Elenco esperti della crisi di impresa: requisiti professionali
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo alle tipologie di incarichi professionali considerati validi ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli esperti nella composizione negoziata (CNDCEC – nota 15 luglio 2025 n. 114, P.O. 15 luglio 2025 n. 66)
Con il quesito in oggetto, l’Ordine scrivente chiede al Consiglio Nazionale dei Commercialisti se, ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli esperti nella composizione negoziata, possono essere considerati validi i seguenti incarichi di:
– commissario giudiziale nominato nelle procedure di concordato minore in continuità, ai sensi dell’art. 78, co. 2-bis, lett. b), CCII;
– advisor nominato per la redazione della proposta di accordo ai sensi degli artt. 8 e ss., L. 3/2012, relativamente alla ristrutturazione dell’impresa agricola.
Per quanto concerne il primo punto, in considerazione di quanto precisato nelle Linee di indirizzo agli Ordini professionali, diffuse dal Ministero della giustizia con circolare del 29 dicembre 2021, che includono tra le prestazioni professionali e gli incarichi indicativi delle esperienze nella ristrutturazione aziendale e nella crisi di impresa quello di commissario giudiziale e viste le specifiche indicazioni contenute nell’art. 74, comma 2-bis, CCII, nonché quanto previsto dall’art. 74, co. 4, CCII, che connota il concordato minore come istituto strettamente affine al concordato preventivo, può fornirsi risposta positiva.
In merito al secondo punto, non può essere fornita risposta positiva. A tal proposito, si rammenta che, stando alle richiamate Linee di indirizzo del Ministero della giustizia, diffuse con la menzionata circolare, per quanto attiene alle prestazioni di advisor, sono valutabili unicamente quelle relative a incarichi relativi a istituti disciplinati nella previgente legge fallimentare – e non anche disciplinati nella previgente Legge n. 3/2012 – e, segnatamente, finalizzati alla predisposizione e alla presentazione di piani di risanamento attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e infine di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti.
Tuttavia, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti comunica che il Ministero della Giustizia, con la nota del 14 luglio 2025, n.135305, a seguito di quanto richiesto dai professionisti circa l’ampliamento della casistica contenuta nelle Linee di indirizzo agli Ordini professionali del 29 dicembre 2021, ha ritenuto che l’elencazione degli incarichi e delle prestazioni indicativi delle esperienze nella ristrutturazione aziendale e nella crisi di impresa, ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli esperti nella composizione negoziata sia tuttora valida e applicabile.
Più precisamente, con riferimento all’incarico di componente del collegio sindacale di una società, le richiamate Linee di indirizzo agli Ordini professionali precisano che debba trattarsi di attività espletata in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
Alla luce di tanto il Ministero della Giustizia ritiene che il riferimento analitico ai piani di risanamento attestati, agli accordi di ristrutturazione dei debiti e ai concordati preventivi con continuità, non consente allo stato, e de iure condito, di poter adottare alcuna opzione ermeneutica volta ad ampliare, sia pure in chiave evolutiva, il novero delle esperienze utili, e di ritenere positivamente valutabile, ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti, l’esperienza di componente del collegio sindacale di una società che abbia presentato istanza di composizione negoziata.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
Approfondimento
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link