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Cassa integrazione «climatica» anche per le imprese agricole


Il Ddl. di conversione del DL 92/2025, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi, introduce diverse novità di rilievo in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento al riconoscimento di prestazioni di integrazioni salariali in presenza di emergenze climatiche nei luoghi di lavoro, nonché di un contributo straordinario a favore dei nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese dell’assegno di inclusione (Adi).

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Si ricorda che nel testo approvato dal Senato, e che ora passa all’esame della Camera, è stato ritirato l’emendamento in materia di prescrizione dei crediti di lavoro, in quanto richiederebbe un articolato dibattito in Commissione che i tempi stretti previsti per la conversione del decreto non avrebbero permesso (si veda “Ritirato l’emendamento sulla prescrizione dei crediti di lavoro” del 23 luglio 2025).

Tornando agli ammortizzatori sociali, nel corso dell’iter parlamentare è stato inserito il nuovo art. 10-bis, con cui si ripropongono speciali disposizioni agevolative che riguardano la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e la cassa integrazione ordinaria per gli operai agricoli (CISOA) al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative alle straordinarie ondate di calore che caratterizzano con sempre maggior frequenza i periodi estivi.
In particolare, con riferimento alla CIGO, vengono “disattivati” – relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE) – i limiti di durata di 52 settimane previsti dall’art. 12 commi 2 e 3 del DLgs. 148/2015.
Tale disposizione agevolativa trova applicazione per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025 con riferimento alle imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, o che effettuano attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo.

Per le imprese beneficiarie, inoltre, non troverà applicazione il contributo addizionale di cui all’art. 5 del DLgs. 148/2015 normalmente dovuto dalle imprese che beneficiano dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari.

Per quanto riguarda invece la CISOA ex art. 8 della L. 457/72, il provvedimento in esame riconosce, sempre per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025 e in presenza di emerge climatiche, il ricorso allo strumento di sostegno al reddito per gli operai agricoli sia a tempo indeterminato sia tempo determinato, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative.
La norma prevede poi la “sterilizzazione” dei predetti periodi di CISOA ai fini del raggiungimento del limite di 90 giornate annue. Tali periodi sono invece equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

Si ricorda che le disposizioni del nuovo art. 10-bis si aggiungono al già nutrito “pacchetto” di misure in materia di integrazioni salariali presenti nel testo originario del DL 92/2025.
Ci riferiamo, tra le varie, al riconoscimento dal 1° febbraio al 31 dicembre 2025 di un ulteriore periodo di 12 settimane di integrazione salariale in deroga per le aziende del comparto moda, introdotta dall’art. 2 del DL 160/2024 e applicata in precedenza fino al 31 gennaio scorso.

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Inoltre, si riconosce per tutto il 2025 l’esonero dal pagamento del contributo addizionale per l’accesso all’integrazione salariale straordinaria spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa.
Ancora, viene riconosciuto fino a tutto il 2027 un ulteriore periodo di CIGS per le aziende appartenenti a gruppi di imprese con almeno 1.000 dipendenti sul territorio italiano.

Si segnalano anche forme di sostegno ai lavoratori in caso di cessazione dell’attività produttiva e di cessione di azienda, nonché il rifinanziamento del trattamento di sostegno per i lavoratori sospesi o a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

Infine, come accennato in precedenza, viene in rilievo il nuovo art. 10-ter, che introduce, per il solo 2025, un contributo straordinario a favore dei nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese dell’assegno di inclusione (Adi) dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi (art. 3 comma 2 del DL 48/2023; si veda “Da luglio rinnovo delle domande per l’assegno di inclusione” del 27 giugno 2025).
In particolare, a tali nuclei familiari, che abbiano presentato domanda di rinnovo dell’Adi, previa verifica dei requisiti richiesti dalla legge, spetta un contributo straordinario, pari all’importo della prima mensilità di rinnovo e comunque non superiore a 500 euro; detto contributo, ove spettante, verrà erogato con la prima mensilità di rinnovo dell’Adi e comunque non oltre il mese di dicembre.



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