L’Agenzie delle Entrate ha emanato la circolare n. 6/E del 29.5.2025, che contiene chiarimenti sulle novità fiscali in materia di detrazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. In particolare, come previsto nel nuovo articolo 16-ter del Testo unico delle imposte sui redditi, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro l’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione si riduce progressivamente, con un sistema di maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità. Il documento contiene inoltre indicazioni sul nuovo tetto di spesa, innalzato a mille euro, su cui applicare lo sconto fiscale per le spese scolastiche e sulla detrazione forfetaria per il mantenimento dei cani guida.
Quindi, le principali novità per le detrazioni ai fini Irpef per l’anno 2025 sono 2:
- un nuovo meccanismo di calcolo per i redditi alti: per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, viene introdotto un limite massimo di spesa su cui calcolare le detrazioni, calcolato con un sistema a “quoziente familiare” che tiene conto del reddito e del numero di figli;
- nuove limitazioni per i carichi di famiglia: cambiano le regole per le detrazioni spettanti per i figli a carico e per gli altri familiari.
SCAGLIONI e ALIQUOTE IRPEF
Gli scaglioni e le aliquote IRPEF previste per il 2024 e 2025 sono le seguenti:
Scaglione di reddito | Aliquota |
Fino a 28.000€ | 23% |
Tra 28.001€ e 50.000€ | 35% |
Oltre 50.000€ | 43% |
DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE
Le detrazioni per il 2024 e 2025 per i redditi di lavoro dipendente sono le seguenti:
Reddito | Detrazione (*) |
Fino a 15.000€ | 1.955€ |
Tra 15.001€ e 28.000€ | 1.910€ + 1.190€ x [(28.000€ – reddito complessivo) : 13.000] |
Tra 28.001€ e 50.000€ | 1.910€ x [(50.000€ – reddito complessivo) : 22.000] |
(*) Se il reddito complessivo è superiore a 25.000€ ma non a 35.000€, la detrazione è aumentata di 65€.
TRATTAMENTO INTEGRATIVO
Con riferimento al trattamento integrativo c.d. “Bonus IRPEF” (art. 1, comma 1, DL n. 3/2020), riconosciuto nella misura di 1.200€ per i soggetti con reddito complessivo fino a 15.000€, è stata confermata la stabilizzazione a regime della condizione prevista per il 2024.
INDENNITA’ AGGIUNTIVA e ULTERIORE DETRAZIONE IRPEF (Legge 207/2024)
La legge di Bilancio ha rivisto il meccanismo di taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, introducendo due nuove misure, in vigore dal 1° gennaio 2025.
Nello specifico, per i soli titolari di reddito da lavoro dipendente (esclusi quelli da pensione), è previsto il riconoscimento automatico da parte del datore di lavoro di:
- UN’INDENNITÀ AGGIUNTIVA per reddito complessivo non superiore a 20.000€;
- UN’ULTERIORE DETRAZIONE per reddito complessivo superiore a 20.000 e fino a 40.000€.
Laddove il dipendente ritenga non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell’indennità aggiuntiva o dell’ulteriore detrazione, dovrà darne relativa comunicazione all’azienda.
NB. Il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze
INDENNITA’ AGGIUNTIVA
A favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore ad € 20.000 è riconosciuta un’indennità che non concorre alla formazione del reddito, pari all’importo risultante applicando al reddito di lavoro dipendente le percentuali riportare nella tabella seguente.
Reddito lavoro dipendente | % reddito di lavoro dipendente (*) |
Fino a 8.500€ | 7,1% |
Tra 8.501€ e 15.000€ | 5,3% |
Tra 15.001€ e 20.000€ | 4,8% |
(*) Da rapportare al periodo di lavoro.
ULTERIORE DETRAZIONE
A favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo maggiore di € 20.000 ma non superiore a € 40.000, è riconosciuta una ulteriore detrazione dall’IRPEF lorda, rapportata al periodo di lavoro, di ammontare variabile in base al reddito complessivo, come riportato nella seguente tabella.
Reddito complessivo | Ulteriore detrazione (*) |
Tra 20.000€ e 32.000€ | 1.000€ |
Tra 32.001€ e 40.000€ | 1.000€ x [(40.000 – reddito complessivo) : 8.000€] |
(*) Da rapportare al periodo di lavoro.
RIORDINO delle DETRAZIONI
Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro la fruizione delle detrazioni dipende da un meccanismo di calcolo fondato su due parametri: reddito complessivo del contribuente e numero di figli fiscalmente a carico. La norma prevede quindi una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata.
Con riferimento a questa platea di soggetti, la circolare precisa che il reddito è calcolato al netto di quello dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Ai fini del calcolo del massimale, inoltre, sono escluse le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up e nelle piccole e medie imprese innovative, gli oneri sostenuti, per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, per mutui, per premi di assicurazione sulla vita o infortuni e per il rischio di eventi calamitosi, le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR o di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024, e gli oneri che danno diritto a detrazioni forfetarie.
Viene introdotto il nuovo art. 16-ter del TUIR, con il quale sono apportate modifiche:
- alla detraibilità degli oneri o spese in presenza di redditi superiori ad € 75.000;
- alle detrazioni previste per i figli a carico.
IMPORTO MASSIMO delle SPESE ed ONERI DETRAIBILI
I contribuenti con reddito complessivo superiore ad € 75.000 possono detrarre dall’IRPEF lorda oneri e spese per un ammontare complessivo non superiore ad un limite variabile in base all’ammontare del reddito e alla presenza o meno di figli fiscalmente a carico.
Il nuovo limite, in vigore dall’1° gennaio 2025, viene determinato nel modo seguente:
(*) Per gli oneri detraibili in più rate o annualità rileva la rata di competenza dell’anno.
L’importo base da applicare è determinato nel modo seguente:
Reddito complessivo | Importo base |
Oltre 75.000€ e fino a 100.000€ | 14.000€ |
Oltre 100.000€ | 8.000€ |
NB. Il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze.
Il coefficiente da applicare è determinato nel modo seguente:
Numero di figli fiscalmente a carico | Coefficiente |
0 | 0,50 |
1 | 0,70 |
2 | 0,85 |
> 3 (o almeno 1 figlio disabile) | 1 |
Applicando i valori sopra riportati, risultano i seguenti limiti di spesa e oneri detraibili:
Reddito totale | Numero figli fiscalmente a carico | Importo massimo spesa e onere detraibili (*) | |
Oltre 75.000€ e fino a 100.000€ | 0 | 14.000 x 0,50 | 7.000€ |
1 | 14.000 x 0,70 | 9.800€ | |
2 | 14.000 x 0,85 | 11.900€ | |
> 3 (o figlio disabile) | 14.000 x 1 | 14.000€ | |
Oltre 100.000€ | 0 | 8.000 x 0,50 | 4.000€ |
1 | 8.000 x 0,70 | 5.600€ | |
2 | 8.000 x 0,85 | 6.800€ | |
> 3 (o figlio disabile) | 8.000 x 1 | 8.000€ |
(*) Si intende il limite massimo di spesa detraibile (su cui calcolare la detrazione d’imposta, es. 19%, 50% ecc), NON la detrazione massima.
DETRAZIONE FIGLI a CARICO e ALTRI FAMILIARI a CARICO
A decorrere dall’1° marzo 2022, la detrazione IRPEF per i figli a carico è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni, in considerazione del fatto che fino a tale età è possibile fruire dell’Assegno Unico erogato dall’INPS.
Ora, la detrazione per figli a carico (le cui modalità di calcolo e imputazione non subiscono modifiche):
- è riconosciuta per i figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata” ai sensi dell’art. 3, Legge n. 104/92;
- non spetta ai contribuenti che non sono cittadini italiani o UE per i familiari residenti all’estero.
Rispetto al passato, l’ambito di applicazione della detrazione per i figli a carico viene ridotta, in quanto:
- oltre alla soglia reddituale (4.000€ fino a 24 anni e 2.840,51€ successivamente) assume rilevanza anche il limite dell’età (massimo 30 anni), che non opera soltanto con riferimento ai figli disabili;
- i contribuenti non italiani e UE non possono più fruire delle detrazioni per i familiari a carico se questi ultimi risiedono all’estero.
Sono inoltre state modificate le detrazioni per gli altri familiari a carico che, a decorrere dal 1.1.2025, spettano per i soli ascendenti (genitori e nonni) conviventi con il contribuente, anziché per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del Codice Civile come previsto fino al 31.12.2024.
Nulla è indicato in relazione alla detrazione/ deduzione per le spese sostenute per i familiari sopra indicati (esempio spese sanitarie, riscatto anni di laurea, ecc. per i figli con più di 30 anni). Si ritiene, in attesa di specifiche ulteriori, che non sarà più possibile per il contribuente fruire della relativa detrazione o deduzione.
LE ALTRE NOVITA’
Le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per alunno o studente. Fino al 2024 il tetto di spesa su cui applicare la detrazione era pari a 800 euro. Sale, inoltre, da 1.000 a 1.100 euro l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
Fonte Agenzia delle Entrate
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