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Bretella ferroviaria per l’aeroporto Marco Polo, scontro giudiziario sui costi tra costruttore e Rfi


VENEZIA – È lite giudiziaria sul collegamento ferroviario con l’aeroporto Marco Polo: 8 chilometri tra lo scalo di Tessera e la linea Venezia-Trieste, finanziati (anche dal Pnrr) con 644 milioni. Riguarda proprio i soldi il contenzioso avviato da Rizzani De Eccher, in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con Manelli e Sacaim, contro Rete Ferroviaria Italiana, nonché nei confronti di Italferr, ministeri delle Infrastrutture e dell’Economia, Presidenza del Consiglio dei ministri. La cordata costruttrice chiede la revisione dei prezzi concordati con la stazione appaltante, in considerazione dei rincari delle materie prime registrati negli ultimi due anni: con una sentenza pubblicata giovedì, il Tar del Veneto ha dichiarato la giurisdizione del Tribunale ordinario.

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La convenzione

I lavori sono in corso, con termine slittato alla fine del 2026, rispetto all’iniziale obiettivo olimpico. Stipulata il 27 giugno 2023, la convenzione contrattuale aveva previsto il meccanismo di compensazione, anziché di revisione dei prezzi, disponendo dunque che l’eventuale integrazione degli importi avvenisse dopo la conclusione delle prestazioni, non prima delle lavorazioni. La questione è tecnica, ma dalla rilevante portata economica, al punto da aver indotto Rizzani De Eccher a presentare il ricorso per i due silenzi opposti da Rete Ferroviaria Italiana nel 2024: il 3 marzo alla richiesta di inserimento della clausola di revisione dei prezzi e il 7 giugno alla domanda di applicazione del prezzario Rfi 2023. Come hanno riassunto i giudici amministrativi, le ditte aggiudicatarie sostengono in prima battuta che «la mancata previsione della clausola revisionale violi la normativa vigente e comprometta l’interesse pubblico, oltre a configurare una disparità di trattamento», in quanto l’azienda del gruppo Fs «avrebbe inserito clausole simili nei contratti di appalto stipulati in seguito». Da questo punto di vista, «il mantenimento dell’equilibrio economico sarebbe volto a garantire la qualità delle prestazioni promesse dall’impresa appaltatrice, compensandone il fisiologico incremento dei costi». In secondo luogo, i privati ritengono che l’utilizzo di prezzari aggiornati «fosse necessario per assicurare il corretto andamento dei lavori e la loro migliore esecuzione nel rispetto del cronoprogramma, attraverso l’allineamento dei prezzi rispetto a quelli correnti sul mercato», come ribadito «dai pareri in materia» del Mit e dell’Anac. 

La competenza

Rfi ha contestato questa ricostruzione, eccependo innanzi tutto l’incompetenza per territorio del Tar Veneto, poiché la bretella rientra «tra le grandi infrastrutture strategiche finanziate con fondi Pnrr», per cui dovrebbe pronunciarsi il Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Ma il rilievo è stato ritenuto infondato dai giudici, dal momento che l’oggetto della controversia riguarda l’esecuzione dei lavori di un’opera «che interessa esclusivamente il territorio della Regione del Veneto». Piuttosto è stata accolta la tesi del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La mancata previsione della revisione dei prezzi «non deriva da una valutazione discrezionale di Rfi, bensì dal regolamento negoziale concordato tra le parti, che introduce esplicitamente il solo meccanismo della compensazione». Di conseguenza la mancata risposta della stazione appaltante si configura «come mero rifiuto di adempiere un’obbligazione», materia su cui è competente a decidere il giudice ordinario, «dinanzi al quale il processo può essere proseguito».





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