Bonus giovani e bonus donne 2025
Al fine di favorire l’occupazione dei giovani under 35 e delle donne in condizioni di svantaggio, il Decreto Coesione (DL 7 maggio 2024 n. 60 conv. in L 4 luglio 2024 n. 95) ha previsto incentivi a favore dei datori di lavoro che effettuano le assunzioni entro il 31 dicembre 2025. Di seguito, i criteri e le modalità attuative degli esoneri contributivi in questione a cura della Redazione InQuery (MLPS – dm 11 aprile 2025, GU n. 111 del 15 maggio 2025)
Al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (art. 22, co. 1, DL 07 maggio 2024 n. 60, conv. in L 4 luglio 2024 n. 95; MLPS – dm 11 aprile 2025; INPS – circolare 12 maggio 2025 n. 90).
L’esonero è riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. L’esonero non si applica, invece, nei confronti della pubblica amministrazione.
L’esonero spetta per le assunzioni di lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri. Sono esclusi dall’applicazione del beneficio i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. L’esonero non spetta, inoltre, per le assunzioni del personale con qualifica dirigenziale.
L’esonero under 35 spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato. Per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, si può fruire dell’agevolazione a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni/trasformazioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.
L’esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero medesimo, con ciò implicando che, per le successive assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di un lavoratore per il quale l’incentivo sia stato parzialmente fruito, il beneficio è riconosciuto ai successivi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla piena fruizione, a prescindere dal requisito dell’assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato.
La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (art. 31, DLgs 14 settembre 2015 n. 150) e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori.
Per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, la legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto (INPS – messaggio 18 giugno 2025 n. 1935).
Il diritto alla legittima fruizione dell’agevolazione è subordinato, inoltre, alla sussistenza delle seguenti condizioni:
– il lavoratore, alla data della nuova assunzione o della trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, non deve avere compiuto 35 anni di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni). Il rispetto di tale requisito è richiesto solo alla data della prima assunzione/trasformazione a tempo indeterminato incentivata;
– il lavoratore, nell’arco della sua vita lavorativa, non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato. I periodi di apprendistato, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione. Similari considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore abbia avuto uno o più rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato. Analogamente, in considerazione della circostanza che l’esonero non può trovare applicazione per i rapporti di lavoro domestico, la sussistenza di un rapporto di lavoro di tale genere a tempo indeterminato in capo al lavoratore da assumere – anche in considerazione della specialità della disciplina – non influisce sulla possibilità di riconoscere legittimamente l’agevolazione. Diversamente, devono considerarsi ostative al riconoscimento dell’esonero le situazioni in cui il lavoratore abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. Non si ha diritto alla fruizione dello stesso esonero anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore;
– i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei 6 mesi precedenti all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi (art. 22, co. 5, DL 07 maggio 2024 n. 60, conv. in L 4 luglio 2024 n. 95). Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto, in quanto trattasi di fattispecie in cui assume rilevanza preponderante l’oggettiva impossibilità di reimpiegare il lavoratore cessato dal rapporto.
L’esonero è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti previsti. Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Dal 16 maggio 2025, il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – articolo 22- Giovani”.
Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate le seguenti informazioni:
– dati identificativi dell’impresa;
– dati identificativi del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato;
– tipologia di contratto di lavoro (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria di lavoro;
– importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonchè l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro;
– indicazione della Regione e della provincia di esecuzione effettiva della prestazione lavorativa (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo).
La domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.
L’Inps, una volta ricevuta la domanda telematica sia per i rapporti in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta (INPS – circolare 12 maggio 2025 n. 90).
Qualora la domanda di riconoscimento dell’incentivo sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante.
Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento dell’agevolazione sia inviata per un’assunzione/trasformazione non ancora effettuata, l’Istituto calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo PEC, o a mezzo posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria.
Nel suddetto periodo temporale, l’Istituto consulta quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav/Unisomm relativa al rapporto da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove recepisca la presenza di tale comunicazione. I termini previsti per la presentazione della comunicazione obbligatoria sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.
Ai fini dell’ammissione alla fruizione delle misure di esonero, l’INPS quantifica quanto possa essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per tutti i 24 mesi di agevolazione spettante.
L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.
Inoltre, con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, è onere del datore riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.
Il Bonus Donne è stato introdotto per favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro attraverso l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni di lavoratrici svantaggiate (art. 23, DL 07 maggio 2024 n. 60, conv. con modif. in L 04 luglio 2024 n. 95 – cd. Decreto Coesione).
Con il Decreto 11 aprile 2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha approvato le disposizioni attuative della misura.
L’Inps ha fornito le istruzioni amministrative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’accesso e alla fruizione dell’esonero contributivo con la Circolare 12 maggio 2025, n. 91.
In relazione alla residenza della lavoratrice e al settore economico in cui opera il datore di lavoro, l’esonero contributivo può essere così distinto:
– Bonus Donne;
– Bonus Donne ZES Mezzogiorno;
– Bonus Donne in settori economici con accentuata disparità occupazionale di genere.
Ciascuna tipologia è caratterizzata da differenti requisiti a cui corrispondono diverse condizioni di accesso e fruizione o diversa durata del beneficio.
Sono beneficiari del Bonus Donne i datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo.
Sono esclusi dal beneficio i datori di lavoro della Pubblica Amministrazione e quelli del settore domestico.
Inoltre, non possono accedere all’esonero:
– i datori di lavoro che si trovino nella condizione di impresa in difficoltà;
– i soggetti che abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione europea (cd. clausola Deggendorf).
L’esonero è collegato all’assunzione di lavoratrici che rientro nella definizione di donne svantaggiate e in particolare:
1) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti (Bonus donne);
2) donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno – Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna (Bonus donne ZES Mezzogiorno). Ai fini dell’agevolazione è rilevante la residenza nella ZES al momento dell’assunzione e non la sua permanenza, nè il luogo di lavoro;
3) donne, di qualsiasi età, assunte in un settore o una professione caratterizzata da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna individuati annualmente con decreto ministeriale (Bonus donne disparità di genere).
A prescindere dalla tipologia di bonus donne, l’esonero è riconosciuto esclusivamente per le assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, inclusi i rapporti di lavoro subordinato in cooperativa e le assunzioni a scopo di somministrazione.
Tuttavia per il “Bonus Donne” e il “Bonus Donne disparità di genere” sono agevolabili le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, mentre per il “Bonus Donne Zes mezzogiorno” sono agevolabili le assunzioni effettuate dal 31 gennaio 2025 (data dell’autorizzazione UE) al 31 dicembre 2025.
Sono esclusi i rapporti di apprendistato e di lavoro intermittente, nonchè le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato.
La fruizione del beneficio è subordinata all’osservanza delle seguenti condizioni:
1) l’assunzione agevolata deve realizzare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti;
2) siano rispettati i principi generali in materia di incentivi all’occupazione (art. 31, DLgs 14 settembre 2015 n. 150);
3) siano rispettate le condizioni generali in materia di regolarità contributiva, gli obblighi contributivi, gli obblighi in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, le norme contrattuali (art. 1, co. 1175 e 1176, L 27 dicembre 2006 n. 296).
Limitatamente al “Bonus Donne Zes Mezzogiorno” l’esonero contributivo è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro (MLPS – art. 3, co. 3, dm 11 aprile 2025; Inps – circolare 12 maggio 2025, n. 91):
– nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità operativa o produttiva;
– nei 6 mesi successivi all’assunzione agevolata, non abbia proceduto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva. La violazione di tale divieto comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Il Bonus Donne, nelle diverse tipologie, è compatibile:
– senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4, DLgs 30 dicembre 2023 n. 216;
– con l’esonero previsto in favore dei datori di lavoro privati in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’art. 5, L 5 novembre 2021, n. 162;
– con la riduzione della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice di cui all’art. 1, co. 180 e 181, L 30 dicembre 2023, n. 213 e all’art. 1, co. 219, L 30 dicembre 2024 n. 207.
Il Bonus Donne, nelle diverse tipologie, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.
Inoltre, il beneficio non è applicabile nelle ipotesi in cui la lavoratrice assunta venga occupata in Paesi extracomunitari non convenzionati, in quanto assoggettata alla contribuzione previdenziale speciale di cui al DL 31 luglio 1987, n. 317.
L’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 – 2027. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, il limite massimo deve essere riproporzionato assumendo a riferimento la misura di 20,96 euro (€ 650/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, il limite massimo dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
L’esonero riconosciuto con il “Bonus Donne” e il “Bonus Donne Zes Mezzogiorno” spetta per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di assunzione, mentre quello riconosciuto con il “Bonus Donne disparità di genere” spetta per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di assunzione.
Per accedere all’esonero è necessario presentare apposita domanda, esclusivamente in via telematica, utilizzando il modulo di istanza on-line disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – art. 23- Donne”.
Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate le seguenti informazioni:
– dati identificativi dell’azienda;
– dati identificativi della lavoratrice assunta o da assumere, inclusa la residenza;
– tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
– retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
– dichiarazione del datore di lavoro con la quale egli esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.
In merito alla presentazione della domanda c’è un’importante differenza tra le tipologie di bonus:
– per il “Bonus Donne” e il “Bonus Donne disparità di genere” la domanda può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati;
– per il “Bonus Donne Zes Mezzogiorno” la domanda può essere inoltrata soltanto per i rapporti non ancora instaurati.
In ogni caso, per i rapporti non ancora instaurati la comunicazione UNILAV deve essere presentata entro il termine perentorio di 10 giorni dall’accoglimento della domanda.
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica provvede a:
– calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
– consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della clausola Deggendorf;
– fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse, un riscontro di accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Fermo restando la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per l’accesso all’esonero, l’Istituto accoglie la richiesta soltanto laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per tutti i mesi di agevolazione spettante.
Qualora la domanda di riconoscimento dell’esonero sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante.
Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento sia inviata per un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail), qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.
Nel suddetto periodo temporale l’INPS consulta quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav/Unisomm relativa al rapporto da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove recepisca la presenza di tale comunicazione.
Ai fini del riconoscimento dell’esonero, la comunicazione obbligatoria deve contenere i medesimi dati indicati nella domanda inoltrata all’Inps.
L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.
Con riferimento ai rapporti part-time, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, è onere del datore riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.
Fonte normativa
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