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Verifica anomalia offerte superiori ai 4/5 del punteggio massimo



La verifica di anomalia delle offerte superiori ai 4/5 del punteggio massimo: compatibilità con il D.Lgs. 36/2023 in questo approfondimento curato dal Dott. Luca Leccisotti.


Introduzione

La recente delibera di precontenzioso ANAC del 9 ottobre 2024, n. 450, ha confermato la legittimità della verifica facoltativa di anomalia per le offerte che superano i 4/5 del punteggio massimo attribuibile, sia per l’offerta tecnica che per quella economica. Tale pronuncia si inserisce nel quadro normativo delineato dal D.Lgs. 36/2023, ribadendo l’ampia discrezionalità delle stazioni appaltanti nel definire i criteri di verifica dell’anomalia delle offerte.

Il quadro normativo: la discrezionalità della stazione appaltante

L’articolo 110 del D.Lgs. 36/2023 disciplina la verifica dell’anomalia delle offerte, prevedendo l’obbligo di verifica per le offerte che appaiono anormalmente basse rispetto all’importo posto a base di gara. Tuttavia, la norma lascia ampio margine di discrezionalità alle stazioni appaltanti nell’individuare ulteriori parametri di controllo, purché tali criteri siano predeterminati nel bando di gara e rispettino i principi di trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità.

La delibera ANAC n. 450/2024 e la compatibilità con il Codice degli appalti

L’ANAC, nella delibera in esame, ha analizzato la legittimità di una previsione contenuta nel bando di gara relativo all’Accordo Quadro Consip per i Servizi di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, di importo pari a 241,5 milioni di euro. La questione riguardava l’attivazione della verifica di anomalia per le offerte che superavano i 4/5 del punteggio massimo.

Secondo l’Autorità, tale previsione:

  • È conforme al D.Lgs. 36/2023, in quanto non altera il meccanismo concorrenziale né introduce discriminazioni ingiustificate;
  • Non richiede una specifica motivazione da parte della stazione appaltante, salvo ipotesi di evidente irragionevolezza o macroscopico errore di fatto;
  • Non comporta un aggravio procedurale sproporzionato, rientrando nelle facoltà discrezionali dell’amministrazione aggiudicatrice.

L’orientamento giurisprudenziale e la discrezionalità nella verifica dell’anomalia

La giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto la possibilità per le stazioni appaltanti di definire criteri di verifica dell’anomalia ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa. Il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che tali criteri:

  • Devono essere predeterminati nella lex specialis della gara;
  • Non devono risultare arbitrari o sproporzionati;
  • Devono garantire la massima trasparenza e parità di trattamento tra i concorrenti.

Implicazioni operative per le stazioni appaltanti

Alla luce della delibera ANAC e dell’orientamento giurisprudenziale, le stazioni appaltanti devono considerare i seguenti aspetti:

  • Se includere nel bando criteri facoltativi di verifica dell’anomalia, specificando in modo chiaro le modalità di applicazione;
  • Assicurarsi che tali criteri siano proporzionati e non discriminatori, per evitare possibili contenziosi;
  • Valutare l’impatto procedurale della verifica, bilanciando l’interesse alla selezione di offerte affidabili con l’esigenza di non introdurre oneri eccessivi per gli operatori economici.

Conclusioni

La delibera di precontenzioso ANAC n. 450/2024 conferma che la previsione della verifica di anomalia per offerte superiori ai 4/5 del punteggio massimo è pienamente compatibile con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Tale orientamento ribadisce l’ampia discrezionalità delle stazioni appaltanti nella definizione dei criteri di controllo, purché nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e parità di trattamento. La corretta applicazione di tali criteri rappresenta un elemento essenziale per garantire la legittimità e l’efficienza delle procedure di gara, evitando al contempo rischi di esclusione irragionevoli o discriminatorie.



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