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Contributi in conto capitale da riqualificare: i parchi agrisolari


Contributi in conto capitale o in conto impianti? Una distinzione solo apparente, ma che può avere effetti concreti sul piano civilistico e fiscale.
La classificazione dei contributi pubblici richiede un’attenta valutazione della loro effettiva finalità, spesso trascurata in favore di etichette standardizzate. Il caso dei parchi agrisolari evidenzia le ambiguità che possono emergere tra forma e sostanza, con ricadute significative sul trattamento contabile e fiscale.
Un’analisi approfondita si rivela indispensabile per evitare errori e semplificazioni fuorvianti.

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Contributi PNRR e parchi agrisolari: serve una corretta qualificazione fiscale

parchi agrisolariPeriodicamente vengono sollevati dubbi circa la natura di particolari contributi concessi alle imprese; recentemente, si è posta la questione di individuare il trattamento civilistico e fiscale del contributo assegnato, nell’ambito delle agevolazioni per il PNRR, per la realizzazione dei parchi agrisolari, previsto dal decreto MASAF.

Tale decreto, infatti, prevede la concessione di un “finanziamento in conto capitale” a fronte di una variegata serie di investimenti, la maggior parte dei quali riguarda la realizzazione di beni strumentali.

Ora, a parte il riferimento al “finanziamento” del tutto incongruo considerato che si tratta di un ordinario contributo a fondo perduto, individuare l’esatta natura del contributo appare operazione essenziale ai fini di una corretta redazione del bilancio d’esercizio e delle conseguenti dichiarazioni fiscali.

Aderire alla tesi che il contributo in questione possa essere qualificato, anche sotto l’aspetto civilistico e fiscale, un contributo in conto capitale, ne comporterebbe:

  • da un lato, a seguito delle modifiche apportate all’art. 88 del TUIR dall’art. 9 del D.lgs. 192/2024, l’immediata tassazione nell’esercizio in cui il contributo viene incassato,
  • da altro lato, una non corretta applicazione del principio di competenza in quanto l’imputazione dell’intero contributo (relativo a investimenti in beni strumentali) non consentirebbe di effettuare la necessaria correlazione fra costi e ricavi, come previsto OIC 11.

Appare, quindi necessario effettuare un’analisi del sistema vigente per individuare il corretto trattamento da riservare al contributo in questione.

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La classificazione degli aiuti (dal punto di vista del concedente)

L’unico provvedimento legislativo che, in attesa della prevista riforma dell’intero settore delle agevolazioni alle imprese previsto dalla legge n. 160/2023, interviene a delineare le diverse tipologie di aiuti alle imprese, anche se solo sotto il profilo delle modalità di erogazione dell’aiuto pubblico, è rappresentato dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998, emanato al fine di razionalizzare l’intervento pubblico, statale e locale, in materia di aiuti alle imprese.

Le norme ivi previste costituiscono, quindi, una sorta di “linee guida” alle quali qualunque ente pubblico deve attenersi nel momento dell’approvazione di uno nuovo strumento di sostegno alle imprese, come emerge evidente dall’art. 12 del decreto in questione che impone agli enti locali l’adeguamento delle rispettive legislazioni ai “principi desumibili dal presente decreto (che) costituiscono principi generali dell’ordinamento giuridico”.

Nel decreto manca, comunque, una defini



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