Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stanziato 320 milioni di euro per sostenere investimenti in impianti per l’autoproduzione di energia rinnovabile.
A partire dall’8 luglio 2025, le piccole e medie imprese italiane hanno accesso ad un’importante opportunità, sotto forma di contributo a fondo perduto, dedicata alla transizione energetica.
Nell’allegato 1 al Decreto Direttoriale del 14/03/2025, sono elencati i Codici Ateco non ammissibili, che in particolare riguardano:
- Sezione A – Agricoltura, Silvicoltura e pesca;
- Sezione B – Attività estrattive (intera sezione);
- Sezione C – Attività manifatturiere (i codici ateco che afferiscono alla lavorazione di materiali derivanti da combustibili fossili e fabbricazione di veicoli a scopi militari);
- Sezione D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (intera sezione);
- Sezione E – Fornitura di acqua; gestione di reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento (i codici ateco che afferiscono alla gestione dei rifiuti);
- Sezione G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio (i codici ateco che afferiscono all’ingrosso di rottami);
- Sezione H – Trasporto e magazzinaggio (i codici ateco che afferiscono alle condotte gas e al trasporto aereo);
- Sezione S – Attività artistiche, sportive e di divertimento (i codici ateco che afferiscono al gioco e lotterie).
Sono ammessi investimenti in:
- impianti solari fotovoltaici per autoconsumo immediato;
- impianti minieolici per autoconsumo immediato.
Gli investimenti di cui sopra possono essere combinati ad un sistema di stoccaggio dell’energia autoprodotta finalizzata al consumo differito, a condizione che la componente di stoccaggio assorba almeno il 75% della sua energia dall’impianto solare fotovoltaico o minieolico installato.
Per accedere all’agevolazione è obbligatorio realizzare una diagnosi energetica redatta da tecnici iscritti all’ordine professionale di riferimento, da EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) accreditati UNI CEI 11339, da ESCo accreditate UNI CEI 11352 e da Auditor energetici. Qualora l’impresa risulti già in possesso di una diagnosi energetica in corso di validità, la stessa dovrà essere integrata con le informazioni specifiche del nuovo investimento.
I programmi di investimento devono essere ultimati entro 18 mesi dalla data di concessione del contributo.
Per poter accedere al contributo a fondo perduto:
- l’investimento deve riguardare una sola unità produttiva in uso all’impresa;
- gli impianti devono essere realizzati su coperture di edifici esistenti o di strutture pertinenziali destinate al servizio dei predetti edifici;
- l’energia prodotta deve essere destinata all’autoconsumo;
- l’importo dell’investimento è di minimo 30.000 euro, massimo 1.000.000 di euro;
- l’investimento deve essere avviato dopo il 5 maggio 2025.
I moduli fotovoltaici ammissibili devono essere prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea e possono essere:
- moduli fotovoltaici con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
- moduli fotovoltaici e celle, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- moduli composti da celle bifacciali ad etero giunzione di silicio o tandem, con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
E’ possibile sostenere gli investimenti anche attraverso leasing finanziario. Sono considerate agevolabili le sole spese relative all’importo dei canoni – al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (quali oneri assicurativi e costi di rifinanziamento) – effettivamente pagati e quietanzati entro il termine massimo di 20 mesi decorrenti dalla data di concessione dell’agevolazione.
L’impresa dovrà fornire attestazione da parte della società di leasing che tutti i canoni siano stati oggetto di regolare pagamento. Il contributo può coprire fino al 100% dei canoni pagati, entro i limiti previsti.
Il contratto di leasing deve prevedere obbligatoriamente (anche mediante appendice), al momento della stipula, l’opzione di acquisto da parte dell’impresa locataria.
Il contributo a fondo perduto è assegnato nella misura massima del:
- 30% per le medie imprese;
- 40% per le micro e piccole imprese;
- 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;
- 50% per la diagnosi energetica ex-ante necessaria alla pianificazione degli interventi previsti dal decreto.
Non è cumulabile con altri aiuti di stato, ma è cumulabile con il piano Transizione 5.0.
Le domande possono essere presentate dall’8 luglio 2025 al 30 settembre 2025.
La procedura di valutazione è a graduatoria.
Lo Studio è a disposizione per l’invio delle istanze.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link