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Convertito in legge il decreto-legge “Infrastrutture” – ANCE


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 166 del 19 luglio 2025, è stata pubblicata la legge n.  105 del 18 luglio 2025, di conversione con modifiche del decreto legge 21 maggio 2025, 73, recante “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”.

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Di seguito, l’illustrazione delle previsioni di interesse per i lavori pubblici da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

 

Articolo 1 – Disposizioni urgenti per l’avvio delle cantierizzazioni relative al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria

L’articolo in commento, anzitutto, al comma 1, lett. b), è intervenuto sull’articolo 4, comma 3, lettera b-ter), del decreto-legge n. 35/2023, rendendo obbligatoria la costituzione del Collegio consultivo tecnico nell’ambito dei lavori per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Ciò, al fine di prevenire le controversie e le dispute tecniche di ogni natura o per consentirne la rapida risoluzione nella fase di esecuzione dell’opera. È, altresì, prevista una decurtazione del 50% dei compensi del Collegio, rispetto a quelli determinati, ai sensi dell’art. 1, comma 4, dell’Allegato V.2 del D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici). Tale disposizione non ha subito modifiche in sede di conversione del decreto de quo.

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Inoltre, la successiva lettera b-bis – introdotta in sede di conversione del decreto – è intervenuta sull’art. 4 del Dl 35 del 2023, prevedendo, al comma 9-sexies,  che – ai fini dello svolgimento dei compiti finalizzati alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il continente – la Società Stretto di Messina viene iscritta di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate previsto dal Codice dei contratti pubblici.

 

Articolo 2- “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile”

L’articolo 2 del dl, modificato alla Camera, recante “Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile”, è volto, tra l’altro, a creare una disciplina dedicata alle procedure di somma urgenza ed una per le procedure di protezione civile.

  • Articolo 140 del Codice dei contratti pubblici- procedure di somma urgenza.

In particolare, l’articolo 140 del codice dei contratti è stato modificato e reso disposizione “ad hoc” per le procedure di “somma urgenza”, la cui definizione, precedentemente prevista al comma 6, è stata spostata al comma 1-bis.

 

Il comma 1-bis dell’articolo 140, la cui formulazione testuale è stata meglio chiarita in sede di conversione, stabilisce, infatti, che “Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all’articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario. 1-ter. La circostanza di somma urgenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento, comunque per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, fatto salvo il maggiore termine stabilito dall’eventuale deliberazione dello stato di emergenza di cui all’articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1 del 2018; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo 

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Con specifico riferimento agli affidamenti diretti dei lavori, il comma 1 della previsione, così come modificato alla Camera ai fini di una maggiore chiarezza del testo, chiarisce, in primo luogo, che l’esecuzione immediata sia possibile entro il limite vigente di 500.000 euro o, se superiore, di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, e comunque nel limite della soglia europea.

 

Coordinamento normativo

Nel testo dell’articolo 140, poi, viene soppresso il comma 8 (il cui contenuto è riprodotto al comma 1) ed eliminate le previsioni specificamente dedicate alla protezione civile, ossia i commi 11 e 12, che confluiscono, con talune modifiche, nel nuovo articolo 140-bis.

 

  • Nuovo articolo 140-bis del Codice dei contratti pubblici (Procedure di protezione civile).

Il nuovo articolo 140-bis è dedicato ai contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile (di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a, b e c del Codice della Protezione Civile).

Per tali contratti si prevede l’applicazione, oltre alle previsioni dell’articolo in commento, anche dell’articolo 140 nonché del nuovo articolo 46-bis del Codice della Protezione Civile, tenendo conto anche delle diverse tipologie di eventi emergenziali di cui al citato articolo 7.

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La norma, come sopra cennato, riprende e modifica talune previsioni prima contenute nell’art. 140, che ora dunque rientrano nella disciplina specifica della protezione civile.

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Con specifico riferimento agli affidamenti diretti, la previsione, modificata in sede di conversione, stabilisce che in via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra del limite di 500.000 euro di cui all’articolo 140, comma 1, primo periodo sopra citato, e della soglia europea di cui al medesimo articolo 140, comma 1, secondo periodo, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni, e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui agli articoli 24, commi 1 e 2, e 25, comma 1, del codice della protezione civile.

Inoltre, con una previsione parimenti introdotta in sede di conversione, che va incontro alle osservazioni formulate da ANCE in sede di audizione sul provvedimento, si stabilisce che l’affidamento diretto non è comunque ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.

 

Deroghe specifiche in caso di stato di emergenza nazionale

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 Il comma 3 dell’articolo 140-bis riprende la previsione del previgente comma 11 dell’articolo 140 con alcune integrazioni. Si prevede che, in caso di dichiarazione di stato di emergenza di rilievo nazionale, e ferma restando la possibilità di prevedere ulteriori misure derogatorie con le ordinanze di protezione civile, di cui all’articolo 25 del d.lgs. n. 1 del 2018, la possibilità di affidare appalti pubblici in deroga a diverse disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, tra cui:

  • articolo 14, comma 12, lettera a), per consentire l’autonoma determinazione del valore stimato degli appalti per l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
  • articolo 15, comma 2, primo periodo, relativamente alla necessaria individuazione del RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell’ente concedente, per consentire alle stazioni appaltanti, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei anche estranei alle stazioni appaltanti medesime, purché’ dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici;
  • articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, per consentire alle stazioni appaltanti di affidare l’appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
  • articolo 49, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento dei tempi del suo svolgimento alle esigenze del contesto emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e del diritto dell’Unione europea;
  • articolo 54, per consentire l’esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e accelerare le relative procedure (la previsione è di nuova introduzione rispetto a quanto prevedeva l’abrogato comma 11 dell’articolo 140);
  • articoli 90, fermo restando il rispetto del termine massimo di cui all’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 111, comma 3, limitatamente ai tempi e alle modalità delle comunicazioni ivi previste, per consentire alle stazioni appaltanti la semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento dei suoi tempi di svolgimento alle esigenze del contesto emergenziale (la previsione è di nuova introduzione rispetto a quanto prevedeva l’abrogato comma 11 dell’articolo 140);
  • articolo 108, commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, per consentire l’utilizzo generalizzato del criterio del minor prezzo.

 

Misure specifiche per eventi emergenziali regionali o nazionali

 Il comma 4, riproponendo il vecchio comma 1 dell’articolo 140, per gli eventi emergenziali regionali o nazionali (o nella ragionevole previsione degli stessi) per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza regionale o nazionale, o nella ragionevole previsione del loro imminente verificarsi ed anche in assenza della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, prevede:

  • il raddoppio degli importi per gli affidamenti diretti (articolo 50, comma 1) nei limiti delle soglie comunitarie per specifici contratti (lavori, servizi e forniture legate all’emergenza);
  • l’estensione del termine per la perizia giustificativa delle prestazioni, redatta dal RUP o da un tecnico dell’amministrazione, a trenta giorni (rispetto ai dieci giorni previsti in generale per la somma urgenza);
  • l’identificazione del soggetto attuatore (ove nominato) come amministrazione competente per l’affidamento e l’esecuzione.

 

Autocertificazione dei requisiti

Il comma 5 prevede l’applicazione dell’articolo 140, comma 7, relativo all’autocertificazione dei requisiti di partecipazione nel caso di procedure di somma urgenza ed all’effettuazione di controlli successivi da parte delle stazioni appaltanti, e ai controlli successivi, anche quando si utilizzano le procedure negoziate senza bando per emergenze di protezione civile (articolo 76, comma 2, lettera c).

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  • Nuovo articolo 46-bis del Codice della protezione civile

 

L’articolo 2 del dl in commento ha introdotto, nel codice della protezione civile, il nuovo articolo 46-bis.

La previsione stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 140-bis poc’anzi esaminato, ai contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile di livello locale regionale e nazionale, si applicano le seguenti previsioni:

  • verifiche antimafia semplificate: le verifiche antimafia si svolgono mediante il rilascio di informativa liberatoria provvisoria, che consentire la stipula dei contratti e subcontratti sotto condizione risolutiva;
  • ricorso a centrali di committenza per strutture temporanee: in caso di eventi emergenziali di livello regionale o nazionale, al fine di garantire la tempestiva realizzazione di strutture temporanee di emergenza per far fronte a esigenze abitative, didattiche, civili, commerciali, produttive, socio-culturali o di culto, in assenza di idonei strumenti contrattuali vigenti, si consente ai soggetti attuatori di avvalersi della società Consip S.p.a. ovvero di altre centrali di committenza, per procedere all’affidamento dell’appalto integrato dei lavori e della relativa progettazione a operatori economici in possesso delle necessarie qualificazioni, individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’articolo 76 del codice dei contratti.

 

  • Criteri ambientali minimi per affidamenti di interventi di ristrutturazione

La lettera a-bis) del comma 1 dell’articolo 2, introdotta alla Camera, modifica l’articolo 57, comma 2, ultimo periodo del Codice dei contratti pubblici, che disciplina i criteri ambientali minimi (CAM) nell’ambito dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione.

La previsione stabilisce che i criteri sulla base dei quali determinare i CAM da inserire in tali affidamenti siano quelli stabiliti nei pertinenti criteri ambientali minimi relativi agli interventi edilizi. La disciplina attuale prevede invece che i criteri per tali CAM siano definiti da decreti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

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Articolo 2, comma 1, lettera f) – “Transitorio sulle nuove regole di utilizzo dei CEL relativi alle prestazioni subappaltate

Il decreto correttivo (n. 209/2024), com’è noto, è intervenuto sul comma 20 dell’articolo 119 e sull’art. 23 dell’allegato II.12 del Codice 36/2023, in tema di utilizzo dei lavori subappaltati ai fini SOA.

In particolare, per effetto delle modifiche sopra evidenziate, i certificati di esecuzione dei lavori (CEL) relativi alle prestazioni subappaltate possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori. L’appaltatore potrà utilizzare gli importi di detti certificati al fine di determinare la cifra d’affari complessiva (art. 23, comma 1, lett. “b” dell’Allegato II.12).

Rispetto a tale innovazione, che senza dubbio genera alcuni dubbi di compatibilità sia con le direttive comunitarie sia con il dettato costituzionale, sin da subito rilevate da ANCE, il decreto correttivo non prevedeva neanche una disciplina transitoria, per regolare gli effetti sui contratti in corso.

Ora, l’art. 2, comma 1, lett. f) del decreto 73 in commento è intervenuto a colmare quantomeno tale lacuna, introducendo, all’articolo 225-bis del Codice 36/2023, il comma 3 bis il quale chiarisce che le “vecchie” regole sulla qualificazione attraverso i lavori subappaltati – che consentivano all’appaltatore di utilizzare i CEL relativi a tali prestazioni, ai fini SOA – continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso.

Per procedimenti in corso, statuisce espressamene la norma, si intendono le procedure e i contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima dell’entrata in vigore del decreto correttivo 209/2024, ossia prima del 31 dicembre 2024, ovvero in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.

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Conseguentemente, le “nuove” regole – introdotte dal decreto correttivo (n. 209/2024) che, come detto, limitano al solo subappaltatore l’utilizzo dei CEL relativi alle prestazioni subappaltate, si applicano ai contratti le cui procedure siano state avviate a partire dal 31 dicembre scorso.   

 

Articolo 9 – Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi

 

L’art. 9 del provvedimento, intitolato “Disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi”, contiene due importanti previsioni per il settore dei lavori pubblici.

 

Si tratta, in particolare, di misure, frutto di un’intensa azione di sensibilizzazione operata dall’ANCE, che consentono di risolvere alcune criticità legate al tema della revisione prezzi e all’applicazione del DL Aiuti:

  • la prima, inserita nel comma 1, parzialmente modificato in sede di conversione, riguarda la disciplina revisionale applicabile ai contratti privi di meccanismi di aggiornamento prezzi (cd. contratti “esodati”)
  • la seconda, introdotta ex novo dalla legge di conversione al comma 1-bis, riguarda l’applicazione in diminuzione dell’aggiornamento dei prezzi, di cui all’articolo 26, comma 6-bis del DL Aiuti (DL 50/2022).

 

a) Disciplina revisionale per contratti cd. “esodati”

Il comma 1 dell’articolo 9 prevede che, ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara contenenti il richiamo all’articolo 29, comma 1, lettera a), del DL 4/2022 (cd. DL “Sostegni-ter”), che non rientrino in alcuna delle fattispecie previste dall’articolo 26 del DL 50/2022 (cd. DL “Aiuti”), ai fini della revisione prezzi, si applicano – in deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, lettera b), del medesimo DL “Sostegni-ter” sopra citato, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti di gara – le disposizioni dell’articolo 60 del nuovo Codice 36/2023 che, come noto, contiene la nuova disciplina sulla revisione prezzi.

Rispetto alla formulazione originaria, il comma ha subito una parziale modifica in sede di conversione.

Infatti, mentre in precedenza il comma faceva riferimento ai contratti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all’articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6-quater e comma 7 del DL 50/2022”, ora si fa riferimento ai contratti “che non rientrino in alcuna delle fattispecie previste dall’articolo 26 del DL Aiuti 50/2022”.

FOCUS

 La modifica introdotta dalla legge di conversione appare senz’altro positiva, in quanto consente di definire più correttamente quali siano i contratti per i quali è destinata ad operare l’applicazione “in deroga” dell’art. 60.

Infatti, nella precedente formulazione, il legislatore, nell’intento di riferirsi ai contratti che, oltre a riportare il richiamo all’articolo 29, comma 1, lettera b) – mai reso operativo – non avevano beneficiato nemmeno dell’applicazione del DL “Aiuti”, faceva riferimento al mancato accesso ai Fondi ministeriali previsti dall’articolo 26.

Tuttavia, tale dicitura rischiava di dar luogo ad un’applicazione distorta, illogica e potenzialmente foriera di contenzioso dell’articolo 9, potendo, di fatto, attrarre nel suo raggio d’azione anche contratti che, in realtà, avevano già beneficiato del DL Aiuti, sia pure attraverso pagamenti effettuati dalle committenti tramite risorse proprie e non tramite i Fondi ministeriali.

La modifica introdotta dalla legge di conversione, quindi, appare estremamente positiva, in quanto mira ad evitare questo effetto “paradosso”, precisando in modo più puntuale che i contratti destinatari dell’applicazione dell’art. 60 “in deroga” non sono semplicemente quelli che non hanno avuto accesso alle risorse ministeriali previste dal DL Aiuti, ma quelli integralmente fuori dal perimetro applicativo dell’articolo 26 del provvedimento.

Si ricorda, infatti, che l’articolo 26, per effetto della proroga introdotta dall’ultima legge di Bilancio, potrà essere applicato fino al 31 dicembre 2025 ai contratti derivanti da:

  • offerte anteriori al 2021
  • offerte comprese tra gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 e che non abbiano avuto accesso al Fondo Opere Indifferibili (cd. FOI, di cui al comma 7).

Ciò considerato, i contratti destinatari dell’applicazione “in deroga” dell’articolo 60, prevista dalla norma in commento, saranno contratti che:

  • contengono il richiamo all’articolo 29, comma 1, lettera b) – obbligatorio per le procedure di gara svolte a partire dal 27 dicembre 2022 e sino al 31.12.2023
  • non sono soggetti all’applicazione dell’art. 26 del DL Aiuti, derivando da offerte successive al 30.6.2023.
  • non hanno ricevuto il contributo FOI per aggiornare il quadro economico prima dello svolgimento della gara

Sulla base della modifica apportata al comma 1, che ha chiarito in modo inequivocabile quali siano i contratti cd. “esodati” destinatari dell’articolo 60 “in deroga”, sembra possibile ritenere che tale comma debba essere applicato in conformità al chiarimento intervenuto con la legge di conversione, fin dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 22 maggio scorso. 

Ciò, proprio al fine di evitare che il comma possa applicarsi anche a contratti che, pur non avendo avuto accesso ai Fondi ministeriali dell’articolo 26, abbiano comunque beneficiato del DL Aiuti, tramite pagamenti effettuati dalle amministrazioni con risorse proprie.

È rimasta, invece, invariata, la seconda parte del comma 1 che, al fine di poter applicare la disciplina revisionale dell’art. 60 “in deroga”, stabilisce che – ferma la necessità di garantire la copertura delle voci per “imprevisti” di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e) dell’Allegato I.7 del Codice – debbono essere rispettate, contemporaneamente, due condizioni:

a) coerenza degli accantonamenti per imprevisti con la soglia indicata dall’art. 5, comma 2, dell’Allegato I.7 del Codice (che la fissa tra il 5% e il 10% dell’importo dei lavori);

b) disponibilità del 50% delle risorse accantonate per imprevisti – fatte salve le somme relative a impegni contrattuali già assunti – e delle eventuali ulteriori somme stanziate annualmente per lo stesso intervento, che devono essere iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante secondo quanto stabilito dall’art. 5, comma 1, lett. e), punto 6), dell’Allegato I.7, che riguarda specificamente gli accantonamenti per la revisione prezzi ex art. 60.

Come già precisato nella precedente news ANCE (ID N. 260684 DEL 23 MAGGIO 2025), riguardo alla condizione menzionata al punto 2) va osservato che, poiché solo per i bandi di gara successivi all’acquisizione di efficacia del nuovo Codice, avvenuta il 1° luglio 2023, è ipotizzabile la presenza di tale tipo di accantonamento, il riferimento sembrerebbe più verosimilmente riferibile agli accantonamenti che, comunque, anche secondo la normativa previgente, andavano iscritti nel quadro economico per gli importi compensativi/revisionali.

Al riguardo, si ricorda, infatti, che, anche sotto la vigenza del precedente Codice 50/2016, in via transitoria, continuavano ad applicarsi le disposizioni del DPR 207/2010 in tema di progettazione, tra le quali vi era l’articolo 16, comma 1, lettera b), numero 6, che disponeva l’iscrizione nel quadro economico di tali accantonamenti.

 

b) Applicazione in diminuzione DL “Aiuti”

In sede di conversione, è stato aggiunto all’articolo 9 un nuovo comma 1-bis, che contiene una precisazione di estrema rilevanza in merito all’applicazione dell’articolo 26, comma 6-bis del DL Aiuti.

Viene, infatti, chiarito che, la possibilità di procedere all’applicazione del prezzario aggiornato anche in diminuzione, inserita dalla Legge di Bilancio 2025, va limitata alle sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell’anno 2025.

Si tratta di una precisazione fortemente voluta da ANCE, grazie alla quale è stata chiarita l’impossibilità di applicare retroattivamente la disposizione, dovendo la stessa riguardare unicamente i lavori eseguiti/contabilizzati nel corso dell’anno 2025.

FOCUS

L’introduzione del nuovo comma 1-bis è di particolare importanza.

Grazie ad esso, infatti, è stata corretta una stortura applicativa riguardante la possibilità di applicare i prezzari aggiornati anche “in diminuzione” rispetto ai prezzi contrattuali, introdotta dall’ultima legge di Bilancio.

Come noto, infatti, quest’ultima, oltre a prorogare l’articolo 26 fino al 31.12.2025, ha introdotto tale possibilità di applicazione in diminuzione, inserendola, in modo generico e senza alcun riferimento temporale, nell’ambito del comma 6-bis, che – come noto – riguarda i lavori eseguiti e contabilizzati a far data dal 1° gennaio 2023.

Il rischio concreto, quindi, è sempre stato quello che tale previsione venisse applicata dalle committenti anche retroattivamente, coinvolgendo cioè i riconoscimenti riguardanti le annualità precedenti il 2025.

Ora, come ANCE ha avuto modo di evidenziare nelle varie audizioni parlamentari sul tema, la possibilità di applicare il DL Aiuti in diminuzione – innovazione apparsa fin sa subito incoerente con la ratio ispiratrice del provvedimento, nato con l’obiettivo di fornire un sostegno economico alle imprese a fronte degli eccezionali aumenti intervenuti a partire da gennaio 2022 – non poteva essere applicata retroattivamente.

Tale applicazione retroattiva, infatti, avrebbe dato luogo a problemi gravissimi, con il rischio di produrre forte contenzioso, in quanto:

– da un lato, si sarebbe scontrata con l’impossibilità di attuare il recupero delle somme nel caso di lavori con contabilità ormai chiuse

–  e, dall’altro lato, avrebbe creato una grave disparità di trattamento rispetto ai procedimenti con liquidazioni ancora in corso.

Per tali ragioni, come ANCE, abbiamo insistito sulla necessità di introdurre, quanto meno, un chiarimento, al fine di fare chiarezza sul fatto che l’eventuale applicazione “in diminuzione” possa operare con esclusivo riferimento ai lavori eseguiti e contabilizzati a far data dall’entrata in vigore della disposizione medesima (ossia dal 1° gennaio 2025) e giammai in senso retroattivo.

La precisazione introdotta nel comma 1-bis va in questa direzione e consente, una volta per tutte, di fare chiarezza definitiva sul punto.

 

Articolo 11 – Modifiche alla disciplina delle concessioni autostradali

Il comma 4 della previsione interviene sulla legge n. 193 del 2024 (c.d. “legge sulla Concorrenza 2023”), inserendo nell’articolo 16 il nuovo comma 1-bis.

La disposizione stabilisce che, al fine di consentire il tempestivo avvio delle procedure di affidamento delle concessioni autostradali scadute o in scadenza, fino al 31 dicembre 2026 è consentito l’inserimento di lavori e opere di manutenzione straordinaria nelle procedure di affidamento avviate ai sensi dell’articolo 3 (recante “modalità di affidamento delle concessioni autostradali”) prima del completamento della procedura di adozione del Piano degli investimenti autostradali, di cui all’articolo 13, comma 1.

I lavori e le opere previsti nelle procedure di affidamento di cui al primo periodo sono inseriti in sede di aggiornamento del Piano.

 

Articolo 15- Interventi urgenti per la realizzazione delle opere funzionali allo svolgimento dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano Cortina 2026” e per lo svolgimento di altri eventi sportivi

La previsione apporta modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, con rilevanza per la governance commissariale e i contributi statali al settore sportivo relativamente all’evento “Milano-Cortina 2026”.

Per quanto di interesse, viene introdotto il nuovo comma 5-ter.2 all’articolo 3 del D.L. 16/2020, secondo cui, all’Amministratore delegato della Società Milano Cortina, già nominato ai sensi del comma 5, lettera a), numero 2) è attribuito anche il ruolo di commissario straordinario per realizzare gli interventi contenuti nel nuovo Allegato 1-ter (aggiunto dal dl in esame).

Il Commissario esercita i poteri speciali previsti dall’art. 4, commi 2 e 3, del dl 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. “Sblocca Cantieri”), già attribuitigli per la realizzazione degli interventi dell’allegato 1-bis. Si tratta, com’è noto, dei poteri di deroga mediante ordinanza alle operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al  decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto.

Gli interventi dell’allegato 1-ter sono i seguenti:

  • Veneto- Posa condotte e nuova opera di presa idrica dal fiume Boite;
  • Veneto – Realizzazione del nuovo impianto a fune a Cortina d’Ampezzo (BL);
  • Lombardia Realizzazione del parcheggio interrato Mottolino località Bondi;
  • Lombardia Nodo di Castione Andevenno, noto come “svincolo di Sassella”;
  • Lombardia Collegamento dei versanti con realizzazione di parcheggio presso stazione intermedia.

 

In allegato, il testo del decreto-legge come risultante dalla conversione

Allegati
Testo_Coordinato_del_decreto-Legge_21_maggio_2025_n_73
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