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MUP, come cambia l’informativa nelle assicurazioni


Cosa prevede il Provvedimento IVASS 147 del 2024 

Con il Provvedimento IVASS n. 147 del 20 giugno 2024, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è intervenuto per semplificare le informazioni che le assicurazioni sono obbligate a fornire ai clienti prima della sottoscrizione di nuovi prodotti assicurativi.  

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In particolare, l’istituto ha realizzato una revisione delle disposizioni in materia di informativa precontrattuale contenute nel Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (informative sul distributore) e nel Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 (informative sul prodotto). 

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Cos’è l’informativa precontrattuale 

Con l’espressione informativa precontrattuale si intende l’insieme dei documenti, contenenti informazioni relative a un prodotto o servizio, che un intermediario deve obbligatoriamente fornire ai propri clienti, prima della sottoscrizione di un contratto.  

Per i prodotti assicurativi, l’informativa precontrattuale è l’insieme dei documenti che le assicurazioni devono mettere a disposizione dei clienti, direttamente o tramite un distributore assicurativo, ovvero un’agenzia assicurativa o un singolo agente o intermediario assicurativo. 

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Perché l’IVASS ha modificato l’informativa precontrattuale 

La decisione dell’IVASS di semplificare l’informativa precontrattuale ha due obiettivi principali:  

  • rafforzare l’efficacia dell’informativa resa al contraente, 
  • aumentare la tutela del contraente in tutte le fasi del rapporto con il distributore.  

Per raggiungere entrambi gli obiettivi, i documenti che per legge devono essere messi a disposizione dei clienti prima della stipula di un contratto assicurativo devono essere chiari ed esaurienti, non fuorvianti e non ridondanti, sintetici ma completi, in linea con il principio enunciato nell’articolo 166 del Codice delle assicurazioni private (CAP). 

Inoltre, affinché il contraente possa conoscere pienamente le caratteristiche del prodotto assicurativo, per l’IVASS è di fondamentale importanza che vi sia un totale raccordo tra le informazioni presenti nella documentazione precontrattuale e quelle indicate nelle condizioni generali di contratto, in particolare per quanto riguarda le clausole relative a decadenze, nullità, limitazione delle garanzie, costi. 

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Cos’è il MUP e quali documenti sostituisce   

Il Modulo Unico Precontrattuale (MUP) è un nuovo modulo informativo introdotto dall’IVASS con il Provvedimento numero 147 del 20 giugno 2024, che semplifica e razionalizza la documentazione che le assicurazioni sono obbligate a consegnare o mettere a disposizione dei clienti. 

L’IVASS ha introdotto due tipi di MUP

  • Allegato 3: “Modello Unico Precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi”, 
  • Allegato 4: “Modello Unico Precontrattuale (MUP) per i prodotti d’investimento assicurativi”. 

Oltre a introdurre il MUP, il Provvedimento IVASS 147/2024 ha anche abrogato quattro documenti

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  • Allegato 3: Informativa sul distributore 
  • Allegato 4: Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP 
  • Allegato 4-bis: Informazioni sulla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo 
  • Allegato 4-ter: Elenco delle regole di comportamento del distributore 

Le informazioni che precedentemente venivano fornite ai clienti tramite gli allegati 3, 4 e 4-bis sono ora integrate nel MUP. 

Quali informazioni contiene il MUP 

In entrambi i casi, ovvero sia che faccia riferimento a prodotti assicurativi o a prodotti d’investimento assicurativi, il MUP racchiude in un unico documento una serie di informazioni sul distributore, suddivise in sette sezioni: 

  • SEZIONE I – Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente 
  • SEZIONE II – Informazioni sul modello di distribuzione 
  • SEZIONE III – Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d’interesse 
  • SEZIONE IV – Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza 
  • SEZIONE V – Informazioni sulle remunerazioni (e sugli incentivi, solo per il MUP per i prodotti d’investimento assicurativi) 
  • SEZIONE VI – Informazioni sul pagamento dei premi 
  • SEZIONE VII – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente 

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Come si semplificano i DIP aggiuntivi 

Oltre a semplificare le informative sul distributore, l’IVASS ha semplificato anche le informative sul prodotto, intervenendo sui cosiddetti DIP aggiuntivi o IPID (Insurance Product Information Document).  

Con la revisione del Regolamento IVASS 41/2018, infatti, le informazioni presenti nei DIP aggiuntivi sono state semplificate, eliminando ad esempio le ridondanze, e si concentrano ora sui seguenti aspetti: 

  • costi del prodotto 
  • eventuali esclusioni e limitazioni 
  • tipologia di cliente a cui è rivolto il prodotto 
  • regime fiscale applicabile 
  • modalità di presentazione dei reclami e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie 

Inoltre, per ciascun DIP aggiuntivo è stato introdotto un limite di 3 pagine in formato A4, che possono aumentare fino a 4, in via eccezionale e per circostanze motivate. 

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Quanti sono i DIP aggiuntivi 

I DIP aggiuntivi attualmente previsti dall’IVASS sono 5 e sono i seguenti: 

  • DIP aggiuntivo Vita – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi.  
  • DIP aggiuntivo Multirischi – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi. 
  • DIP aggiuntivo IBIP (Insurance Based Investment Products) – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi. 
  • DIP aggiuntivo Danni – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni. 
  • DIP Aggiuntivo R.C. auto – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto. 

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Nuovi MUP e DIP aggiuntivi, da quando sono obbligatori 

La nuova modulistica prevista dall’IVASS – Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi e per i prodotti di investimento assicurativi, nonché i Documenti informativi precontrattuali aggiuntivi Vita, Multirischi, IBIP, Danni e R.C. auto – è obbligatoria per imprese e distributori assicurativi dal 5 luglio 2025.  

Nel Provvedimento 147/2024 è riportato, infatti, che l’adeguamento doveva avvenire entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, avvenuta il 5 luglio 2024, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.  

Che formato devono avere le informative precontrattuali 

In linea con quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private (CAP) sia i MUP che i DIP aggiuntivi devono essere messi a disposizione dei contraenti: 

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  • in forma cartacea;
  • su supporto durevole non cartaceo (cioè, in modalità digitale), purché l’uso del supporto digitale sia appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e sia stato scelto dal contraente; 
  • tramite sito web, ma solo se le informazioni sono indirizzate direttamente al contraente o se sussistono i seguenti requisiti: a) la fornitura delle informazioni è appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo; b) il contraente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite sito Internet; c) il contraente è stato informato mediante comunicazione telematica dell’indirizzo del sito Internet e del punto del sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni; d) è garantito che le informazioni rimangano accessibili sul sito Internet per tutta la durata del contratto. 

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Informativa precontrattuale digitale: il mercato è pronto ad abbandonare la carta

Come visto, l’IVASS prevede la coesistenza dell’informativa cartacea e di quella digitale. Il mantenimento del formato cartaceo e la mancata introduzione dell’obbligo di passare esclusivamente al formato digitale si spiegano con la volontà di tutelare i contraenti meno abituati alla tecnologia digitale.  

Tuttavia, come spesso accade. il rischio è di ritrovarci con una norma più arretrata della società reale, per quanto riguarda la capacità e la volontà di passare al digitale, per motivi di comodità, economicità e sostenibilità ambientale. 

Non a caso, stando ai dati diffusi dall’Osservatorio Digital B2B del Politecnico di Milano, il mercato italiano della gestione digitale dei documenti ha raggiunto i 2,3 miliardi nel 2024, con una crescita del 13% rispetto al 2021.     

Nel caso delle assicurazioni, la possibilità di fornire il Modulo Unico Precontrattuale e i DIP aggiuntivi in formato digitale è parte integrante dello sforzo dell’IVASS di semplificare e rendere più trasparente il settore.

Dal MUP digitale nuova spinta per la semplificazione e l’efficienza del settore assicurativo

Come già avvenuto col RENTRI, il Registro Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti e come avverrà con la prossima introduzione della Lettera di vettura internazionale elettronica (eCMR), il MUP digitale potrà fare da volano e dare un’ulteriore spinta tecnologica al settore assicurativo, favorendo nuove progettualità e nuovi investimenti nella digitalizzazione dei processi.

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Il MUP digitale può essere un esempio di come sfruttare a pieno i vantaggi del Digital Transaction Management, incluso il potenziamento portato dall’Intelligenza Artificiale.

A puro titolo esemplificativo, tra le azioni rese possibili dalla gestione digitale del MUP, in piena armonia con i processi aziendali preesistenti, ci sono: 

  • gestione dell’editing del documento in maniera collaborativa; 
  • creazione di workflow che assicurino le corrette procedure per l’apposizione delle firme elettroniche; 
  • notifica, ai soggetti interessati, degli status delle varie fasi del processo di editing e firma; 
  • archiviazione e conservazione digitale a norma dei MUP digitali sottoscritti, con garanzia della validità legale delle firme nel tempo; 
  • recupero semplice e rapido dei documenti digitali, tramite ricerca su metadati; 
  • identificazione online dei firmatari in base al tipo di firma elettronica da adottare per la sottoscrizione dei MUP. 

Oltre che per i vantaggi che apporta nella fase operativa, l’introduzione di tecnologie DTM nel settore assicurativo è facilitata anche dalle diverse modalità di implementazione in azienda: in cloud (online), tramite il modello SaaS, oppure integrandole nei software già presenti in azienda, tramite API. 

Gestire i documenti in digitale con Namirial  

Per le aziende e gli intermediari assicurativi che, nel rispetto della normativa IVASS, vogliono garantire un’esperienza più semplice e rapida ai clienti che accettano una gestione digitale delle informative, Namirial può rivelarsi il partner tecnologico ideale.  

Riconosciuta tra i leader mondiali nel DTM (Document Transaction Management), Namirial è un Fornitore di Servizi Fiduciari Qualificato ai sensi del Regolamento Europeo eIDAS, che ha soluzioni specifiche per il settore assicurativo, come Namirial Sign e Namirial Archive, soluzioni per la gestione e archiviazione digitale dei documenti. 


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Per avere maggiori informazioni su come digitalizzare la gestione documentale nel settore assicurativo, puoi visitare le pagine di Namirial dedicate a Namirial Sign e Namirial Archive. In alternativa, se lo preferisci, compila il form sottostante per chiedere una consulenza Namirial. 

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