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Accessibility Act: cosa prevede la direttiva europea sull’accessibilità digitale?


A giugno 2025 è entrato in vigore l’Accessibility Act, che mira a rendere accessibile a chiunque i prodotti e i servizi digitali immessi sul mercato dopo il 28 giugno 2025.

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La direttiva europea sull’accessibilità digitale (EAA) è un provvedimento che, emanato ad aprile 2019, è stato recepito dall’Italia a maggio 2022 ed è entrato in vigore a giugno 2025.
Il testo mira a uniformare le leggi vigenti nell’UE al fine di ampliare la  diffusione di prodotti e servizi accessibili in favore delle persone con disabilità, rimuovendo le barriere alla libera circolazione di determinati prodotti e servizi nei diversi Stati membri.

Accessibilità digitale: perché è importante

L’Accessibility Act mira a facilitare l’accesso ai prodotti digitali che non comprendono solo i siti web, ma anche i documenti digitali, i contenuti multimediali, i podcast e le app.
Secondo le stime, per il 20% delle persone usufruire di questi servizi può essere complesso. Le cause possono diverse, e riguardano le difficoltà sensoriale, di movimento o di comprensione. Comprendono anche le persone anziane che, per ragioni legate all’età, faticano a sfruttare le comodità che internet offre.

Quali sono i prodotti e i servizi regolamentati

Le disposizioni contenute nel testo si applicano a quei prodotti o servizi immessi sul mercato dal 28 giugno 2025. Non riguardano dunque quelli erogati in precedenza, a meno che non siano state fatte modifiche sostanziali.
Tra i prodotti disciplinati dalla direttiva troviamo:

  • lettori di libri elettronici;
  • apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi e comunicazione elettronica;
  • sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici per consumatori;
  • terminali self-service per il pagamento, sportelli automatici, macchine per l’emissione di biglietti, per il check-in, per la fornitura di informazione ad eccezione dei terminali come parti integranti di veicoli, aeromobili, navi o materiale rotabile.

Tra i servizi, invece, rientrano all’interno della direttiva:

  • i servizi di comunicazione elettronica;
  • i servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi;
  • alcuni elementi relativi ai servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili;
  • i servizi bancari per consumatori;
  • i libri elettronici (e-book) e software dedicati;
  • i servizi di commercio elettronico;
  • la raccolta di comunicazione di emergenza con il numero unico di emergenza europeo 112.

A dover sottostare all’Accessibility Act sono tutti gli operatori economici, ad eccezione delle microimprese. Le piccole e medie imprese (PMI), invece, possono considerarsi esentate a condizione che si tratti di un onere sproporzionato.

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Accessibility Act: quali sono le deroghe previste per le microimprese e le PMI

Come anticipato, le microimprese non sono tenute all’applicazione della direttiva. Ma di quali società si tratta? In base all’art. 3 dell’Accessibility Act, si definisce microimpresa “un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR”.
Diverso è il caso delle piccole e medie imprese (PMI) che, in generale, devono sottostare alle regole stabilite dalla direttiva, a meno che non si dimostri l’onere sproporzionato.
Si considera PMI “la categoria di imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR, ma che non comprende le microimprese”.

Cosa si intende per onere sproporzionato

L’art. 14 individua i casi in cui i costi da sostenere per rendere accessibile un prodotto o un servizio sono alti al punto da rendere antieconomica la sua produzione, vendita o distribuzione.
Nel caso delle microimprese il problema non si pone perché sono totalmente esentate dall’applicazione dell’Accessibilità Act. Lo stesso non vale per le PMI che, per poter essere escluse, devono giustificare l’onere attraverso motivazioni e dati. La deroga viene applicata se l’impresa riesce a dimostrare che l’applicazione delle disposizioni relative all’accessibilità porta a uno stravolgimento sostanziale della natura di un prodotto o del servizio per renderlo fruibile.
Quando la società documenta questo onere, occorre che conservi la relativa documentazione per un periodo non inferiore ai 5 anni. Qualora il servizio o il prodotto siano modificati, la valutazione per onere sproporzionato dovrà essere rinnovata



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