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Garanzie fideiussorie: le nuove indicazioni operative per le P.A.


Quali sono i soggetti autorizzati a rilasciare garanzie per
appalti pubblici e come può una stazione appaltante verificare
l’autenticità di una fideiussione? Cosa fare in caso di dubbi o
sospetti di falsificazione?

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A distanza di cinque anni dalla prima pubblicazione,
Anac, Banca d’Italia e Ivass aggiornano le
Indicazioni operative per le verifiche delle garanzie
finanziarie da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri
beneficiari”: 
un documento fondamentale per chi gestisce
appalti, affidamenti diretti o finanziamenti pubblici, soprattutto
in un contesto – come quello del PNRR – dove i flussi finanziari e
la pressione temporale possono aumentare il rischio di errori o
frodi.

Analizziamoli nel dettaglio.

Quali soggetti possono rilasciare garanzie?

La normativa individua quattro categorie abilitate:

  • banche, italiane o estere, purché autorizzate
    all’attività di rilascio garanzie e iscritte negli appositi albi
    Banca d’Italia o EBA;
  • intermediari finanziari ex art. 106 TUB, se
    iscritti nell’elenco Banca d’Italia e autorizzati
    espressamente;
  • confidi maggiori, anch’essi iscritti all’albo
    106 TUB (i confidi minori non sono abilitati);
  • imprese assicurative, italiane o estere,
    purché abilitate al ramo 15 – cauzioni, come
    risultante dagli elenchi IVASS o dal registro EIOPA.

Verifiche da effettuare: come riconoscere soggetti autorizzati
e garanzie valide

Per ogni tipologia di operatore che rilascia garanzie – banche,
intermediari finanziari, confidi e assicurazioni – il documento
congiunto fornisce precise istruzioni su dove e come
effettuare le verifiche
. Di seguito, una guida operativa
sintetica ma puntuale:

Banche italiane e estere

  • verifica dell’autorizzazione sul sito
    della Banca d’Italia, nella sezione Albi ed
    elenchi
    .
  • per le banche estere, verificare che tra le attività
    autorizzate vi sia il “rilascio garanzie e impegni di firma” e, se
    necessario, consultare anche il registro EBA.

Intermediari finanziari ex art. 106 TUB

  • consultare l’elenco degli intermediari abilitati
    al rilascio di fideiussioni
     pubblicato dalla Banca
    d’Italia.
  • attenzione: società fiduciarie e operatori di
    microcredito
     non sono autorizzati.

Confidi

  • solo i “confidi maggiori”, iscritti
    all’albo ex art. 106 TUB, possono rilasciare garanzie a favore
    della P.A.
  • confidi minori, iscritti all’elenco
    OCM, non sono abilitati. L’utilizzo di
    garanzie rilasciate da questi soggetti deve essere segnalato.

Imprese di assicurazione italiane ed estere

La verifica va eseguita sul portale IVASS, sezione “Garanzie
finanziarie per le P.A.”:

Microcredito

per le aziende

 

  • l’impresa deve risultare abilitata al Ramo 15 –
    Cauzioni
    .
  • devono essere disponibili i recapiti ufficiali (PEC o sito web)
    per la verifica delle polizze.
  • per le imprese estere, è necessario verificare anche
    l’abilitazione tramite il registro EIOPA.

Contraffazioni: come difendersi?

Uno dei punti più rilevanti è la possibilità che polizze
apparentemente regolari siano in realtà falsificate, anche mediante
l’uso improprio di marchi, codici identificativi o indirizzi
PEC.

Le verifiche devono riguardare:

  • autenticità dei dati presenti nella
    polizza (ABI, codice IVASS, denominazione esatta);
  • corrispondenza dei recapiti con quelli
    ufficiali
    , evitando siti o email non certificate;
  • controllo degli elenchi IVASS di imprese non
    autorizzate
     e delle segnalazioni di
    contraffazioni
    .

Nel dubbio, è sempre possibile contattare IVASS
all’indirizzo ivass@pec.ivass.it per una
verifica diretta.

Conclusioni operative

La comunicazione congiunta rappresenta uno strumento
indispensabile per rafforzare i controlli interni e prevenire danni
erariali.

Come specificato nel documento, occorre:

  • utilizzare esclusivamente garanzie rilasciate da
    operatori autorizzati
     secondo i registri ufficiali
    (Banca d’Italia, IVASS, EBA, EIOPA);
  • effettuare controlli puntuali sulla
    validità delle garanzie, anche in caso di urgenza o affidamento
    semplificato;
  • diffidare da recapiti “di comodo” e confermare
    l’autenticità dei documenti 
    attraverso i canali
    ufficiali;
  • segnalare tempestivamente anomalie o operatori sospetti alle
    autorità competenti.

Il rischio, soprattutto in ambito PNRR, non può essere
sottovalutato: solo un’adeguata due diligence sulle garanzie può
tutelare efficacemente le risorse pubbliche e la legittimità delle
procedure di affidamento.

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

Le FAQ

Riportiamo qui di seguito il testo integrale delle FAQ contenute
nella comunicazione.

FAQ n. 1 – Quali garanzie fideiussorie possono
essere rilasciate alle PA?

Secondo la normativa bancaria e assicurativa, le garanzie nella
forma di fideiussioni e polizze fideiussorie possono essere
validamente rilasciate solo da alcune categorie di operatori
finanziari, autorizzati secondo la propria disciplina di
settore.

Nello specifico si tratta di:

  • banche;
  • intermediari finanziari non bancari iscritti nell’albo di cui
    all’art. 106 del Testo Unico Bancario (“Intermediari 106”);
  • confidi iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Testo Unico
    Bancario (“confidi maggiori”);
  • imprese di assicurazione, purché abilitate all’esercizio del
    ramo cauzioni (art. 2 del d.lgs. 209/2005 – Codice delle
    Assicurazioni private). La Banca d’Italia e l’IVASS curano la
    tenuta di albi ed elenchi dei soggetti autorizzati.

FAQ n. 2 -Quali controlli si possono compiere quando
la fideiussione risulta rilasciata da una banca
italiana?

Se un soggetto si qualifica come “banca” e ha sede legale in
Italia, deve risultare iscritto nell’albo delle banche,
consultabile sul sito della Banca d’Italia. È possibile verificare
l’iscrizione nella sezione “Banche” o anche cliccando in alto a
destra su “Ricerca storica/avanzata” e inserendo la denominazione
della banca o il codice meccanografico di 4 cifre. Tale codice è
anche noto come codice ABI e viene indicato dalle banche nelle
comunicazioni ufficiali, insieme alla denominazione sociale.
Attenzione! Bisogna accertarsi anche che non vi siano annotazioni
relative a provvedimenti di liquidazione, di revoca della licenza
bancaria o di cancellazione dall’albo, soprattutto se si usa la
funzione “ricerca storica/avanzata”.

FAQ n. 3 -Quali controlli si possono compiere quando
la fideiussione risulta rilasciata da una banca
estera?

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Per sapere se una banca estera è legittimata a operare in
Italia, deve risultare iscritta nell’albo delle banche consultabile
sul sito della Banca d’Italia. In questo caso si può ricercare la
banca cliccando a sinistra sulla sezione “Banche ed altri
intermediari esteri abilitati in Italia”; attraverso la funzione
“Ricerca storica/Ricerca avanzata”, selezionando la maschera
“Ricerca avanzata negli albi ad una data” è possibile impostare la
ricerca per la nazionalità della banca. Inoltre, bisogna verificare
che nella scheda “Attività autorizzate/notificate” sia presente la
voce “Rilascio garanzie e impegni di firma”. Inoltre, sul registro
dell’European Banking Authority (EBA), sezione “Credit
institution”, si può verificare il Paese dell’UE o dello Spazio
Economico Europeo che ha rilasciato l’autorizzazione o in cui sono
insediate le succursali.

FAQ n. 4 – Quali controlli si possono compiere
quando la fideiussione risulta rilasciata da un intermediario
finanziario italiano?

Un soggetto non bancario che si qualifica come “Intermediario
finanziario” e ha sede legale in Italia, deve essere iscritto
all’albo previsto dall’art. 106 del Testo Unico Bancario ed essere
autorizzato al rilascio di garanzie. È possibile verificare se un
intermediario finanziario è abilitato a prestare garanzie
nell’apposito elenco degli intermediari finanziari abilitati al
rilascio di fideiussioni nei confronti del pubblico, pubblicato sul
sito della Banca d’Italia. Si ricorda che le società fiduciarie,
pure iscritte nella sezione dell’albo ex art. 106 TUB, e gli
operatori di microcredito non possono rilasciare garanzie.

FAQ n. 5 – Quali controlli si possono compiere
quando la fideiussione risulta rilasciata da un intermediario
finanziario estero?

Anche gli intermediari finanziari non bancari con sede legale
all’estero possono rilasciare fideiussioni in Italia. Per
verificare se un intermediario finanziario estero è abilitato al
rilascio di garanzie, bisogna consultare gli albi e elenchi di
vigilanza, sezione “Banche ed altri intermediari esteri abilitati
in Italia” e controllare che nella scheda delle “Attività
autorizzate/notificate” sia presente la voce “Rilascio garanzie e
impegni di firma”.

FAQ n. 6 – Quali controlli si possono compiere
quando la fideiussione risulta rilasciata da un
Confidi?

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Quando il soggetto che presta la fideiussione si qualifica come
confidi, questo deve essere iscritto nell’albo degli intermediari
ex art. 106 del TUB ed essere abilitato a rilasciare fideiussioni
nei confronti del pubblico. I confidi iscritti a tale albo sono
detti “confidi maggiori”. É possibile verificare se un confidi
maggiore è abilitato a prestare garanzie per appalti nell’apposito
elenco degli intermediari finanziari abilitati al rilascio di
fideiussioni nei confronti del pubblico, pubblicato sul sito della
Banca d’Italia. Invece, i cosiddetti “confidi minori”, pur
svolgendo attività di natura finanziaria, non sono iscritti
nell’albo ex art. 106 del TUB ma nell’elenco tenuto dall’Organismo
Confidi Minori (OCM) e non sono autorizzati al rilascio di
fideiussioni a beneficio delle P.A.

Attenzione! Pertanto, se il soggetto confidi proponente la
garanzia è iscritto nell’elenco tenuto dall’Organismo Confidi
Minori (OCM) oppure dichiara di essere iscritto nell’elenco ex art.
155, co. 4, TUB, precedentemente tenuto dalla Banca d’Italia ed
oggi dismesso, il soggetto non è autorizzato a rilasciare garanzie
nei confronti della PA o di terzi. È opportuno, in tal caso,
segnalare il soggetto all’OCM tramite i riferimenti presenti sul
sito web dell’Organismo.

FAQ n. 7 – Quali controlli si possono compiere
quando la polizza fideiussoria risulta rilasciata da una impresa
assicurativa italiana?

Se un soggetto si qualifica come “impresa di assicurazione” e ha
sede legale in Italia, deve risultare iscritto nel Registro delle
imprese di Assicurazione (c.d. RIGA) consultabile sul sito
dell’IVASS. È possibile verificare l’iscrizione inserendo la
denominazione della impresa. Sul sito di IVASS è anche possibile
verificare direttamente, nella sezione in Home page dedicata alle
“Garanzie finanziarie per le P.A.” le imprese di assicurazione
italiane abilitate ad operare nel ramo Cauzioni, censite
nell’apposito elenco, estratto da RIGA. Accanto a ciascuna
denominazione sono indicate le modalità telematiche dichiarate
dalle imprese (sito internet e/o PEC) con cui è possibile
verificare la polizza ai sensi dall’art. 106, comma 3 del Codice
degli appalti. Si ricorda che le Società di Mutuo Soccorso non sono
soggetti vigilati né dall’IVASS né dalla Banca d’Italia e non sono
autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie.

Attenzione! L’assenza della denominazione negli elenchi sopra
indicati indica la mancata autorizzazione a esercitare nel ramo
cauzione. In tale circostanza occorre verificare se la
denominazione indicata nella polizza compare eventualmente
nell’Elenco sul sito IVASS degli “avvisi imprese non autorizzate o
non abilitate”, consultabile nei Quick link della sezione “Per i
consumatori”. Si raccomanda di non accettare polizze emesse dalle
imprese comprese in questa lista, in capo alle quali sono state
accertate rilevanti violazioni normative. Si suggerisce inoltre di
verificare anche l’elenco degli avvisi dei casi di contraffazione,
anch’esso consultabile nel Quick link della sezione “Per i
consumatori”.

FAQ n. 8 – Quali controlli si possono compiere
quando la polizza fideiussoria risulta rilasciata da una impresa
assicurativa estera?

Anche le imprese di assicurazione estere, purché risultino
abilitate a operare in Italia secondo il cosiddetto passaporto
europeo, possono rilasciare polizze fideiussorie a garanzia di
appalti e finanziamenti pubblici. Per sapere se una compagnia
estera è legittimata a operare in Italia, si può consultare il
Registro delle imprese (RIGA) sul sito dell’IVASS. Se una compagnia
assicurativa indica come sede un Paese estero, nella sezione
“Garanzie finanziarie per la P.A.” in Home page del sito IVASS
occorre consultare direttamente anche l’elenco delle imprese estere
abilitate al Ramo Cauzione, estratto da RIGA. Accanto a ciascuna
denominazione sono indicate le modalità telematiche dichiarate
dalle imprese (sito internet e/o PEC) con cui è possibile
verificare la polizza ai sensi dall’art. 106, comma 3 del Codice
degli appalti. Se non è indicata alcuna modalità, significa che
l’impresa non ha comunicato all’IVASS nessuna modalità. Si
suggerisce in tal caso di contattare l’IVASS a ivass@pec.ivass.it
Inoltre, sul registro dell’European Insurance and Occupational
Pensions Authority (EIOPA), è possibile verificare il Paese dell’UE
o dello Spazio Economico Europeo dove ha sede l’impresa estera e
che ha rilasciato l’autorizzazione.

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Attenzione! Se non si rinviene la denominazione della compagnia
negli elenchi sopra indicati, vuol dire che la stessa non è
autorizzata/abilitata a esercitare in Italia nel ramo cauzione. In
tale circostanza occorre verificare se la medesima denominazione
compare eventualmente nell’elenco pubblicato sul sito IVASS degli
“avvisi imprese non autorizzate o non abilitate”, consultabile nei
Quick link della sezione “Per i consumatori”. Si raccomanda di non
accettare polizze emesse dalle imprese comprese in questo elenco,
in capo alle quali sono state accertate rilevanti violazioni
normative. Si suggerisce inoltre di verificare anche l’elenco degli
avvisi dei casi di contraffazione, anch’esso consultabile nei Quick
link della sezione “Per i consumatori”. Dopo aver svolto i
necessari approfondimenti, se residuano dubbi e non si è riusciti
ad avere conferma della validità della garanzia, è possibile
scrivere all’IVASS (ivass@pec.ivass.it).

FAQ n. 9 – Quali controlli si possono compiere
quando sulla polizza fideiussoria compare anche il nome di un
intermediario assicurativo che la ha distribuita (es. broker,
agente assicurativo, ecc.)?

Qualora sulla polizza compaia anche il nome di un soggetto che
si qualifica come intermediario o distributore assicurativo (es:
broker, agente assicurativo…) delle polizze della compagnia, è
opportuno verificare che il soggetto distributore sia iscritto nel
Registro Unico degli intermediari – RUI, presente sul sito
dell’IVASS.

FAQ n. 10 – Cosa si può fare per verificare se la
garanzia è falsa o contraffatta?

Oltre alle verifiche sul soggetto finanziario (banca,
intermediario 106, confidi o impresa di assicurazione) di cui alle
FAQ precedenti, si raccomanda di effettuare alcuni controlli anche
sulla garanzia stessa. Prima di tutto occorre controllare che il
marchio, la denominazione o altri elementi identificativi presenti
nei documenti contrattuali non siano contraffatti, ma corrispondano
esattamente a quelli di un soggetto autorizzato. Infatti, in caso
di fideiussioni o di polizze false, la documentazione contrattuale
potrebbe riproporre, magari con lievi modifiche, marchi,
denominazioni o altri elementi identificativi di intermediari molto
conosciuti. Per compiere questa verifica può essere utile fare un
raffronto tra i marchi, le denominazioni o gli altri elementi
identificativi riportati sulla documentazione contrattuale e quelli
presenti sui siti web degli intermediari italiani o esteri
autorizzati ai quali in apparenza si riferiscono. A tal fine, può
essere utile anche verificare che gli estremi di identificazione
della banca, dell’intermediario finanziario (ad esempio il codice
ABI) o della compagnia di assicurazione (ad esempio il codice
IVASS) riportati nel contratto o nella polizza siano perfettamente
identici a quelli riportati negli albi e negli elenchi tenuti da
Banca d’Italia e IVASS (vedi FAQ precedenti). Chi rilascia garanzie
false potrebbe, inoltre, utilizzare la denominazione, i marchi o
altri elementi distintivi di soggetti regolarmente autorizzati al
rilascio di garanzie, ma che nei fatti non sono operativi nel
settore. Si raccomanda di non chiedere informazioni o conferme
usando i recapiti indicati nella documentazione contrattuale perché
potrebbe trattarsi di recapiti di comodo (ad esempio, quelli degli
stessi autori della contraffazione). Per le stesse ragioni si
consiglia di non effettuare ricerche sul web utilizzando indirizzi
o collegamenti ipertestuali presenti sui documenti forniti dal
presunto garante poiché potrebbero ricondurre a siti web
contraffatti. Negli elenchi dei soggetti abilitati al rilascio di
polizze fideiussorie (vedi FAQ n. 8), l’IVASS indica i recapiti
presso cui è possibile verificare la polizza.





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