Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

Il partenariato supera il welfare


fonte: ItaliaOggi
di Giuseppe Brandi (ItaliaOggi) – In collaborazione con Mimesi s.r.l

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

Negli ultimi anni, la collaborazione tra amministrazioni pubbliche ed enti del terzo settore (Ets) si è evoluta verso forme di partenariato più mature. Un cambiamento che coinvolge non solo l’ambito sociale e sociosanitario, ma anche cultura, ricerca scientifica, turismo sociale, formazione, riqualificazione dei beni pubblici e altro ancora. Questa evoluzione è avvenuta gradualmente, grazie a sviluppi normativi, prassi amministrative e sentenze, in particolare della Corte Costituzionale, che hanno saputo leggere il bisogno crescente di collaborazione tra pubblico e privato al di fuori della logica competitiva di appalti e gare. Un riferimento centrale è la sentenza 131/2020, che ha dato forza e slancio al modello di amministrazione condivisa (AC). La normativa di riferimento parte dal Testo unico degli enti locali (d.lgs. 267/2000), che richiama l’importanza della collaborazione pubblico privato, e dalla legge quadro sul sistema integrato dei servizi sociali (l. 328/2000), primo esempio di AC insieme ai patti di sussidiarietà della regione Liguria. A seguire, il Testo unico sulle società partecipate (d.lgs. 175/2016), che all’art. 17 regola le società miste; la riforma del terzo settore (decreti legislativi 112/2017 e 117/2017); il nuovo Codice dei contratti pubblici (Ccp, dlgs 36/2023), che all’art. 6 equipara le relazioni competitive (appalti e gare) a quelle collaborative (AC);e il d.lgs. 201/2022 sui servizi pubblici locali, che consente agli enti locali di attivare partenariati con gli Ets secondo il Codice del terzo settore (Cts). Si aggiungono, poi, le linee guida del Mlps (dm 72/2021) e numerose leggi regionali: Toscana, Emilia-Romagna, Molise, Umbria, Piemonte, Puglia, che hanno posto grande attenzione a questi modelli. Elemento centrale è l’art. 55 Cts (e seguenti), che disciplina l’AC e supera la logica concorrenziale. Rispetto alla legge 328/2000, estende le collaborazioni a tutte le attività di interesse generale indicate all’art.5 Cts (ben 26) e a progetti non necessariamente innovativi o sperimentali. È un modello di governance basato su fiducia, corresponsabilità e trasparenza.

Nel tempo, i partenariati hanno oltrepassato i confini del welfare. In ambito culturale, oltre al partenariato atipico previsto dall’art. 134, co. 2, Ccp per la valorizzazione dei beni culturali, gli artt. 71, co. 3, e 89, co. 17, Cts consentono agli enti pubblici di affidare agli Ets beni culturali immobili in concessione fino a 50 anni, con canoni agevolati legati agli investimenti in restauro e gestione. Sono strumenti ispirati alla Convenzione di Faro, che superano la visione rigida del Codice dei beni culturali (d.lgs. 22/2004), fondato su una netta distinzione tra gestione pubblica e privata (artt. 115 e 106, co. 2-bis). Da ricordare anche i contratti gratuiti previsti dall’art. 134, co. 1, Ccp, diretti alle imprese per la tutela dei beni culturali, ma con possibile coinvolgimento degli Ets. Il modello si sta affermando anche nella rigenerazione urbana. L’art. 201 del Ccp prevede partenariati sociali in cui cittadini, micro e piccole imprese possono prendersi cura di beni comuni (come aree verdi) in cambio di sgravi fiscali. A differenza delle gare tradizionali, si parla qui di percorsi collaborativi. Anche nel sociosanitario si rafforza il ruolo del terzo settore. In particolare, il dm 77/2022 sull’assistenza territoriale, approvato nell’ambito del PNRR, definisce nuovi standard per le case della comunità, valorizzando la partecipazione degli Ets per rafforzare le reti locali. Inoltre, il d.lgs. 29/2024, nell’ambito delle nuove politiche per gli anziani, propone un modello integrato di presa in carico. L’art. 25 prevede che i servizi di comunità favoriscano l’integrazione tra prestazioni sociali (leps) e sanitarie (lea), coinvolgendo gli Ets con gli strumenti della coprogrammazione e coprogettazione. Queste misure confermano la vocazione del terzo settore a essere partner stabile della PA, non solo come fornitore di servizi, ma come attore coinvolto nella definizione delle politiche pubbliche. In questa cornice si collocano anche le convenzioni con le cooperative sociali di tipo b (l. 381/1991), che permettono agli enti pubblici, anche in deroga al Ccp, di affidare servizi sotto soglia finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (art. 5).

Parallelamente, strumenti come i patti di collaborazione per i beni comuni, disciplinati dall’art. 11, l. 241/90 e da singoli regolamenti comunali, e i patti educativi di comunità (accordi tra scuole, Enti locali, Ets, famiglie e altri attori territoriali) ampliano le forme di coprogrammazione e coprogettazione del Cts. Tutti si muovono nel solco della sussidiarietà orizzontale, favorendo nuove alleanze tra PA, cittadini ed Ets, con norme statali, regionali e regolamenti locali. Resta però il nodo della complessità normativa, fin qui soltanto accennata, che rischia di penalizzare amministrazioni piccole, spesso con organici limitati, e organizzazioni meno strutturate prive delle competenze necessarie ad orientarsi tra strumenti e regole. Per questo, serve investire nella formazione e nel potenziamento delle capacità organizzative. Solo così i partenariati potranno esprimere appieno il loro potenziale, generando valore economico e impatto sociale.

Articolo integrale pubblicato su Italia Oggi del 10 luglio 2025 (In collaborazione con Mimesi s.r.l)



Source link

Opportunità unica

partecipa alle aste immobiliari.

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Opportunità uniche acquisto in asta

 ribassi fino al 70%