Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, ha dato il via libera in esame preliminare a un decreto legislativo, in tema di ETS, crisi d’impresa, sport e IVA, attuativo della legge delega per la Riforma fiscale (L. 111/2023). Semplificazione normativa e rilancio economico sono le parole chiave della Riforma, che punta a razionalizzare l’impianto fiscale per renderlo più vicino alle esigenze degli Enti non profit e delle aziende in difficoltà, in linea con le direttive europee.
Cosa cambia con il decreto approvato?
Il testo contiene un articolato pacchetto di misure che toccano il Terzo Settore, la disciplina della crisi d’impresa, il comparto sportivo e l’imposta sul valore aggiunto (IVA).
In vista dell’entrata in vigore delle nuove regole fiscali per gli Enti del Terzo Settore, prevista per il 1° gennaio 2026, il decreto interviene sulle principali criticità evidenziate dagli operatori, puntando su semplificazione e razionalizzazione normativa. Tra le principali novità, si segnalano le modifiche per le attività oggi considerate commerciali, che, in base all’art. 79 del Codice del Terzo Settore, potranno essere riclassificate come non commerciali. In questi casi, le eventuali plusvalenze “figurative” non saranno subito tassate, ma l’imposizione verrà differita al momento della cessione del bene o del cambio di destinazione.
Il decreto prevede inoltre l’estensione del regime fiscale agevolato (L. 398/91) già valido per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), anche alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD), ampliando così la platea dei beneficiari.
Sul fronte della crisi d’impresa, vengono introdotte misure a favore delle imprese che ricorrono agli strumenti di risanamento previsti dal Codice della crisi: la non imposizione dei proventi straordinari da riduzioni dei debiti viene estesa anche ai casi di liquidazione giudiziale, concordato minore e concordato semplificato.
Infine, il provvedimento contiene alcune disposizioni in materia di IVA, dirette a chiarire aspetti applicativi e a semplificare gli adempimenti per i soggetti coinvolti.
Terzo Settore: cosa cambia
Il decreto sottolinea la necessità di modifiche in materia di detrazioni ed esenzioni IVA e di razionalizzazione della disciplina per gli Enti del Terzo Settore. L’obiettivo è duplice: da un lato adeguare il diritto tributario nazionale ai principi UE, dall’altro fornire risposte concrete alle esigenze delle organizzazioni non profit.
Plusvalenze e passaggio di beni tra attività commerciali e non commerciali
Il primo articolo introduce l’art. 79-bis nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), disciplinando il caso del passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale. Gli Enti potranno optare per la non concorrenza della plusvalenza alla formazione del reddito imponibile, a patto che i beni siano effettivamente utilizzati per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tale opzione dovrà essere esercitata in sede di dichiarazione dei redditi, e la plusvalenza sospesa concorrerà a formare reddito solo in precise ipotesi (es. destinazione a finalità diverse o cessione a titolo oneroso).
Questa previsione rappresenta uno snodo fondamentale per la gestione fiscale degli Enti, offrendo maggiore flessibilità e certezza nei casi di riorganizzazione delle attività.
Nuovo regime forfettario per ODV e APS
Viene aggiornata la soglia di ricavi per l’accesso al regime forfettario IVA per le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS), che passa da 65.000 a 85.000 euro. Analogamente, viene modificata la soglia di riferimento nel Codice del Terzo Settore per l’applicazione delle semplificazioni fiscali.
Queste modifiche sono particolarmente importanti per la sostenibilità delle piccole realtà associative, che potranno beneficiare di un regime agevolato più ampio e con minori adempimenti.
Modifiche al regime IVA per il Terzo Settore
Il decreto interviene sugli artt. 3 e 10 DPR 633/72 sostituendo i riferimenti a ONLUS e associazioni senza scopo di lucro con quelli agli Enti del Terzo Settore, escluse le imprese sociali. In particolare:
- le prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate da Enti del Terzo Settore (escluse le imprese sociali e cooperative sociali) vengono disciplinate da regole più chiare e mirate;
- alcune esenzioni IVA vengono estese agli Enti del Terzo Settore, comprese le cooperative sociali (ma escluse le imprese sociali costituite in forma di società).
Questa revisione mira a favorire l’equità fiscale e ad eliminare disparità interpretative, consolidando il quadro normativo degli Enti non profit.
Semplificazioni per ODV e APS
Ulteriori semplificazioni sono introdotte per ODV e APS che si avvalgono del regime forfettario, eliminando alcuni obblighi di certificazione dei corrispettivi e aggiornando la normativa in materia di esoneri.
Crisi d’impresa: trattamento delle sopravvenienze attive
Il Titolo II del decreto affronta il delicato tema della crisi d’impresa, apportando modifiche al TUIR e recependo le più recenti evoluzioni giurisprudenziali e normative. Le riduzioni dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare, liquidazione giudiziale o altre procedure di crisi non si considerano sopravvenienze attive nella misura in cui eccedano le perdite pregresse e di periodo, senza applicazione del limite dell’80%. La disciplina si applica anche alle operazioni di ristrutturazione dei debiti, inclusi i casi di continuità aziendale e ai piani attestati pubblicati nel registro delle imprese.
Questa novità rappresenta un importante vantaggio per le imprese (e quindi anche per gli enti non commerciali che dovessero trovarsi in stato di crisi), consentendo di alleggerire la pressione fiscale in momenti di difficoltà economica.
IVA: nuove regole di detrazione e armonizzazione
Il decreto dedica ampio spazio alla revisione della disciplina della detrazione dell’IVA, soprattutto per gli enti non commerciali. Viene abrogato il terzo comma dell’art. 19-bis.2 DPR 633/72 e sostituito integralmente l’art. 19-ter, stabilendo che la detrazione sia ammessa solo per la quota imputabile all’attività economica effettivamente svolta. Gli enti pubblici e privati dovranno gestire la contabilità separata delle attività soggette e non soggette ad IVA, secondo criteri oggettivi e trasparenti.
Infine, dal 2026 viene abrogato il meccanismo della ventilazione dei corrispettivi (art. 24 DPR 633/72), in linea con le richieste dell’Unione Europea di maggiore trasparenza e semplicità nella determinazione della base imponibile IVA.
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