Bonus formazione giovani imprenditori agricoli: invio delle comunicazione dal 25 agosto p.v.
Con il provvedimento del 24 luglio 2025 n. 305754, l’Agenzia delle entrate approva il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola e definisce le modalità operative
La comunicazione è inviata dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025 con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Si considera tempestiva la comunicazione trasmessa dal 20 settembre al 24 settembre 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 29 settembre 2025.
Nel medesimo periodo, con le stesse modalità, è possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate, oppure presentare la rinuncia integrale al credito di imposta precedentemente comunicato.
La comunicazione inviata successivamente al termine di presentazione è scartata in fase di accoglienza. É altresì scartata nel caso in cui:
– il beneficiario non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della comunicazione;
– il soggetto beneficiario abbia iniziato l’attività in data antecedente al 1° gennaio 2021;
– il codice attività comunicato e risultante nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate non inizia con 01;
– gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano ai dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione, entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
Il credito risultante dalla comunicazione, nella misura effettivamente spettante, è utilizzabile a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, nel rispetto del previsto limite di spesa e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato il riconoscimento del credito di imposta. Il credito non è utilizzabile, altresì, prima della data di conclusione del corso di formazione.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Infine, con specifica risoluzione sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
Approfondimento
Rassegna stampa
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link