Navi commerciali internazionali: istruzioni per gli sgravi contributivi
L’INAIL fornisce le istruzioni operative per l’applicazione degli sgravi contributivi al personale delle navi adibite esclusivamente ad attività commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (INAIL – Circolare 08 luglio 2025, n. 43)
Soggetti beneficiari e ambito applicativo
Per il personale delle imprese armatrici avente i requisiti di cui all’art. 119 del codice della navigazione e imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale è riconosciuto l’esonero dal versamento dei premi assicurativi.
Tale beneficio è stato espressamente esteso anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi iscritte nei registri deli Stati membri dell’UE o dello Spazio Economico Europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell’UE o dello Spazio Economico Europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate (art. 41, DL 23 settembre 2022, n. 144).
L’applicazione del beneficio è subordinato alla sussistenza dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell’armatore; pertanto è necessario individuare quale regime di sicurezza sociale deve considerarsi applicabile in caso di soggetto armatore non residente avente stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
La regola generale per l’individuazione della normativa di sicurezza sociale applicabile ai marittimi imbarcati a bordo di una nave iscritta nei registri di un qualsiasi Stato membro è la cosiddetta “legge della bandiera” in base alla quale deve considerarsi applicabile la legislazione dello Stato di cui la nave batte la bandiera.
E’ prevista un’eccezione al verificarsi della presenza cumulativa di due precise condizioni:
– impresa con sede in uno Stato;
– marittimi che abbiano la residenza nello stesso Stato.
Pertanto, laddove siano verificate entrambe le condizioni sopra indicate, a prescindere da quale sia la bandiera della nave, l’armatore è considerato a tutti gli effetti soggetto passivo dell’obbligazione contributiva nello Stato italiano, se ha sede in Italia e i marittimi imbarcati hanno residenza in Italia, e potrà quindi usufruire dell’esonero dal versamento dei premi Inail.
Per accedere all’esonero, in presenza delle condizioni sopra richiamate, le imprese di navigazione in possesso dei requisiti, devono presentare apposita istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che provvede al rilascio della necessaria autorizzazione e all’annotazione nell’elenco appositamente predisposto. Nelle more della predisposizione dell’apposito servizio telematico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica all’Inail, quale amministrazione che applica lo sgravio contributivo, le autorizzazioni all’annotazione rilasciate.
La verifica del rispetto degli impegni assunti e dell’effettivo esercizio delle attività autorizzate è affidata alle autorità marittime locali, anche attraverso controlli effettuati all’arrivo e alla partenza delle navi.
Gestione dei rapporti assicurativi
La gestione dei rapporti assicurativi del settore navigazione e pesca marittima, sia per quanto riguarda i premi che le prestazioni assicurative, è ricondotta ai criteri di ripartizione della competenza territoriale applicati alle altre gestioni assicurative. In particolare, la competenza è stabilita come segue:
– per le posizioni assicurative e per i servizi a esse correlati (assicurazione dell’equipaggio, regolarità contributiva, pagamento dei premi, ruoli esattoriali, ecc.) è competente la Sede dell’Inail nel cui ambito territoriale insiste la sede legale dell’armatore. Nel caso delle imprese di navigazione non residenti in Italia aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, è competente la Sede dell’Inail nel cui ambito territoriale si trova la sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa in parola esercita la sua attività in Italia;
– per gli infortuni sul lavoro e le altre prestazioni assicurative è competente la Sede nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio.
Le imprese armatrici non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che utilizzano navi iscritte nei registri deli Stati membri dell’UE o dello Spazio Economico Europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell’UE o dello Spazio Economico Europeo che, a seguito dell’autorizzazione, risultano iscritte nell’apposito elenco istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che imbarcano personale marittimo residente in Italia, possono presentare regolare denuncia di iscrizione all’Inail utilizzando gli appositi servizi online.
Alla presentazione della denuncia di iscrizione consegue l’attribuzione di un codice ditta correlato al codice fiscale dell’armatore e l’apertura di una Posizione Assicurativa Navigazione, di seguito PAN, di 8 cifre, con assegnazione di un numero di certificato identificativo della nave assicurata.
Ogni armatore riceverà al suo indirizzo PEC il provvedimento dove sono indicati il codice ditta, il contro codice e il PIN, che dovranno essere utilizzati per le successive comunicazioni con l’Istituto, nonché i numeri di PAN e dei certificati rilasciati per ogni posizione assicurativa.
Con lo stesso provvedimento l’Istituto provvede a comunicare l’importo del primo pagamento del premio di assicurazione (cosiddetto “ratino”), relativo al personale assicurato in Italia e non soggetto a sgravio, calcolato sulla base delle informazioni comunicate con la denuncia di iscrizione e relative al numero delle persone occupate a bordo, il loro grado o qualifica e la retribuzione che essi presumono dovere corrispondere fino alla fine dell’anno.
Il pagamento della “rata anticipata” di premio per gli anni solari successivi con contestuale “regolazione” del premio relativo al periodo assicurativo precedente (cosiddetta “autoliquidazione”) deve essere effettuato dal datore di lavoro entro il 16 febbraio dell’anno cui la rata si riferisce. Entro il 28 febbraio dello stesso anno deve essere presentata la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente esclusivamente con modalità telematiche con gli appositi servizi online.
Il pagamento dei premi dovuti, come sopra determinati, deve essere effettuato tramite il modello di pagamento unificato F24, compilando la sezione Inail e indicando nello spazio “codice ditta” il relativo numero e nello spazio “numero di riferimento” il numero di 6 cifre comunicato dall’Inail con le richieste di pagamento.
Premi assicurativi e nuovo profilo tariffario
Le imprese armatrici che rispettano i requisiti e intendono beneficiare dello sgravio contributivo previsto per l’armatore con navi iscritte nel Registro internazionale italiano devono allegare alla denuncia di iscrizione copia dell’autorizzazione all’annotazione nell’elenco appositamente predisposto rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Per tali posizioni assicurative è stato, infatti, previsto specifico profilo tariffario denominato “Personale Italiano/comunitario con sgravi” collegato al Tipo Registro “Elenco Navi UE/SEE” e al Porto di iscrizione “Paese estero comunitario UE/SEE” da indicare nella denuncia di iscrizione.
di Ciro Banco
Fonte Normativa
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