Come noto, l’adozione del Regolamento MiCAR (UE) 2023/1114 ha rappresentato una svolta per l’armonizzazione normativa all’interno dell’Unione Europea, mirando a colmare il vuoto normativo che caratterizzava il settore delle cripto-attività, disciplinando per la prima volta i fornitori di servizi su cripto-asset (CASP – Crypto Asset Service Providers).
Il MiCAR ha previsto un regime transitorio facoltativo per gli Stati membri, regolato dall’articolo 143, che consente agli operatori già attivi nel settore – secondo normative nazionali – di continuare a operare entro i limiti temporali ivi indicati.
La proroga italiana al regime transitorio MiCAR: cosa prevede il D.L. 95/2025
Nel contesto italiano, già si è detto che tale regime ha subito una significativa modifica con il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, che all’art. 10 estende al 30 dicembre 2025 (rispetto al precedente termine fissato al 30 giugno 2025) il termine per la richiesta di autorizzazione come CASP; proroga inoltre al 30 giugno 2026 il termine entro cui gli operatori già registrati nel registro OAM (Organismo Agenti e Mediatori) dei VASP (Virtual Asset Service Providers) possano continuare a prestare servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale, in attesa del rilascio o del diniego dell’autorizzazione di cui sopra.
La ratio della previsione di un regime transitorio è quella di garantire una transizione graduale ed ordinata verso l’adeguamento agli standard europei, evitando interruzioni delle attività e dei servizi o incertezze normative, in un settore fortemente innovativo e ancora in fase di consolidamento regolamentare.
Infatti, il Regolamento MiCAR stabilisce requisiti stringenti per l’ottenimento dell’autorizzazione come CASP, che implicano obblighi di trasparenza e adeguamenti interni in termini governance, tali da rendere difficoltoso per molti operatori italiani (in primis le startup fintech), il completamento del processo entro le tempistiche originariamente previste.
Pertanto, la proroga ha la funzione strategica per gli attori del sistema di pianificare investimenti e attività di compliance in modo graduale e sostenibile, consentendo al contempo una continuità nell’operatività aziendale.
Il ruolo dell’OAM nella fase transitoria: vigilanza, obblighi informativi e adeguamento
Tuttavia, è stato osservato che l’estensione temporale di cui sopra può comportare il rischio di ritardi strutturali nell’adeguamentoalle regole MiCAR da parte degli operatori del settore. In proposito, l’OAM – che durante il periodo transitorio mantiene la vigilanza sugli operatori – ha di recente pubblicato la Circolare n. 55 del 1° luglio 2025, con cui ha ribadito l’obbligo per i VASP di continuare a trasmettere i flussi informativi trimestrali, sulla propria operatività fino al terzo trimestre 2025, monitorandone altresì le iniziative assunte per il progressivo adeguamento ai nuovi standard normativi europei.
In conclusione, la scelta italiana di estendere il regime transitorio MiCAR tramite il D.L. 95/2025 riflette una condivisibile logica di gradualismo e tutela del sistema, ma rappresenta una fase delicata e strategica per gli operatori del settore, che solleva anche interrogativi rilevanti in termini di vigilanza, concorrenza intra-UE e tutela dell’utente finale.
Solo un equilibrio effettivo tra flessibilità transitoria e certezza normativa potrà garantire un’integrazione efficace del settore fintech italiano, in una cornice regolamentare europea uniforme per tutti i Paesi membri.
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