L’articolo 10-octies dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), introdotto dal D.Lgs. 219/2023 nell’ambito della Riforma fiscale, disciplina lo strumento della consulenza giuridica offerta dall’Agenzia delle Entrate. Con l’emanazione del DM del 27/06/2025, il MEF ha attuato la disposizione, definendo i requisiti, le modalità e gli effetti applicativi di tale istituto.
L’Agenzia delle entrate non può accertare in via induttiva le plusvalenze da cessioni di immobili o aziende senza provare l’inesattezza del valore iscritto in bilancio attraverso indizi gravi, precisi e concordanti. Il criterio previsto dal dpr 460/96 integra un indizio a favore dell’amministrazione finanziaria solo quando il valore è contestato per difetto, non per eccesso come nel caso di specie ove è stata contestata la deduzione della quota di ammortamento.
Legittimo il recupero della detrazione nei confronti del figlio che ha ottenuto la cessione dell’abitazione dalla madre, per lavori di ristrutturazione decisi dalla donna, in quanto non sono stati pagati con la modalità del cosiddetto bonifico parlante, necessario anche per l’acquisto dei materiali, mentre è irrilevante l’esecuzione dei lavori in economia. Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 18768 del 9 luglio 2025, con cui ha rigettato il ricorso di un contribuente.
Dal periodo d’imposta 2024, la cessione di quote in associazioni professionali e società tra professionisti è stato oggetto di modifiche da parte sia del D.lgs. n. 192/2024, in attuazione della Riforma fiscale, che del DL n. 84/2025, che ha modificato l’intero impianto appena introdotto. Si propone il punto della situazione anche alla luce delle criticità evidenziate dalla dottrina (in particolar modo, dal Documento CNDCEC del 4/02/2025) che l’ultima disposizione ha inteso superare.
Il CdM, nella giornata di ieri, ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo correttivo alla Riforma fiscale, con nuove modifiche all’art. 12 del TUIR riguardanti le detrazioni per familiari a carico. Si riassumono, di seguito, le principali modifiche attese, che è previsto entrino in vigore in via retroattiva dal 1 gennaio 2025, con effetto per l’intero periodo d’imposta in corso.
Con Ordinanza n. 2323/2025, pubblicata il 15 luglio 2025, la Sezione VI del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso cautelare proposto da un gruppo di aziende cinesi operanti nel commercio elettronico, sospendendo temporaneamente l’efficacia del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2024 e del conseguente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 178713 del 14 aprile 2025. Le misure impugnate introducevano un nuovo obbligo di prestazione di garanzia per soggetti extra-UE che effettuano operazioni intracomunitarie tramite rappresentante fiscale.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale, ha pubblicato un nuovo contributo tecnico dal titolo: La revisione negli enti locali: parere sul riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza. Il documento si colloca all’interno dell’area tematica Contabilità e revisione degli Enti locali e delle società a partecipazione pubblica, presidiata dai consiglieri Cristina Bertinelli e Giuseppe Venneri, e intende offrire uno strumento di supporto operativo rivolto agli organi di revisione contabile impegnati nelle attività di controllo e vigilanza degli enti territoriali.
È stato ufficialmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2025 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze datato 27 giugno 2025, recante le disposizioni di coordinamento tra alcuni fondamentali principi contabili nazionali (emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità – OIC) e le norme fiscali per la determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP. Il provvedimento ha particolare rilievo per la sua funzione di raccordo tra le recenti evoluzioni dei criteri contabili con l’adozione del nuovo principio OIC 34 e l’aggiornamento degli OIC 16 e OIC 31 e le disposizioni contenute nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), nonché nella disciplina relativa all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).
Con comunicato ufficiale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2025, è stato stabilito, per il periodo che va dal 1 luglio al 31 dicembre 2025, il nuovo tasso di riferimento da applicare alle transazioni commerciali soggette a ritardi di pagamento. Tale tasso è stato fissato nella misura del 2,15, costituendo così la base per il calcolo degli interessi di mora dovuti in caso di inadempimento o pagamento oltre i termini pattuiti tra le parti.
Con il provvedimento del 29 maggio 2025, il Tribunale di Forlì è intervenuto su una questione delicata e frequente nella prassi giuridica contemporanea: la trascrizione nei pubblici registri immobiliari dell’accordo di separazione tra coniugi stipulato tramite negoziazione assistita, con particolare riguardo all’assegnazione della casa familiare. Il caso nasce dal diniego di trascrizione piena da parte del Conservatore, il quale ha apposto una riserva per l’assenza dell’autentica notarile delle firme dei coniugi.
Con il PO-43/2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito un chiarimento interpretativo rilevante in materia di redazione e deposito degli atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata (S.r.l.). Il quesito è stato formulato dal Consiglio dell’Ordine di Bergamo, che ha chiesto se, a seguito della recente modifica normativa introdotta con la legge 191/2023, anche i professionisti iscritti alla sezione B dell’Albo possano ora redigere e depositare telematicamente tali atti, facoltà che in passato era riservata esclusivamente agli iscritti alla sezione A.
Con l’Interpello 10/2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce un aspetto delicato e particolare del sistema tributario italiano: la possibilità per un armatore persona fisica, che non esercita un’attività d’impresa commerciale, di assumere volontariamente la qualifica di sostituto d’imposta, effettuando ritenute d’acconto sugli emolumenti corrisposti ai propri dipendenti, in particolare al personale di bordo impiegato su unità da diporto. Il quesito: l’armatore privato può operare da sostituto d’imposta Il caso nasce da un’istanza presentata da un soggetto che, pur essendo armatore persona fisica e non qualificandosi come imprenditore commerciale, impiega un numero significativo di dipendenti con ruoli di elevata professionalità.
Con l’Interpello 9/2025, l’Agenzia affronta, in modo articolato e approfondito, la questione relativa al trattamento tributario dei premi in denaro corrisposti nell’ambito di manifestazioni sportive equestri, nazionali e internazionali. La richiesta di chiarimenti proviene da una Federazione sportiva la quale, sulla base del proprio ordinamento e dei regolamenti che disciplinano l’attività delle società e degli enti affiliati, eroga premi a cavalieri, tecnici, proprietari di cavalli, allevatori, siano essi residenti o non residenti, persone fisiche o giuridiche.
L’Interpello 8/2025 dell’Agenzia torna ad affrontare il tema della disciplina IVA applicabile alle operazioni di riparazione delle protesi acustiche destinate a persone con disabilità uditiva, confermando l’orientamento già espresso in precedenti documenti di prassi e smentendo la possibilità di applicare l’aliquota IVA agevolata del 4 a tali interventi. L’interpello e il quesito sollevato L’Associazione istante, rappresentativa degli interessi delle persone con disabilità uditiva, ha chiesto chiarimenti in merito all’aliquota IVA applicabile alle riparazioni di protesi acustiche, con particolare riferimento all’interpretazione del n. 30 della Tab.
Con l’Interpello 7/2025, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5 sulle mance percepite dai lavoratori impiegati presso strutture ricettive e esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, introdotta dalla legge di bilancio 2023 (art. 1, co. da 58 a 62, L. 197/2022), come successivamente modificata dalla legge di bilancio 2025. Il tema centrale affrontato è se tale trattamento agevolato possa essere esteso anche ai lavoratori non direttamente dipendenti delle strutture, ma dipendenti di soggetti terzi, quali agenzie di somministrazione del lavoro o altri fornitori esterni.
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