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Il 22 luglio 2025, la Camera dei deputati ha approvato, con 147 voti favorevoli, 87 contrari e 5 astenuti, il disegno di legge di conversione del decreto-legge fiscale (n. 84/2025).

Durante l’iter parlamentare sono stati accolti numerosi emendamenti che introducono importanti novità in ambito tributario. Tra i temi oggetto di modifica figurano le verifiche fiscali, la rottamazione-quater, il ravvedimento speciale, l’esenzione IMU per gli impianti sportivi e le stock option.

Il provvedimento è ora all’esame del Senato per la prosecuzione dell’iter legislativo che dovrà concludersi entro il 16 agosto 2025.

Reddito da usufrutto e altri diritti reali

Viene formita una precisazione autentica sull’articolo 67, comma 1, TUIR, risolvendo una problematica che dava luogo a una doppia tassazione.

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Secondo la nuova norma, il reddito derivante dalla creazione di usufrutto o di altri diritti reali di godimento è considerato reddito diverso soggetto a imposta ai sensi della lettera h), solo nel caso in cui il cedente mantenga un diritto reale sul bene. Se, invece, il cedente rinuncia completamente a ogni diritto reale, l’operazione viene trattata come una cessione unica, rilevante solo ai sensi delle lettere b) e b-bis) (plusvalenze immobiliari), con l’applicazione delle consuete esenzioni fiscali, come nel caso di un possesso superiore a cinque anni.

Stock option: stop all’addizionale per le holding industriali dal 2025

A partire dal periodo d’imposta 2025, i compensi variabili (come bonus e stock option) superiori alla retribuzione fissa, ricevuti dai manager e dirigenti delle holding industriali, non saranno più soggetti all’addizionale Irpef del 10%. Questa modifica è stata introdotta nell’articolo 1-bis del Dl 84/2025 durante l’esame alla Camera. In particolare, l’emendamento definisce chiaramente a chi si applica l’addizionale, limitandola solo agli intermediari finanziari e alle holding finanziarie, come previsto nell’articolo 162-bis del Tuir.

L’addizionale Irpef del 10% era stata originariamente introdotta per i compensi variabili dei dirigenti e amministratori del settore finanziario, inclusi quelli delle holding industriali, ma la nuova norma esclude espressamente le holding industriali. In pratica, i compensi variabili pagati a dirigenti e amministratori di società che si occupano principalmente di partecipazioni in aziende non finanziarie non dovranno più subire questa addizionale.

Ridotto il reddito imponibile delle Imprese Sociali dal 2026

A partire dal 2026, le somme destinate al contributo per le attività ispettive e quelle accantonate come riserve per le attività previste dallo statuto o per aumentare il patrimonio non contribuiranno alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali. Inoltre, le imposte sui redditi derivanti da variazioni fiscali non saranno più tassate, se l’utile ottenuto è destinato a incrementare il patrimonio dell’impresa.

Con l’articolo 14 del decreto-legge 84/2025, approvato dalla Camera durante l’iter di conversione, è stata definita la normativa fiscale per le imprese sociali, regolamentando anche i benefici fiscali per queste aziende. Tali imprese sono disciplinate dal Decreto Legislativo 112/2017, che definisce le condizioni per ottenere la qualifica di impresa sociale.

Le imprese sociali fanno parte del Terzo Settore, come previsto dal Decreto Legislativo 117/2017. Non sono enti distinti, ma acquisiscono questa qualifica rispettando determinate condizioni stabilite dal Decreto Legislativo 112/2017.

Normativa fiscale per le Imprese Sociali

Le imprese sociali calcolano il loro reddito seguendo le normative generali applicabili agli enti che possono ottenere tale qualifica, aggiungendo le misure fiscali favorevoli stabilite, in particolare, dall’articolo 18 del Decreto Legislativo 112/2017. Queste misure includono l’esclusione delle somme destinate al contributo per le attività ispettive organizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché delle somme destinate a riserve per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto o per incrementare il patrimonio.

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Inoltre, le imposte sui redditi riferibili a variazioni fiscali non contribuiscono al reddito, se l’utile generato è destinato a incrementare il patrimonio dell’impresa sociale.

Si vuole evitare che l’importo dovuto per l’Ires, derivante da modifiche fiscali, venga tassato di nuovo come costo non deducibile, creando un ulteriore aumento del reddito.

L’articolo 14 del Decreto fiscale ha modificato le agevolazioni fiscali per le imprese sociali, precisando che le disposizioni contenute nell’articolo 18 del Decreto Legislativo 112/2017 non necessitano più dell’autorizzazione della Commissione Europea. I benefici fiscali saranno applicati a partire dal 1° gennaio 2026.

Secondo il comma 1 dell’articolo 18, le somme destinate al contributo per l’attività ispettiva e quelle accantonate per riserve finalizzate alle attività statutarie o per aumentare il patrimonio non concorreranno a formare il reddito imponibile delle imprese sociali. Inoltre, l’utilizzo delle riserve per coprire perdite non farà decadere il beneficio fiscale, a condizione che non vengano distribuiti utili fino alla ricostituzione delle riserve.



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