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Credito d’imposta “non spettante” o “inesistente”: cosa cambia con il nuovo atto di indirizzo


Ci non novità per ciò che riguarda il credito d’imposta.

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Nel tentativo di porre fine alle incertezze interpretative che da anni accompagnano la gestione del credito d’imposta, infatti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha adottato un importante atto di indirizzo. Questo documento, emanato il 1° luglio 2025, recepisce le più recenti modifiche normative introdotte dal decreto legislativo n. 87 del 2024 e ridefinisce con chiarezza le categorie del credito non spettante e del credito inesistente. Lo scopo è duplice: garantire maggiore certezza giuridica e rafforzare la capacità di recupero da parte dell’amministrazione finanziaria.

Credito inesistente: la definizione si fa più oggettiva

Il credito d’imposta definito inesistente è quello privi, in tutto o in parte, dei requisiti oggettivi o soggettivi richiesti dalla normativa di riferimento. La novità principale è l’eliminazione del criterio dell’inesigibilità tramite controlli automatici, rendendo così la definizione più aderente al dato sostanziale. Rientrano in questa categoria anche i crediti costruiti fraudolentemente con documentazione falsa o artifici. Questo tipo di credito, se utilizzato in compensazione per un valore annuo superiore a 50.000 euro, espone il contribuente a gravi conseguenze penali, con pene detentive fino a sei anni.

Credito non spettante: la legittimità apparente

Il credito non spettante si distingue per il fatto che, pur basandosi su operazioni reali e contribuendo a iniziative effettivamente intraprese, non rispettano pienamente la normativa. Le irregolarità possono derivare da errori sulle modalità di fruizione, da superamenti dei limiti previsti, oppure dalla mancanza di particolari qualità richieste ai fini del beneficio. Anche in questi casi, l’utilizzo improprio può portare a sanzioni, ma la pena è ridotta rispetto a quella prevista per i crediti inesistenti. In alcune ipotesi, in presenza di oggettiva incertezza, il contribuente può essere escluso dalla punibilità.

Sanzioni distinte per violazioni diverse

Una delle principali finalità della nuova normativa è proprio quella di uniformare il regime sanzionatorio, evitando discrezionalità eccessive. Mentre il credito inesistente prevede sanzioni fino al 70% dell’importo indebitamente compensato (aumentabili in caso di frode), quello non spettante è punito con una sanzione del 25%, che può scendere a 250 euro in presenza di mere irregolarità formali sanabili nei termini stabiliti. Si riconosce, così, una gerarchia tra le violazioni, coerente con la loro gravità sostanziale.

Certificazione tecnica: una tutela per le imprese

Per evitare controversie interpretative, soprattutto sul credito d’imposta legato a ricerca e innovazione, le imprese possono ora richiedere certificazioni da soggetti qualificati. Questa attestazione, se ottenuta prima di eventuali accertamenti, ha effetto vincolante per l’amministrazione finanziaria. La norma rappresenta un importante presidio di legalità, ma anche uno strumento concreto per promuovere l’attività di investimento in un clima di maggiore certezza normativa.

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Verso una nuova certezza del diritto tributario

Con l’adozione dell’atto di indirizzo del 1° luglio 2025, il Ministero ha voluto porre un punto fermo in una materia finora esposta a incertezze interpretative e applicative. L’effetto pratico è quello di rafforzare l’efficacia dei controlli fiscali, ma anche di offrire maggiori tutele ai contribuenti onesti. La corretta distinzione tra credito inesistente e credito non spettante non è solo una questione terminologica: è il cuore di un sistema fiscale più trasparente, equo ed efficiente.

Se avete dubbi, contattatemi pure.



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