Negli ultimi tempi, il panorama delle agevolazioni fiscali per i piccoli imprenditori e professionisti ha visto una svolta interessante grazie agli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, chi opera nel settore delle nuove attività e si trova a dover scegliere tra diversi regimi fiscali, ora può contare su una maggiore chiarezza e su nuove opportunità di semplificazione amministrativa.
Questi aggiornamenti si rivelano particolarmente utili per chi desidera muoversi agilmente tra il regime fiscale di vantaggio e il regime forfettario, senza incorrere in ostacoli legati all’applicazione dell’IVA del margine.
Nuove prospettive per chi passa dal regime fiscale di vantaggio al forfettario
La recente risposta n. 181 del 7 luglio 2025, pubblicata dalla Agenzia delle Entrate, segna un passaggio fondamentale per tutti quei contribuenti che, avendo raggiunto i limiti previsti dal regime fiscale di vantaggio, intendono abbracciare il regime forfettario disciplinato dalla legge n. 190/2014. La novità di rilievo riguarda la possibilità di avviare una nuova attività potenzialmente soggetta al regime speciale dell’IVA del margine – pensiamo, ad esempio, al commercio di elettrodomestici usati – senza perdere il diritto di optare per il regime agevolato.
L’unico vero vincolo imposto dall’Amministrazione finanziaria è che il contribuente non abbia mai applicato in concreto il regime speciale dell’IVA del margine nelle attività precedenti: una precisazione che, di fatto, equipara questi soggetti a operatori neocostituiti, liberi da incompatibilità pregresse.
Adempimenti pratici: come formalizzare il passaggio
Sul piano operativo, la formalizzazione di questa transizione passa attraverso la compilazione del modello AA9 12. Occorre prestare particolare attenzione alla sezione Quadro A, dove si dovranno specificare le modifiche relative ai dati dell’attività, e al Quadro B, dove l’adesione ai regimi fiscali agevolati andrà segnalata con il codice 2.
Una volta effettuata questa scelta, sarà necessario confermarla anche nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo, così da garantire piena coerenza con il nuovo assetto fiscale. È bene sottolineare che, qualora si decida di avviare la nuova attività optando per l’applicazione dell’IVA ordinaria anziché del regime del margine, l’accesso al regime forfettario sarà consentito solo se tale opzione è stata esercitata nell’anno d’imposta precedente: un dettaglio da non trascurare per chi desidera mantenere i vantaggi della fiscalità semplificata.
Vantaggi concreti per le piccole imprese
Questi chiarimenti, oltre a rappresentare una boccata d’ossigeno per chi desidera diversificare la propria attività, pongono le basi per una maggiore flessibilità operativa. La possibilità di transitare dal regime fiscale di vantaggio al regime forfettario anche in presenza di attività soggette all’IVA del margine si traduce in un’opportunità concreta per le piccole imprese che vogliono restare competitive, riducendo il peso degli adempimenti burocratici e sfruttando al massimo le agevolazioni fiscali disponibili. In un contesto economico sempre più dinamico, poter contare su strumenti chiari e regole trasparenti è senza dubbio un elemento che può fare la differenza.
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