle imprese del settore primario.

Eventi oggettivamente non evitabili (EONE)

L’INPS precisa infine che tanto la causale legata all’ordinanza pubblica quanto quella per evento meteo rientrano nella categoria degli eventi oggettivamente non evitabili. Per queste casistiche, non è richiesto che i lavoratori abbiano un’anzianità minima di 30 giorni presso l’unità produttiva coinvolta e, in alcuni casi, si possono applicare procedure semplificate.

In un’estate in cui la salute dei lavoratori è sempre più a rischio per via del caldo torrido, le indicazioni dell’INPS rappresentano uno strumento essenziale per garantire tutele concrete, permettendo alle imprese di sospendere in sicurezza l’attività e ai lavoratori di non subire perdite economiche nei periodi più critici.

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