Come funziona la detassazione dei canoni di locazione non percepiti? E il rimborso delle spese pagate? Qual è la norma che regola il tutto? A fare chiarezza su questo tema di grande interesse è il Fisco, che di recente ha risposto al quesito presentato da una contribuente. Vediamo dunque quanto precisato in merito e cosa è necessario sapere per poter recuperare le maggiori imposte versate per somme non ricevute.
A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “In qualità di proprietario di un immobile locato, come posso recuperare le maggiori imposte versate per dei canoni di locazione scaduti e non percepiti dall’affittuario?”.
Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha ricordato che l’articolo 26 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) disciplina la detassazione dei canoni di locazione ad uso abitativo, venuti a scadenza e non percepiti, nonché la tassazione dei canoni di locazione ad uso abitativo non riscossi e percepiti in periodi d’imposta successivi.
Nello specifico, l’articolo 26 del Tuir recita:
“1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall’art. 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si applica l’articolo 21 in relazione ai redditi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera n-bis). Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.
2. Nei casi di contitolarità della proprietà o altro diritto reale sull’immobile o di coesistenza di più diritti reali su di esso il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto.
3. Se il possesso dell’immobile è stato trasferito, in tutto o in parte, nel corso del periodo d’imposta, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto proporzionalmente alla durata del suo possesso”.
In merito, il Fisco ha sottolineato che “il primo comma, ultimo periodo, prevede che per le imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare”.
E ha spiegato che “tale credito può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e, comunque, non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale”. Aggiungendo che, nel caso in cui il contribuente non voglia avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, può presentare, entro i predetti termini di prescrizione, apposita istanza di rimborso.
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