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Un nuovo schema di decreto legislativo, attuativo della legge delega n. 111/2023, è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 22 luglio 2025: si inserisce in un percorso di razionalizzazione e modernizzazione del sistema tributario, con l’intento di renderlo più efficiente, coerente con le direttive europee e più aderente alla realtà operativa degli enti e delle imprese.
Il decreto interviene in maniera trasversale su tre ambiti strategici del sistema fiscale:
- il Terzo settore,
- la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (IVA),
- la fiscalità nelle situazioni di crisi d’impresa.
L’obiettivo dichiarato del provvedimento è duplice. Da un lato, si punta alla semplificazione e alla razionalizzazione delle norme fiscali esistenti, anche alla luce dell’evoluzione tecnologica e del quadro regolamentare europeo. Dall’altro, si mira a sostenere la ripresa economica e la trasformazione del tessuto produttivo nazionale, favorendo l’attività degli enti non profit e facilitando i processi di ristrutturazione e continuità delle imprese in difficoltà economica.
Nel dettaglio, le innovazioni riguardano:
- il trattamento fiscale degli enti del Terzo settore, con nuove regole sulla tassazione delle plusvalenze in caso di cambiamento della natura delle attività svolte;
- la revisione del regime IVA, con l’innalzamento delle soglie di accesso al regime forfettario per alcune categorie di enti,
- l’abrogazione progressiva di meccanismi superati come la ventilazione dei corrispettivi e nuove modalità di detrazione dell’imposta,
- l’introduzione di importanti agevolazioni per le imprese coinvolte in procedure di crisi, attraverso la riformulazione dell’art. 88 del TUIR, che amplia le ipotesi di esclusione delle sopravvenienze attive da tassazione.
Nello stesso CDM del 22 luglio 2025, è stato approvato in via definitiva il decreto legislativo che istituisce il “Testo unico delle norme legislative relative all’imposta di registro e agli altri tributi indiretti”.
Regime fiscale agevolato per il trasferimento di beni nel Terzo settore
A partire dal 2026, entreranno in vigore nuove regole introdotte dal Codice del Terzo settore che consentiranno il trasferimento di beni dall’ambito commerciale a quello istituzionale senza generare automaticamente conseguenze fiscali.
Questo principio di neutralità fiscale è alla base del decreto legislativo adottato in attuazione della delega fiscale, approvato dal Consiglio dei ministri nella giornata del 22 luglio 2025. L’intento del provvedimento è quello di creare un regime specifico che eviti impatti fiscali sfavorevoli nel caso in cui un ente modifichi la natura delle sue attività di interesse generale ai fini fiscali, pur rimanendo (o aspirando a entrare) nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
Tale misura trae origine dalla riforma del 2017, che mirava a conferire al Terzo settore un assetto fiscale autonomo e coerente con la sua funzione sociale. Il decreto prevede, infatti, l’introduzione dell’articolo 79-bis nel Codice del Terzo settore, il quale disciplina le conseguenze fiscali del passaggio di beni strumentali da attività commerciale a non commerciale, rinviando – in via temporanea – la tassazione delle plusvalenze latenti.
Normalmente, tali plusvalenze concorrono a formare il reddito imponibile se i beni vengono ceduti a titolo oneroso, distrutti, danneggiati o destinati a usi estranei all’attività imprenditoriale. In tali casi, il guadagno è calcolato come la differenza tra il corrispettivo percepito (o l’indennizzo) e il costo residuo del bene.
La nuova norma, invece, consente agli enti iscritti al Runts di scegliere che il trasferimento dei beni all’attività istituzionale non incida sul reddito imponibile, a condizione che gli stessi siano utilizzati esclusivamente per scopi civici, solidaristici o di utilità sociale, in linea con le finalità statutarie dell’ente.
NOTA BENE: Questa opzione dovrà essere indicata nella dichiarazione dei redditi.
La tassazione della plusvalenza resterà sospesa fino a che i beni non saranno alienati, risarciti o impiegati per scopi diversi da quelli istituzionali. In tali eventualità, la plusvalenza sarà tassata nell’anno di realizzazione oppure, se il bene è stato posseduto per almeno tre anni, potrà essere suddivisa in quote costanti fino a un massimo di quattro esercizi.
Regime forfetario con soglie aumentate
L’intervento legislativo ha anche introdotto un generale aggiornamento delle soglie economiche relative ai regimi forfetari applicabili agli enti del Terzo settore.
Infatti, per le Organizzazioni di Volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS), la soglia di ricavi che consente l’applicazione del forfait viene aumentata da 65.000 a 85.000 euro annui.
Questo adeguamento ha lo scopo di rendere il quadro normativo più coerente con le indicazioni provenienti dall’Unione europea, oltre che di ridurre il carico amministrativo per gli enti coinvolti.
La medesima soglia di 85.000 euro viene inoltre stabilita come nuovo limite unico per accedere al regime speciale di cui all’articolo 86 del Codice del Terzo settore, creando così un sistema uniforme e semplificato per tutte le categorie di enti interessati. Queste modifiche rispondono all’esigenza di modernizzare e rendere più efficiente la gestione fiscale delle realtà non profit, garantendo maggiore certezza normativa e agevolando la loro operatività.
Sport dilettantistico: ampliamento del regime forfetario 398/1991
Un articolo del decreto legislativo sul Terzo settore, amplia l’ambito di applicazione del regime forfetario previsto dalla legge n. 398 del 1991, includendo tra i soggetti beneficiari anche le Società Sportive Dilettantistiche (SSD). In questo modo, le SSD vengono equiparate alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), già destinatarie del regime agevolato, e possono usufruire delle stesse semplificazioni fiscali.
Inoltre, il tetto massimo di proventi annuali per poter accedere al regime è stato innalzato a 400.000 euro, consentendo una maggiore flessibilità e favorendo lo sviluppo dell’attività sportiva a livello amatoriale.
Riforma del regime IVA per gli Enti del Terzo Settore
Il decreto legislativo approvato il 22 luglio 2025 modifica la disciplina IVA contenuta negli articoli 3 e 10 del DPR n. 633/1972, aggiornando i riferimenti normativi: al posto delle ONLUS e delle associazioni non lucrative, ora vengono menzionati esplicitamente gli Enti del Terzo Settore (ETS), con l’esclusione delle imprese sociali.
Nel dettaglio:
- le operazioni di vendita di beni e le prestazioni di servizi svolte dagli ETS – ad eccezione delle imprese sociali e delle cooperative sociali – sono ora regolamentate con criteri più precisi, che mirano a garantire maggiore coerenza e chiarezza nella gestione dell’imposta sul valore aggiunto;
- alcune esenzioni IVA, già previste per specifiche categorie di enti non profit, vengono ora estese agli Enti del Terzo Settore, includendo anche le cooperative sociali. Tuttavia, restano escluse da tali agevolazioni le imprese sociali costituite in forma societaria.
Modifiche all’IVA: trasporti internazionali
Lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 22 luglio 2025 rappresenta l’avvio dell’attuazione della delega fiscale per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto. Uno degli interventi principali effettuati al regime Iva riguarda l’articolo 9, comma 3, del DPR n. 633/1972, modificato al fine di adeguare la normativa nazionale al diritto dell’Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia UE.
La nuova formulazione prevede che siano considerate operazioni non imponibili ai fini IVA anche le prestazioni di trasporto eseguite per conto dell’esportatore, dell’importatore, del titolare del regime di transito o dello spedizioniere, inclusi i servizi resi da soggetti intermediari.
Si ricorda che un orientamento restrittivo fu introdotto dal DL 146/2021. Quest’ultimo, infatti, aveva limitato l’applicazione del regime di favore solo ai trasporti effettuati direttamente nei confronti del soggetto esportatore o importatore, escludendo i casi in cui l’operazione veniva mediata da terzi. Tale restrizione stava generando un incremento dei costi nelle operazioni commerciali internazionali e si poneva in contrasto con la giurisprudenza europea, in particolare con la sentenza Cartrans Spedition (C-495/17).
Alla luce dell’articolo 153 della direttiva IVA, gli Stati membri sono tenuti a esentare anche i servizi resi da intermediari che agiscono per conto di altri soggetti, rientrando dunque nelle operazioni interessate dall’esenzione.
Rettifica IVA: addio alla rettifica cumulativa, arriva quella analitica
Un’ulteriore novità riguarda l’articolo 19-bis.2 del DPR 633/72, relativo alla rettifica della detrazione IVA, con la rimozione del terzo comma.
Fino ad oggi, quando un contribuente passava, ad esempio, da un regime IVA ordinario a uno agevolato (o viceversa), doveva rettificare l’IVA detratta su tutti i beni e servizi ancora presenti in magazzino, tutto in una volta (rettifica cumulativa), anche senza averli ancora usati.
Inoltre, per i beni ammortizzabili, doveva restituire l’IVA relativa a tutti gli anni rimanenti del periodo di controllo (5 anni per i beni mobili, 10 per gli immobili).
Con la nuova regola:
- la rettifica diventa analitica, cioè si farà bene per bene o servizio per servizio, in base all’uso effettivo e non in anticipo;
- per i beni ammortizzabili, la correzione dell’IVA si farà anno per anno, per la quota relativa a quell’anno (1/5 o 1/10), e non più tutta insieme;
- la rettifica complessiva resta solo in caso di vendita anticipata del bene.
In sostanza, il sistema diventa più equo e coerente con l’uso reale dei beni e servizi da parte del contribuente, seguendo un principio di proporzionalità nella rettifica dell’IVA.
Crisi d’impresa: nuovo trattamento fiscale delle sopravvenienze attive
Il decreto legislativo approvato in via preliminare introduce importanti novità fiscali per le imprese in difficoltà, modificando l’articolo 88 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Cosa cambia?
Le riduzioni dei debiti ottenute nell’ambito di procedure di crisi (come concordato, liquidazione giudiziale o piani attestati) non saranno più considerate sopravvenienze attive tassabili, nella parte che eccede le perdite pregresse o di periodo.
Viene eliminato il limite dell’80%, precedentemente applicato a tali esenzioni fiscali.
La misura vale per tutte le imprese, comprese quelle non commerciali, se coinvolte in procedure di crisi.
Si applica anche a:
- concordati preventivi o semplificati,
- liquidazioni giudiziali,
- piani attestati registrati ufficialmente,
- accordi di ristrutturazione,
- procedure equivalenti estere, purché lo Stato estero collabori sul piano fiscale.
Conseguenze
Le imprese in crisi non dovranno pagare tasse sulle riduzioni dei debiti, facilitando così la ripresa o la chiusura ordinata delle attività.
La norma recepisce le più recenti interpretazioni giurisprudenziali e garantisce chiarezza applicativa.
In sintesi, si tratta di una misura che alleggerisce il carico fiscale in fasi delicate per le imprese, incentivando i percorsi di risanamento e ristrutturazione senza penalizzazioni fiscali.
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