Microcredito

per le aziende

 

obbligo nuovo referto integrato da ottobre


Novità in arrivo per le officine e i centri di controllo veicoli che operano nel settore delle revisioni, in particolare per i mezzi più pesanti. Dal 1° ottobre 2025 cambiano infatti le modalità di certificazione per la revisione dei veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

La circolare

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la circolare n. 171486 che introduce l’obbligo di un nuovo “referto integrato”. Questa iniziativa nasce dall’esigenza di salvaguardare la sicurezza stradale e garantire maggiore trasparenza ed efficienza nei controlli tecnici periodici.

Cosa cambia concretamente per la tua attività?

Le imprese che svolgono revisioni ai sensi della Legge 870/1986 dovranno adeguarsi a nuove procedure per la documentazione. La comunicazione di servizio precisa come costituire la documentazione per ogni veicolo revisionato:

  • Modello 2100 (il “foglio giallo”): sarà necessario compilarlo interamente e farlo firmare dall’Ispettore;
  • Certificazione delle prove strumentali: si aggiunge l’obbligo di allegare i referti di almeno due prove strumentali fondamentali:
    • Frenatura: le prove effettuate con il frenometro o il decelerografo sono obbligatorie;
    • Emissioni gas di scarico: anche queste prove, eseguite con l’opacimetro (per i diesel) o l’analizzatore dei gas (per altri tipi di alimentazione), diventano un requisito irrinunciabile.
    • Prove facoltative: solo il centrafari (per la verifica dei fari) e il fonometro (per il rumore) rimangono test strumentali facoltativi.

Attenzione: l’associazione specifica che, nonostante un’indicazione errata nella circolare che lo elenca come facoltativo, l’opacimetro è uno strumento obbligatorio per la certificazione.

Dettagli che il referto strumentale deve contenere

Ogni referto stampato dalle apparecchiature dovrà riportare automaticamente informazioni chiave:

  • Identificazione dell’apparecchiatura: nome del produttore, tipo, numero di serie e numero di omologazione/approvazione dello strumento utilizzato per la prova;
  • Taratura: la data di scadenza della verifica periodica del controllo di taratura dell’attrezzatura in uso;
  • Identificazione del veicolo: la targa del veicolo sottoposto a revisione o, in alternativa, il numero di telaio;
  • Risultati della prova: i valori dei parametri misurati dall’apparecchiatura e i parametri limite di soglia.

Conservazione della documentazione

Gli Ispettori Autorizzati dovranno conservare la documentazione completa delle prove strumentali e visive eseguite per un periodo di almeno 48 mesi (4 anni). Se l’Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC) richiederà una copia, l’ispettore dovrà inviarla in formato digitale entro e non oltre il terzo giorno dalla richiesta. L’UMC si riserva comunque il diritto di richiedere gli originali in qualsiasi momento. Le Stazioni di controllo della Motorizzazione civile, invece, continueranno a conservare la documentazione con le modalità e le tempistiche consuete.

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Vuoi bloccare la procedura esecutiva?

richiedi il saldo e stralcio