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Le novità per le auto assegnate ai dipendenti in uso promiscuo (circolare n. 10/E/2025)


Con la circolare n. 10/E/2025 del 3 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti in merito alla disciplina fiscale applicabile ai redditi di lavoro dipendente derivanti dalla concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025 e dal D.L. 19/2025. Si ricorda che l’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, che disciplina la tassazione dei fringe benefit derivanti dall’uso promiscuo di veicoli aziendali, è stato modificato dai citati provvedimenti, allo scopo di incentivare la diffusione di veicoli a basse emissioni e a disincentivare l’utilizzo di mezzi più inquinanti, in linea con gli impegni assunti a livello europeo e internazionale.

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Per effetto delle novità, dal 1° gennaio 2025, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati e veicoli consegnati a partire da tale data, il fringe benefit da assoggettare a tassazione viene determinato forfettariamente nel 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI. Tale percentuale è significativamente ridotta al 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per gli ibridi plug-in. La circolare sottolinea che la nuova disciplina si applica solo se ricorrono congiuntamente i tre requisiti: immatricolazione, stipula del contratto e consegna a partire dal 1° gennaio 2025. Viene inoltre ribadito che la concessione in uso promiscuo non è atto unilaterale, ma richiede l’accettazione del lavoratore, formalizzata tramite sottoscrizione dell’atto di assegnazione e consegna effettiva del veicolo.

Un aspetto di particolare rilevanza pratica è rappresentato dalla disciplina transitoria introdotta dall’art. 6, comma 2-bis, D.L. n. 19/2025. Per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per quelli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, continua ad applicarsi la disciplina previgente, ossia quella vigente al 31 dicembre 2024. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in tali casi, rileva la data di consegna del veicolo al dipendente e non solo la stipula del contratto. La ratio di questa disciplina è duplice: da un lato, evitare effetti retroattivi e penalizzanti per contribuenti e imprese che abbiano già assunto impegni sulla base della normativa previgente; dall’altro, garantire una transizione graduale verso il nuovo regime, in coerenza con i principi di progressività e proporzionalità.

Riprendendo gli esempi dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui un veicolo sia ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 20 dicembre 2024, immatricolato e consegnato al dipendente a febbraio 2025, il regime di tassazione da applicare al fringe benefit è quello vigente al 31 dicembre 2024. Allo stesso modo, il regime previgente è applicabile anche al caso in cui un veicolo sia ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 5 febbraio 2025, immatricolato e consegnato al dipendente a maggio 2025. In entrambi i casi, si applicano le percentuali differenziate in base alle emissioni di CO2 secondo la disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2024 (ad es. 25%, 30%, 50%, 60% a seconda della fascia di emissione).

Per tutte le fattispecie non rientranti nei casi sopra descritti, la circolare ribadisce l’applicazione del criterio generale previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR: il valore del fringe benefit deve essere determinato in base al “valore normale” del bene o servizio, limitatamente alla quota riferibile all’uso privato, scorporando cioè la parte di utilizzo aziendale. Tale criterio, già chiarito nella risoluzione n. 46/E/2020, impone una valorizzazione analitica e documentata, con particolare attenzione all’individuazione oggettiva dei costi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro.

Questo aspetto assume rilievo in tutti i casi in cui non sia applicabile il regime forfettario, ad esempio per veicoli ordinati entro il 2024, ma consegnati dopo il 30 giugno 2025, oppure per veicoli immatricolati prima del 1° luglio 2020. La circolare evidenzia come, in questi casi, la quantificazione del benefit richieda una puntuale ricostruzione delle modalità di utilizzo del veicolo, al fine di evitare che l’intero valore normale concorra alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

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La circolare affronta, infine, le ipotesi di proroga del contratto e di riassegnazione del veicolo a un diverso dipendente. Nel primo caso, trattandosi di mera estensione temporale senza novazione, resta applicabile la disciplina vigente al momento della stipula originaria, fino alla naturale scadenza della proroga. Nel secondo caso, invece, la riassegnazione comporta la stipula di un nuovo contratto e, pertanto, la disciplina fiscale applicabile è quella vigente al momento della riassegnazione.



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