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È stata nuovamente introdotta la possibilità di accedere al ravvedimento speciale per regolarizzare le annualità dal 2019 al 2023. Questa riapertura, pensata anche per incentivare l’adesione al concordato preventivo, consente ai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiranno al Concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2025-2026 entro il 30 settembre 2025, di sanare le irregolarità pregresse attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva. L’importo dovuto sarà calcolato in base ai punteggi ISA ottenuti nei periodi interessati.
La misura è stata introdotta con un emendamento – in versione riformulata – presentato dal presidente della Commissione Finanze della Camera, Marco Osnato, al decreto legge n. 84/2025, e conferma il carattere facoltativo del nuovo ravvedimento.
I lavori della Commissione Finanze si sono conclusi e il provvedimento è atteso per la discussione in Aula alla Camera a partire da lunedì 21 luglio 2025.
Il costo stimato del nuovo ravvedimento è pari a 395 milioni di euro, così ripartiti:
- 84.865.000 euro per il 2026,
- 107.060.000 euro per il 2027,
- 89.235.000 euro per il 2028,
- 70.490.000 euro per il 2029,
- 43.350.000 euro per il 2030.
Destinatari della sanatoria
La possibilità di accedere alla regolarizzazione è riservata esclusivamente ai contribuenti:
L’agevolazione è applicabile solo per le annualità dal 2019 al 2023, a condizione che per ciascun periodo da regolarizzare siano stati effettivamente utilizzati gli ISA e non sussistano motivi di esclusione dalla loro applicazione. In sostanza, la misura è accessibile solo se, per l’anno che si intende regolarizzare, l’applicazione degli ISA è stata correttamente effettuata.
Calcolo dell’imposta sostitutiva e criteri di determinazione
Per ciascun anno d’imposta che il contribuente intende regolarizzare (dal 2019 al 2023, anche non consecutivi), è prevista un’imposta sostitutiva che si applica in luogo dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP.
L’importo da versare si determina calcolando la differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale e lo stesso reddito aumentato applicando specifici coefficienti, stabiliti in funzione del punteggio ISA conseguito in ciascun anno:
- +5% per voto 10,
- +10% per voti da 8 a meno di 10,
- +20% per voti da 6 a meno di 8,
- +30% per voti da 4 a meno di 6,
- +40% per voti da 3 a meno di 4,
- +50% per voti inferiori a 3.
Aliquote dell’imposta sostitutiva su redditi e addizionali
L’aliquota da applicare al reddito così incrementato dipende anch’essa dal livello di affidabilità fiscale (ISA) registrato per ciascun anno oggetto di regolarizzazione:
- 10% per punteggi pari o superiori a 8;
- 12% per punteggi da 6 a meno di 8;
- 15% per punteggi inferiori a 6.
Per gli anni 2020 e 2021, tenuto conto dell’impatto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, è prevista una riduzione del 30% della base imponibile da considerare ai fini del calcolo dell’imposta.
ATTENZIONE: In ogni caso, l’importo minimo dovuto per redditi e addizionali non può essere inferiore a 1.000 euro per ciascuna annualità.
Calcolo dell’IRAP
Ai fini IRAP, la base imponibile è determinata come la differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato e quello ricalcolato secondo le stesse percentuali di incremento previste per il reddito. L’imposta sostitutiva da applicare su tale differenza è fissata in misura pari al 3,9%.
Calendario dei versamenti
L’Agenzia delle Entrate renderà disponibili, all’interno del cassetto fiscale del contribuente, appositi prospetti contenenti dati e informazioni utili per calcolare correttamente l’imposta sostitutiva. Come già accaduto in precedenti occasioni, tali documenti aiuteranno i soggetti interessati a determinare gli importi dovuti.
La regolarizzazione si considera formalmente conclusa con il versamento dell’imposta sostitutiva. Il pagamento potrà avvenire:
- in un’unica soluzione, tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026,
oppure
- in forma rateale, con un massimo di dieci rate mensili di pari importo, da corrispondere a partire dal 15 marzo 2026. In questo caso, sulle rate sarà applicato l’interesse al tasso legale.
NOTA BENE: Qualora si opti per il pagamento dilazionato, la sanatoria sarà considerata perfezionata solo dopo il pagamento integrale di tutte le rate.
Non è necessario presentare alcuna domanda formale per accedere alla sanatoria: sarà sufficiente effettuare il versamento della prima rata o dell’unica soluzione dell’imposta sostitutiva.
Infine, per le società e le associazioni che adottano il regime della trasparenza fiscale, è possibile che sia direttamente l’ente collettivo (società o associazione) a provvedere al pagamento dell’imposta sostitutiva sulle imposte sui redditi e sulle relative addizionali, sollevando così i singoli soci o associati da tale obbligo.
Benefici della misura e cause di esclusione
Tra i principali vantaggi offerti dalla sanatoria vi è la possibilità di beneficiare di una protezione dai controlli fiscali relativi agli anni coperti dal versamento dell’imposta sostitutiva. Questo “scudo” tutela il contribuente da verifiche e accertamenti, ma può venir meno in alcune circostanze specifiche.
La copertura viene infatti revocata nei seguenti casi:
- decadenza dal concordato preventivo biennale;
- adozione di misure cautelari, sia personali che patrimoniali;
- notifica di rinvio a giudizio per reati tributari particolarmente gravi;
- mancato completamento del ravvedimento nei termini stabiliti;
- falsa dichiarazione di un elemento che escluderebbe il contribuente dalla possibilità di aderire.
In queste situazioni, il contribuente perde i benefici derivanti dalla sanatoria e può essere sottoposto a controlli ordinari da parte dell’amministrazione finanziaria.
Modifiche al Dl fiscale: esenzione IMU per le realtà sportive non commerciali
Nel pacchetto di modifiche approvate al decreto fiscale (DL 84/2025), oltre al ravvedimento speciale, è stata introdotta un’importante misura in favore del mondo sportivo dilettantistico.
In particolare, è prevista l’esenzione dall’IMU (imposta municipale propria) per gli immobili di proprietà di associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), regolarmente iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), a condizione che svolgano esclusivamente attività non commerciali.
Per poter essere considerate non commerciali, tali attività devono essere:
- offerte gratuitamente,
- oppure dietro pagamento di un compenso simbolico,
- comunque non superiore al 50% dei prezzi medi praticati per attività simili svolte a scopo di lucro nello stesso territorio comunale.
NOTA BENE: Questi valori di riferimento vengono aggiornati ogni anno e pubblicati sul sito ufficiale del comune competente.
La norma si applica anche a federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che risultano iscritti nel medesimo Registro RASD.
In aggiunta, si ricorda che, secondo quanto stabilito dalla legge 160/2019, sono già esentati dall’IMU quegli immobili posseduti e utilizzati da enti che svolgono attività di interesse collettivo come assistenza, previdenza, sanità, istruzione, accoglienza, cultura, religione e sport, a condizione che tali attività siano condotte in modalità non commerciale.
Rimangono inoltre valide le norme già in vigore, tra cui l’art. 91-bis del DL 1/2012, convertito con la legge 27/2012, e il regolamento del MEF n. 200 del 19 novembre 2012, che forniscono ulteriori chiarimenti sull’applicazione dell’esenzione IMU per gli enti del Terzo Settore e le realtà non profit.
Requisiti per ottenere l’esenzione IMU
Le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) possono usufruire dell’esenzione dall’IMU, a condizione che gli immobili di loro proprietà siano interamente destinati ad attività sportive non professionistiche e senza finalità di lucro.
Ciò implica che tali attività non devono generare reddito commerciale, oppure che eventuali ricavi siano del tutto marginali rispetto all’impostazione non lucrativa dell’impiego dell’immobile.
Inoltre, i prezzi richiesti non devono essere collegati al reale costo del servizio offerto, confermando così l’assenza di finalità economiche.
Determinazione dei corrispettivi medi
Con la modifica approvata attraverso l’emendamento al Decreto Fiscale, si stabilisce che per riconoscere l’esenzione IMU prevista dall’art. 1, comma 759, lett. g), della legge 160/2019, è necessario fare riferimento ai criteri stabiliti nel regolamento ministeriale 200/2012.
In particolare, per verificare la natura non commerciale delle attività sportive, i comuni sono tenuti a individuare i corrispettivi medi delle attività simili a pagamento, svolte a livello locale in forma concorrenziale. Tale individuazione deve avvenire:
- ogni anno,
- consultando le rappresentanze sportive del territorio,
- con pubblicazione degli importi sul sito istituzionale del comune.
L’ambito territoriale da considerare è quello comunale. Tuttavia, qualora non esistano riferimenti adeguati a livello comunale, si potrà estendere il confronto al livello regionale.
Applicazione temporanea e iscrizione al registro RASD
In attesa che i comuni provvedano all’attuazione completa delle nuove disposizioni, il legislatore ha previsto una disciplina transitoria. Durante questo periodo, per poter usufruire dell’esenzione IMU, è sufficiente che le ASD e SSD risultino iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), istituito dall’art. 4 del D.lgs. 39/2021. Questo requisito assume quindi valore centrale per accedere temporaneamente al beneficio.
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