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Procedura celere

 

Consulenti del Lavoro – Le Novità Normative della Settimana dal 7 al 13 luglio 2025



INPS

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 


Accertamento disabilità: nuova procedura per l’invio del certificato medico


Con il messaggio n. 2216 del 10 luglio 2025, l’INPS ha comunicato la disponibilità, a partire dal 12 luglio 2025, di una nuova versione del servizio per l’invio dei certificati medici introduttivi, funzionale alla richiesta di accertamento della disabilità in presenza di alcune specifiche patologie.


Si tratta di:


  • disturbi dello spettro autistico;
  • Finanziamenti e agevolazioni

    Agricoltura

     


  • diabete di tipo 2;

  • sclerosi multipla.


La nuova procedura si applica nei seguenti casi:


  • ai nuovi certificati medici introduttivi che riportano almeno una delle patologie incluse nella sperimentazione;

  • ai certificati medici introduttivi in stato “bozza”, se lavorati a partire dal 12 luglio 2025;

  • ai certificati medici integrativi inviati in base alle disposizioni contenute nel messaggio INPS n. 1980 del 23 giugno 2025


 


Accordo Italia Albania: istruzioni per la domanda di pensione


Con il messaggio n. 2211 del 10 luglio 2025, l’INPS recepisce l’Accordo e Intesa Amministrativa tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fornendo istruzioni operative sulle modalità di presentazione e gestione delle domande di pensione.

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 


In base alle nuove regole, i residenti in Italia devono presentare le domande di pensione – sia in regime di convenzione italo-albanese che in regime nazionale/autonomo albanese – esclusivamente in modalità telematica. La gestione delle domande sarà affidata alla Struttura territorialmente competente dell’INPS, individuata in base alla residenza del richiedente o, per i dipendenti pubblici, in base all’ultimo ente datore di lavoro.


Per i residenti in Albania, le domande di pensione in regime di convenzione italo-albanese o in regime nazionale/autonomo italiano dovranno essere presentate tramite l’Istituto previdenziale albanese (ISSH), che provvederà a inoltrarle al Polo specializzato presso la Direzione provinciale INPS di Perugia. Particolare attenzione – evidenzia il messaggio – deve essere riservata alla documentazione: per i periodi assicurativi maturati in Albania prima del 2012 è obbligatorio allegare alla domanda la “Dichiarazione dello storico lavorativo” insieme ad eventuale documentazione integrativa (buste paga, libretti di lavoro, ecc.)


 


Fondo di garanzia TFR, nuovo servizio trasmissione domande


L’INPS, con il messaggio n. 2172 del 7 luglio 2025, informa del rilascio sul proprio sito internet, di un nuovo servizio per l’invio della domanda di intervento del Fondo di Garanzia del TFR riservato ai cittadini.


Dal 27 giugno 2025, tale servizio è stato esteso in via sperimentale a un gruppo di Istituti di patronato, mentre, a decorrere dal 31 luglio 2025, il medesimo verrà reso disponibile alla generalità. Solo fino al 15 settembre 2025 il nuovo servizio affiancherà quello attualmente disponibile.


 

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 


Prestazione Universale: nuove funzionalità per le domande


L’Inps, con il messaggio n. 2193 dell’8 luglio2025, rende noto il rilascio di nuove funzionalità nel servizio di presentazione delle domande per l’erogazione della Prestazione Universalenell’ambito del servizio di presentazione delle domande. In particolare, sono stati effettuati i seguenti aggiornamenti:


  • una nuova versione semplificata del questionario “bisogno assistenziale gravissimo”;

  • una nuova funzionalità di allegazione della documentazione a supporto della domanda ai fini della rendicontazione della spesa.


Con successivo messaggio verranno comunicate le modalità per visualizzare, in relazione alle domande per le quali si è completata la fase di prima istruttoria, i provvedimenti e i verbali con gli “omissis”.


 

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 


Al via il progetto Welfare as a Service


L’INPS, con il messaggio n. 2171 del 7 luglio 2025, rende noto di aver stipulato, in data 21 novembre 2022, un Accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale


L’Accoro affida all’INPS l’attuazione del progetto “Welfare as a Service” (WAAS)nell’ambito della misura 1.3.1, denominata “Piattaforma Digitale Nazionale Dati” (PDND), rientrante nella Componente 1 della Missione 1 del PNRR “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”.


Il progetto WAAS si fonda sull’utilizzo della PDND come strumento principale per favorire l’interoperabilità tra i sistemi informativie le banche dati della pubblica amministrazione, al fine di semplificare i servizi erogati ai cittadini e alle imprese.


Il progetto, infatti, si propone di migliorare la governance territoriale del welfare, consentendo a diversi attori istituzionali di condividere e analizzare in modo efficiente i dati relativi alle esigenze degli utenti.


Un altro obiettivo primario di “Welfare as a Service” è di integrare i servizi sociali erogati su tutto il territorio nazionale, migliorando la qualità e l’efficacia degli interventi.


 

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ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO


Indicazioni operative sul provvedimento di interdizione ante/post partum


Con la nota n. 5944 dell’8 luglio 2025, l’’Ispettorato Nazionaledel Lavoro ha fornito indicazioni operative agli uffici territoriali per uniformare le procedure relative ai provvedimenti di interdizione ante e post partum, strumenti fondamentali per la tutela della salute delle lavoratrici madri e dei loro figli.


Com’è noto, gli artt. 67 e 17, D.lgs. n. 151/2001, prevede la possibilità di interdizione dal lavoro sia prima che dopo il parto nei casi in cui le mansioni o l’ambiente siano incompatibili con lo stato di gravidanza o di allattamento e non sia possibile assegnare la lavoratrice ad altre mansioni più sicure.


 


Controlli nei locali sotterranei o semi sotterranei: nuove indicazioni

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 


L’INL, con la nota prot. dell’8 luglio 2025 n. 5945, ha fornito ulteriori indicazioni con riferimento alla gestione delle deroghe previste dal Testo Unico sulla sicurezza per il lavoro nei locali sotterranei o semi sotterranei – art 65 D.lgs.81/2008, così come modificato dalla L. 203/2024 (cd collegato lavoro.


In assenza di una definizione uniforme sul territorio nazionale di locale interrato e seminterrato cui fare riferimento, ai fini della Comunicazione in deroga ai sensi dell’art 65 D.lgs.81/2008,’, si deve fare riferimento al vigente regolamento edilizio comunale di appartenenza.


Sono esclusi dall’obbligo di Comunicazione i servizi tecnici (sottoscala, spogliatoi, bagni, locali caldaia, vani tecnici, etc.) e tutti i locali a basso fattore di occupazione (minore di 100 ore/anno).


Le Comunicazioni dovranno essere assegnate al Processo Servizi all’Utenza al fine esclusivo di una verifica circa la completezza formale delle varie dichiarazioni/asseverazioni accluse nella preordinata modulistica (obbligatoria).


Per quanto concerne la relazione, essa dovrà contenere la descrizione del tipo di attività che si andrà a svolgere nei locali oggetto di comunicazione, riportando anche la tipologia di lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente.


Qualora la Comunicazione in deroga risulti carente o incompleta della necessaria documentazione, l’Ispettorato che ha ricevuto la comunicazione procederà, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa, alla richiesta di ulteriori informazioni comunicando i termini entro i quali dovrà essere fornito il riscontro richiesto nonché, contemporaneamente, il diniego all’uso dei locali medesimi.


L’uso anticipato dei locali (prima dei 30 giorni dalla comunicazione o in assenza di riscontro alle richieste di integrazione) comporta la violazione dell’art. 65, così come le dichiarazioni non veritiere o le asseverazioni false, che potranno comportare anche responsabilità penali.

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INAIL


Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale


L’INAIL, con la circolare n. 43 dell’ 8 luglio 2025, ha comunicato che le imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi iscritte in uno dei registri degli Stati dell’UE o del SEE ovvero battenti bandiera di Stati dell’UE o dello SEE adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimiliate elencate all’art 1, comma 1 decreto legge n. 457/1997, come modificato dall’art 41, decreto legge n. 144/2022, possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive previste per le navi iscritte nel Registro Internazionale italiano.


Tra le agevolazioni fruibili rientra anche l’esonero dal versamento dei premi assicurativi Inail per i marittimi comunitari, sempre che vi sia la sussistenza dell’obbligo di versamento dei premi assicurativi a carico dell’armatore, nel rispetto dei limiti stabiliti dagli orientamenti sui trasporti marittimi.


Il beneficio costituisce aiuto di Stato, pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.


 


 


MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZA


Approvate le disposizioni applicative del TCF opzionale


Il Ministero dell’Economia e finanza ha pubblicato il decreto del 9 luglio 2025 recante disposizioni applicative in materia di regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale (anche noto come Tax Control Framework opzionale – TCF opzionale).


Il decreto attua le disposizioni dell’art. 7-bis del D.lgs. 128/2015 che riconosce ai contribuenti privi dei requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, la possibilità di ottenere i medesimi benefici sanzionatori, optando volontariamente per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (TCF opzionale).


Alla predisposizione di tale sistema, sono collegati effetti “premiali” consistenti nella mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie relative a rischi di natura fiscale:


  • che siano comunicati con apposita istanza di interpello, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali

  • qualora il comportamento tenuto dal contribuente corrisponda a quello rappresentato in occasione dell’interpello

  • inoltre, se il contribuente non abbia posto in essere violazioni tributarie caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente.


 


 


 


AGENZIA DELLE ENTRATE


Cambi valute estere: mese di giugno


L’Agenzia delle entrate,  con il provvedimentodell’11 luglio 2025, e accerta le medie dei cambi delle valute estere rilevate nello scorso mese di giugno, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato. La tabella contenuta all’interno del provvedimento riporta, accanto ai tassi di cambio, il nome dello Stato e la moneta di riferimento.


 


 


AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI


Risposta n. 188 del 10 luglio 2025 – Rimborso spese estere al dipendente non è necessario il tracciamento


La tracciabilità del pagamento per evitare che i rimborsi spese concorrano a formare il reddito del dipendente non è più necessaria per trasferte o missioni al di fuori dall’Italia. 


I pagamenti devono avvenire tramite mezzi tracciabili solo per missioni e trasferte svolte in Italia, mentre questa condizione non è richiesta per quelle oltre confine


 


Risposta n. 186 del 8 luglio 20205 – tassazione dei redditi di una società italiana imputati per trasparenza al socio non residente 


Con riferimento alla Convenzione Italia-Spagna, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che una società, in quanto fiscalmente trasparente, non integra la nozione di soggetto residente ai fini convenzionali in Italia. La Convenzione troverà applicazione solo qualora i redditi prodotti da una società di persone italiana saranno imponibili per trasparenza in Spagna in capo al medesimo socio. In tale ipotesi, il reddito d’impresa prodotto sarà imponibile in Italia nel presupposto che l’attività della società di persone italiana configuri una stabile organizzazione nel nostro territorio.


 


Risposta n. 185 del 8 luglio 2025 Regime BEX e residenza estera: esclusione della stabile organizzazione dall’exit tax


L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini del regime di branch exemption (BEX), la plusvalenza riferibile alle attività e alle passività della stabile organizzazione sarà considerata esente, salva l’applicazione del meccanismo del recapture, anche in caso di trasferimento all’estero della residenza fiscale della casa madre.


 


Risposta n. 184 dell’8 luglio 2025 Investimenti in start up e PMI innovative: detrazioni IRPEF


l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che nell’ipotesi in cui non coincida il periodo d’imposta in cui assume rilevanza l’investimento agevolato effettuato dall’investitore (gli investimenti in OICR “rilevano alla data di sottoscrizione delle quote”) e il periodo d’imposta in cui l’OICR può considerarsi “qualificato”, ossia acquisisce il requisito di investire prevalentemente in start­up innovative e in PMI innovative, la fruizione dell’agevolazione fiscale deve essere differita al periodo d’imposta in cui, in capo all’OICR, viene soddisfatto il test di composizione degli investimenti di cui all’art. 1, comma 2, lettera e), del decreto attuativo 7 maggio 2019


 


Risposta n. 183 del 8 luglio 2025 – ZES Unica Mezzogiorno e acquisto di terreni: il limite degli investimenti


Le spese per l’acquisto di terreni e l’acquisizione, realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali possono accedere al calcolo del credito d’imposta Zes unica fino a una quota del 50% in relazione a ogni singolo progetto di investimento. Quindi, un’impresa che spende 600mila euro per l’acquisto di un immobile e 270mila euro per l’acquisto di macchinari, ai fini del bonus Zes Unica, deve considerare un investimento complessivo di 540mila euro, visto che la componente immobiliare non può superare il 50% del totale agevolabile e, quindi, nel caso specifico, 270mila euro.


 


Risposta n. 181 del 7 luglio 2025 – Regime forfetario ammesso senza rinuncia al regime del margine


Il contribuente che ha beneficiato del regime fiscale di vantaggio e ora, per raggiunti limiti d’età, intende transitare nel forfettario, intraprendendo anche una nuova attività di vendita soggetta al regime del margine, potrà farlo. L’incompatibilità con il forfettario si realizza solo se il regime speciale Iva è stato concretamente utilizzato in passato.



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