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Trento: il Fondo si adegua alla riforma degli ammortizzatori sociali


L’INPS, con la circolare n. 112 del 16 luglio 2025, ha riepilogato la disciplina del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia automa di Trento che si è adeguato alla riforma degli ammortizzatori sociali disposta dalla Legge 234/2021, che tra le novità ha previsto l’obbligo di ricomprendere nel campo di applicazione dei Fondi i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

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L’iter di adeguamento alle novità della Legge di Bilancio 2022 ha avuto inizio il 5 ottobre 2022 quando Confindustria Trento, Confcommercio Imprese per l’Italia Trentino, Confesercenti del Trentino, Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche, Federazione Trentina della Cooperazione, Confprofessioni e CGIL del Trentino, CISL del Trentino, UIL del Trentino hanno siglato l’accordo con il quale hanno manifestato la volontà di adeguare il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, già costituito alla data del 31 dicembre 2021, alle disposizioni della L. 234/2021.

Dopo l’accordo è stato emanato il decreto interministeriale 15 novembre 2023 (pubblicato in GU n. 9/2024 ed entrato in vigore il 27 gennaio 2024), sostitutivo di quello del 2019, nel quale è contenuta la nuova disciplina del Fondo.

L’Istituto previdenziale evidenzia che le novità di maggiore rilievo riguardano l’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nella disciplina del Fondo, la durata e la misura dell’assegno di integrazione salariale, l’applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie e una nuova formulazione dell’aliquota ordinaria di contribuzione.

Hanno l’obbligo di aderire al Fondo i datori di lavoro privati, a prescindere dalla consistenza dell’organico, appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del medesimo decreto e che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

Il Fondo garantisce un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori coinvolti in processi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria e tutele integrative, in termini di importi e durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

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Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipo e i lavoratori a domicilio, che, alla data della domanda di concessione del trattamento, abbiano un’anzianità di lavoro effettivo, presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione, di almeno 30 giorni anche non continuativi e cumulabili in diversi contratti di lavoro con il medesimo datore di lavoro.

L’importo dell’assegno di integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.

Trova applicazione la riduzione dell’integrazione salariale attualmente pari al 5,84%. Pertanto, l’importo massimo mensile netto dell’assegno di integrazione salariale è pari a 1.311,56 euro per l’anno 2024, e a 1322,05 euro per l’anno 2025.

Per quanto riguarda la durata dell’assegno si veda il seguente schema riepilogativo:



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  • datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente

 

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  •  13 settimane per singola richiesta, e in ogni caso nel limite di 52 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie in un biennio mobile. Il limite è elevato a 24 mesi nel caso di causale straordinaria per contratto di solidarietà

 

  • datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente

 

  • 26 settimane per singola richiesta, e in ogni caso nel limite di 52 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie in un biennio mobile. Il limite è elevato a 24 mesi nel caso di causale straordinaria per contratto di solidarietà

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  • datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente

 

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  • 52 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie in un biennio mobile
  • 12 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la causale CIGS crisi aziendale
  • 24 mesi, anche continuativi in un quinquennio mobile, per la causale CIGS riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione
  • 24 mesi ovvero 36 mesi alle condizioni di cui al comma 5 dell’art. 22 del D.lgs. n. 148/2015, anche continuativi in un quinquennio mobile, per causale CIGS contratto di solidarietà

 

Infine, l’INPS ricorda che il Fondo eroga tutele integrative alla NASPI.

In particolare, le tutele integrative delle prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro sono destinate ai lavoratori stagionali e ai lavoratori che hanno compiuto 58 anni di età e che non hanno ancora maturato i requisiti minimi previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.

Per l’utilizzo delle prestazioni di cui sopra, il Fondo può proporre un contributo integrativo a carico dell’ultimo datore di lavoro.

La circolare fornisce anche le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens sia per l’esposizione dell’evento che del contributo addizionale oltre che per il conguaglio dell’assegno di integrazione salariale.



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