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Effetti differiti, ai soli fini tributari e contributivi, della cancellazione della società dal registro delle imprese


La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n.19491 depositata il 15 luglio 2025, intervenendo in tema degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, ha ribadito il principio secondo cui “In base all’art. 28, comma 4, cit. l’effetto estintivo della società (di persone o di capitali), qualora derivi da una cancellazione dal registro disposta su richiesta, come nel presente caso, è differito per cinque anni, decorrenti dalla richiesta di cancellazione, con differimento limitato al settore tributario e contributivo (“ai soli fini”), nel senso che l’estinzione intervenuta durante tale periodo non fa venir meno la “validità” e l’”efficacia” sia degli atti di liquidazione, di accertamento, di riscossione relativi a tributi e contributi, sanzioni e interessi, sia degli atti processuali afferenti a giudizi concernenti detti tributi e contributi, sanzioni e interessi, dovendo evidenziarsi che il differimento degli effetti dell’estinzione non opera necessariamente per un quinquennio, ma per l’eventuale minor periodo che risulta al netto dello scarto temporale tra la richiesta di cancellazione e l’estinzione.

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La ratio della norma consiste nel limitare (per il periodo da essa previsto) gli effetti dell’estinzione societaria previsti dal codice civile, mantenendo parzialmente per la società una capacità e una soggettività (anche processuali) altrimenti inesistenti, al ‘solo’ fine di garantire (per il medesimo periodo) l’efficacia dell’attività (sostanziale e processuale) degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi, con sanzioni ed interessi.

Per i giudici di legittimità l’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014 si applica ad atti compiuti dall’A.F. nei confronti di società cancellate dal registro delle imprese in data successiva alla sua entrata in vigore (o, recte, quando la relativa richiesta sia proposta in data successiva alla sua entrata in vigore), come nella specie (cfr. Cass. 27/12/2024, n. 34549).”

Effetti processuali

Le SS.UU. (6070/13; 6071/13; 6072/13) hanno  chiarito che a seguito dell’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono – il che sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate. Ne discende che i soci peculiari successori della società, subentrano, altresì, nella legittimazione processuale facente capo all’ente — la cui estinzione è in parte equiparabile alla morte della persona fisica, ai sensi dell’art.110 c.p.c — in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (21188/14).
A seguito dell’estinzione della società e della conseguente perdita della capacità processuale nessuna persistente legittimazione può ravvisarsi in capo al liquidatore, poiché l’art. 2495, comma secondo, c.c. consente ai creditori sociali insoddisfatti di agire nei confronti del liquidatore solo “se il mancato pagamento è dipeso da questi”. Come precisato da questa Corte infatti “il liquidatore di una società estinta per cancellazione dal registro delle imprese può ben essere destinatario di una autonoma azione risarcitoria, ma non della pretesa attinente al debito sociale”. (7676/12) (Cass. sentenza n. 10354/2022). 

La Corte di Cassazione a Sezioni Unire con la sentenza n. 3625 depositata il 12 febbraio 2025 ha statuito che “sul piano processuale, la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, in modo tale che qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, “si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ.”

Effetti processuali e legittimazione dei liquidatori

Sul tema la Corte di Cassazione, sezione tributari, con l’ordinanza n. 17890 del 2 luglio 2025 ha affermato che il liquidatore, oltre a ricevere le notifiche degli atti dagli enti creditori, può anche opporsi agli stessi e conferire mandato alle liti, dovendosi la dizione legislativa ‘atti del contenzioso’ riferirsi in senso stretto e tecnico proprio agli atti del processo e della tutela giurisdizionale.

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(…) Pertanto, nei casi in cui si rende applicabile l’art. 28 in esame, in deroga all’art. 2495 cod. civ.: “la società conserva la legittimazione attiva; il liquidatore è legittimato e gli ex soci devono considerarsi privi di legittimazione” (Cass. n. 36892 del 16 dicembre 2022; nello stesso senso, Cass. n. 6743/15; n. 4536/20; n. 18310/23).

(…)  se il quinquennio di differimento degli effetti della cessazione della società a seguito della richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, previsto dall’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014, decorre tra un grado di giudizio e l’altro, la legittimazione attiva o passiva, a proporre o a essere destinatario di un atto di impugnazione, non spetta più all’ex rappresentante legale o all’ex liquidatore della società cessata, come accade quando opera la fictio iuris di sopravvivenza della società, di cui alla citata disposizione, ma spetta ai soci successori ex art. 2495 cod. civ..”

Effetti sulla responsabilità dei soci

La Corte Suprema nella sentenza in commento (ordinanza n. 19491 del 2025) ha precisato che l’avviso di accertamento impugnato nel presente giudizio, relativo – si ripete – solo alla posizione della società, potrà costituire, una volta divenuto definitivo, il titolo sulla base del quale spiccare gli avvisi ‘personali’ nei confronti dei soci.

Inoltre ha ribadito quanto statuito dalleSezioni Unite di questa Corte (12/02/2025, n. 3625), infatti:

nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al 3 (già 2) co. dell’art. 2495 cod. civ., integra, oltre alla misura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci, una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi;

questo presupposto, se contestato, deve conseguentemente essere provato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai soci ex artt. 36 co. 5 D.P.R. n. 602/73 e 60 D.P.R. 600/73 di apposito avviso di accertamento, la responsabilità in questione, fermo restando che l’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altre evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovvero l’escussione di garanzie;

la verifica del presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, concernendo un elemento che deve essere dedotto nella fase di accertamento da indirizzarsi direttamente nei confronti dei soci ex art. 36 co. 5 D.P.R. n. 602/73, non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avverso l’avviso di accertamento ad essa originariamente notificato, quand’anche questo giudizio venga poi proseguito, a causa dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, da o nei confronti dei soci quali successori della società stessa. 



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