Con la Nota n. 288 del 15 luglio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, INL, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla gestione e al riconoscimento dei crediti aggiuntivi per la patente a punti in edilizia. Lo strumento introdotto dal D.M. n. 132/2024 con l’obiettivo di rafforzare i livelli di sicurezza nei cantieri e premiare le imprese più virtuose.
Il decreto prevede un punteggio di partenza pari a 30 crediti, incrementabile fino a un massimo di 100. Ciò attraverso il riconoscimento di determinati requisiti specifici riportati nella tabella allegata allo stesso decreto.
La nota INL chiarisce in modo dettagliato le modalità di attribuzione di questi crediti supplementari, i meccanismi di autodichiarazione, le verifiche di validità, i sistemi di rettifica e sottrazione dei punteggi in caso di errore o irregolarità.
Vediamo nello specifico quali sono state le indicazioni fornite dall’INL.
Le istruzioni operative sul riconoscimento dei crediti supplementari
Secondo quanto previsto dal D.M. n. 132/2024, alle imprese e ai lavoratori autonomi è consentito ottenere crediti aggiuntivi rispetto ai 30 iniziali sulla patente a punti in edilizia. Fino al raggiungimento del tetto massimo di 100 punti, a condizione che siano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella ufficiale del decreto.
La Nota INL n. 288/2025 sulla patente a punti in edilizia entra nel merito di alcuni punti specifici per i quali sono ora chiarite modalità, documentazione necessaria e limiti temporali.
Tenendo conto delle nuove funzionalità disponibili sul portale INL.
Anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio (punti 1–4 tabella D.M. n. 132/2024)
In base all’art. 5, comma 2 del decreto, può essere assegnato un punteggio fino a 10 crediti, calcolato sulla base della storicità dell’impresa o del lavoratore autonomo, misurata dalla data di iscrizione alla CCIAA.
Per le imprese italiane, il dato viene acquisito automaticamente dai registri camerali.
Per i soggetti esteri, è richiesta un’autodichiarazione del legale rappresentante.
I professionisti non obbligati all’iscrizione (es. archeologi) dovranno indicare la data di apertura della partita IVA o l’iscrizione alla Gestione Separata.
Il punteggio non è cumulativo: si calcola solo in base agli anni effettivi. Ad esempio, un’impresa iscritta da 10 anni riceverà 3 crediti. Con l’undicesimo anno maturato, i crediti saliranno a 5.
Certificazione UNI EN ISO 45001 (punto 5)
Per il riconoscimento del relativo punteggio, è necessario allegare una certificazione SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001, rilasciata da un organismo accreditato presso ACCREDIA o ente equivalente (aderente a IAF MLA).
Il certificato, di validità triennale, deve includere data di inizio e fine validità. L’impresa potrà caricare in anticipo un nuovo certificato a partire da un mese prima della scadenza del precedente.
Asseverazione MOG SSL (punto 6)
Altro requisito utile al conseguimento di crediti aggiuntivi è il possesso di una asseverazione del Modello Organizzativo e di Gestione per la Sicurezza (MOG), rilasciata da un Organismo Paritetico iscritto al repertorio nazionale ex art. 51 D.Lgs. 81/2008.
Anche in questo caso, la validità è triennale e il sistema permette la sostituzione del documento un mese prima della scadenza. L’INL specifica che i dati forniti potranno essere verificati e incrociati con quelli in possesso degli Organismi paritetici.
Certificazioni SOA classifica I e II (punti 18–19)
Il decreto riconosce credito aggiuntivo per il possesso di attestazioni SOA di classifica I o II, senza tenere conto della categoria. Il legale rappresentante, o un suo delegato, dovrà allegare il documento con data di inizio e fine validità, anch’esso valido per tre anni e rinnovabile anticipatamente.
Consulenza e monitoraggio da parte di Organismi Paritetici (punto 21)
È possibile ottenere punteggio anche a seguito di attività di consulenza e monitoraggio conclusesi con esito positivo, svolte da Organismi Paritetici iscritti al repertorio nazionale. L’attività deve essere accompagnata da attestazione formale, che indichi l’inizio e la fine del periodo di validità. Vale anche in questo caso la possibilità di aggiornare anticipatamente l’attestazione.
Rettifiche e aggiornamenti dei requisiti
La Nota INL conferma che il legale rappresentante, o un suo delegato, può effettuare rettifiche ai requisiti inseriti entro l’orario di aggiornamento notturno (tra le 00:00 e le 03:00), così da evitare discrepanze o errori nel punteggio attribuito.
Se la correzione non viene fatta in tempo utile, occorre presentare una richiesta formale all’ufficio territoriale INL – anche via PEC – allegando codice fiscale, istanza, motivazione e documentazione giustificativa. L’ufficio correggerà le informazioni e aggiornerà il sistema, annotando la richiesta nelle “note” interne.
Sospensione e sottrazione dei punteggi
L’INL può procedere, anche durante le attività ispettive, alla sottrazione dei crediti aggiuntivi qualora emergano requisiti non posseduti o dichiarazioni false. In tal caso, tramite l’applicativo “Verifica Patente a Crediti”, l’ispettore propone la misura, che viene confermata da un Dirigente o suo delegato. Il provvedimento è verbalizzato e comunicato al legale rappresentante aziendale.
Inoltre, in caso di sospensione del requisito (quali ISO 45001, SGSL, SOA, MOG), l’impresa deve contattare l’INL per far sottrarre i crediti corrispondenti al periodo di sospensione, esibendo il relativo provvedimento di sospensione.
Riassumendo
- Nota INL n. 288/2025. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito le modalità operative per ottenere crediti aggiuntivi sulla patente a crediti, in attuazione del D.M. 132/2024.
- Requisiti premianti. I crediti si basano su criteri quali: anzianità di iscrizione alla CCIAA, possesso di certificazioni (ISO 45001, SOA), asseverazioni MOG-SSL e attività di monitoraggio da Organismi Paritetici.
- Validità e aggiornamenti. Tutti i certificati hanno validità triennale. È possibile aggiornarli a partire da un mese prima della scadenza per non perdere i crediti.
- Rettifiche dati. Le rettifiche possono essere effettuate autonomamente prima dell’aggiornamento notturno; oltre tale orario serve richiesta formale all’INL competente.
- Sospensione e sottrazione punteggio. In caso di sospensione di requisiti o dichiarazioni false, l’INL può revocare i crediti attribuiti. L’impresa ha l’obbligo di segnalare ogni sospensione.
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