Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Contributi IVS e gestione separata e Concordato Preventivo Biennale


Per chi ha aderito al Concordato Preventivo Biennale, la scelta tra reddito concordato ed effettivo incide direttamente sul calcolo dei contributi INPS. Compilazione del quadro RR, termini di versamento, rateazioni e compensazioni richiedono attenzione. Una guida pratica per orientarsi tra le opzioni disponibili e gli adempimenti previsti.

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Finanziamenti e contributi

 

CPB e contributi INPS 2025: guida al calcolo tra reddito concordato ed effettivo

L’INPS ha esaminato le modalità di determinazione del saldo 2024 e primo acconto 2025 dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alla Gestione IVS e Gestione separata INPS, confermando che, con riferimento ai soggetti che hanno aderito al CPB, la base imponibile previdenziale corrisponde al reddito concordato ovvero, se superiore, per scelta del contribuente, al reddito effettivamente conseguito.

Il saldo e primo acconto sono da versare entro il termine, prorogato per i soggetti ISA, compresi minimi e forfetari, del 21.07.2025 ovvero 20.08.2025 con la maggiorazione dello 0,40%.

Con riferimento ai soggetti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB), come confermato dall’INPS, la base imponibile previdenziale corrisponde al reddito concordato ovvero, se superiore, per scelta del contribuente, al reddito effettivamente conseguito. L’opzione per il reddito effettivo va espressamente manifestata barrando l’apposita casella presente nella Sezione I / II del quadro RR del Modello REDDITI 2025 PF.

Infatti, con riferimento ai soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2024-2025, l’articolo 19, comma 1, D.lgs. 13/2024 dispone che l’eventuale maggiore o minore reddito “effettivo” non rileva per la determinazione delle imposte sui redditi ovvero sui contributi previdenziali, per i periodi oggetto di concordato.

Per i predetti soggetti, l’Istituto ribadisce la necessità di ricomprendere nella base imponibile previdenziale anche la quota di reddito concordato assoggettata alla c.d. “Flat Tax incrementale”.

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L’articolo 30, comma 1, D.lgs. 13/2024 contiene una analoga previsione con riferimento ai contribuenti forfetari (L. 190/2014) che hanno accettato la proposta di concordato 2024. Anche per questi soggetti, l’Istituto prevede la possibilità di calcolare i contributi INPS sul reddito concordato “forfetizzato” o, se maggiore, sul reddito effettivo “forfetizzato”.

 

Gestione IVS

I contribuenti che hanno aderito al CPB o che partecipano in società che hanno aderito al CPB devono:

  • compilare i nuovi campi 3B – 3C di rigo RR1;
  • barrare la casella di campo 3D in caso di opzione per il reddito “effettivo” come base imponibile previdenziale. In caso di opzione per il reddito “effettivo” derivante dalla partecipazione in una società che ha aderito al CPB, va barrata la casella di campo 4 di rigo RR1.

 

Rigo RR1

Campo 4

La casella va barrata nel caso in cui il contribuente partecipa in S.r.l. che ha aderito al CPB e decida di versare i contributi sul reddito “effettivo” di cui all’articolo 19, comma 1, D.lgs. 13/2024.

Microcredito

per le aziende

 

In questo caso, come confermato dall’INPS nella Circolare n. 105, l’intero reddito che costituisce base imponibile previdenziale va indicato a rigo RR2, campo 3.

Nel caso in cui il contribuente partecipi in S.r.l. che aderisce al CPB e non si avvale della facoltà di versare i contributi sul reddito “effettivo”, dovrà indicare la quota di utili calcolata sulla base del reddito concordato.

Rigo RR2

Campo 3

Totale dei redditi d’impresa 2024 al netto delle eventuali perdite portate a nuovo, aumentato della quota di partecipazione agli utili per i soci di S.r.l. (rigo RR1, campo 3) e della quota derivante nell’ambito del regime forfetario e/o dichiarato quale reddito dai soci di cooperativa artigiana con rapporto di lavoro autonomo. Il reddito d’impresa del titolare deve essere diminuito del reddito imputato ai coadiutori o coadiuvanti (in questo caso in corrispondenza del rigo in cui è stato indicato il reddito relativo al familiare coadiuvante o coadiutore va indicato il codice 3 nella casella “Tipologia iscritto”).

Tale campo va compilato anche nel caso in cui il contribuente abbia aderito al CPB ma si avvalga mediante la barratura della casella di campo 3D della facoltà di versare i contributi sul reddito “effettivo”.

Campo 3B

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Il campo va compilato dal contribuente che ha aderito al CPB indicando il reddito d’impresa concordato. Nella Circolare n. 105 in esame, l’INPS conferma che l’importo indicato costituisce base imponibile previdenziale e deve comprendere anche la parte di reddito assoggettata alla c.d. “Flat Tax incrementale” per i soggetti ISA.

Il campo 3B è alternativo al campo 3 e 3C.

Campo 3C

Il campo va compilato dal contribuente in caso di adesione al CPB su alcuni redditi (deve comprendere anche la parte di reddito assoggettata alla c.d. “Flat Tax incrementale” per i soggetti ISA) e altri con reddito effettivo.

Il campo 3C è alternativo al campo 3 e 3B.

Campo 3D

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Saldo e stralcio

 

La casella va barrata dal contribuente che ha aderito al CPB e sceglie di versare i contributi sul reddito “effettivo” (da indicare esclusivamente a campo 3 e non a campo 3B / 3C).

Nella Circolare n. 105 in esame, l’INPS precisa che, gli elementi che costituiscono la base imponibile per la contribuzione dovuta da un soggetto che ha aderito al CPB, ma che opta per la determinazione della base imponibile sul reddito “effettivo”, derivano dalla seguente operazione:

CP10, campo 1 + CP10, campo 2 + [somma algebrica (campi 4 da RH1 a RH4 con codice 1 e 5 indicato in campo 2 e campi 4 da RH5 a RH6) – (RH12, campo 1 + RH12, campo 2] + RS37, campo 15.

 

Per i contribuenti che adottano il regime forfetario (L. 190/2014) la Circolare n. 105 dell’INPS precisa che:

  • in caso di non adesione al concordato, la base imponibile è determinata dalla somma degli importi di campo 1 di rigo LM34 (al netto delle perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell’importo indicato a campo 1 di rigo LM37);
  • in caso di adesione al concordato, la base imponibile è costituita dal reddito concordato, dato dall’importo di rigo LM33, campo 1, sommato all’eventuale importo di rigo LM32, campo 3 (in caso di applicazione della c.d. “Flat Tax incrementale”), riferiti al reddito d’impresa (al netto delle perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell’importo indicato a campo 1 di rigo LM37).

 

Gestione separata INPS

Per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, nella Sezione II, analogamente a quanto previsto nella Sezione I, sono presenti i nuovi campi 20, 21 e 22 nei quali indicare, rispettivamente il reddito concordato, il reddito effettivo e il reddito misto. La casella di campo 19 di rigo RR5 va barrata per dichiarare che il reddito di campo 20 o 21 costituisce la base imponibile previdenziale.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata che non hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfetario” – se adottato dal professionista – per gli esercenti attività di impresa arti o professioni di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014, o nel regime previsto dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 111/2011.

Nel caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il professionista ha la possibilità di sospendere il versamento contributivo (cfr. circolare n. 69 dell’11 maggio 2018). La sospensione interessa sia il saldo che gli acconti dovuti nel periodo dell’evento.

Gli importi sospesi devono essere indicati nel rigo RR5, colonna 18, mentre nella colonna 17 deve essere indicato il codice relativo alla sospensione: 1 per malattia, 2 per infortunio grave e 3 per calamità naturali.

L’importo indicato nella colonna 18 non può superare l’importo del contributo dovuto indicato nella colonna 15. Inoltre, in caso di più moduli compilati, l’importo dei contributi sospesi indicato in colonna 18 di ogni modulo deve essere sempre riferito all’importo dei contributi dovuti indicato nella colonna 15 del rispettivo modulo. Eventuali eccedenze, derivanti dall’avere indicato un importo dei contributi sospesi superiore a quello dei contributi dovuti, saranno azzerate.

 

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Campo 19

La casella va barrata per dichiarare che il reddito di campo 20 o 21 costituisce base imponibile di cui a rigo RR5, codice “1” del campo 1 (somma dei redditi da lavoro autonomo determinati nel quadro RE – RH e/o LM sezione I o III) e importo del campo 2. Il contribuente che ha aderito al CPB può infatti scegliere di versare i contributi sul reddito “effettivo”.

Nella Circolare n. 105, l’INPS conferma che la base imponibile deve comprendere anche l’eventuale quota di reddito di lavoro autonomo concordato assoggettato a “Flat Tax incrementale”, ricevuto per trasparenza, desumibile dai righi CP3, CP4 e CP5.

Campo 20

Reddito concordato indicato a rigo CP9, campo 3 “Reddito concordato variato”.

Nella Circolare n. 105, l’INPS conferma che va compresa anche la parte di reddito assoggettato a “Flat Tax incrementale” per i soggetti ISA (rigo CP2, campo 3 “Imponibile”).

Con riguardo ai contribuenti forfetari, analogamente a quanto previsto ai fini della compilazione della Sezione I, nella Circolare n. 105 l’Inps precisa che in caso di adesione al concordato la base imponibile è determinata sommando l’importo di rigo LM33, campo 1 con quello di rigo LM32, campo 3 (se presente, ossia in caso di applicazione della “Flat Tax incrementale”), riferiti al reddito di lavoro autonomo (meno le perdite pregresse relative ai redditi facenti parte dell’importo indicato a campo 2 di rigo LM37).

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Rigo RR5

Campo 21

“Reddito effettivo” proveniente dal quadro RE – RH o LM (Sezione I o III).

Nella Circolare n. 105 l’Inps precisa che per i contribuenti che non hanno aderito al CPB ovvero che, pur avendo aderito, decidono di versare la contribuzione dovuta sul reddito “effettivo”, il contributo va calcolato sui redditi indicati nei seguenti quadri:

  • quadro RE (reddito di lavoro autonomo) differenza rigo RE6 – rigo RE20; rigo RE23 (reddito o perdita e in caso di assenza di perdite riportate a rigo RE24) o RE25 se presenti perdite a rigo RE24. In caso di adesione al CPB e determinazione della contribuzione dovuta sul reddito “effettivo”, va considerato l’importo di rigo CP10, campo 3 “Reddito / perdita effettivo quadro RE“;
  • quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone e assimilate): rigo RH15 se reddito derivante dalla partecipazione in associazione professionale (codice 2 e 7 a campo 2 dei righi da RH1 a RH4) o RH17 se occorre indicare la differenza in caso di perdite indicate a rigo RH16; oppure RH18, campo 1, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo.

Campo 22

Totale dei redditi provenienti da quadri CP o RE / RH o LM in caso di adesione al CPB su alcuni redditi ed altri con reddito effettivo.

 

Termini di versamento

Il versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 dovuto dagli iscritti alle gestioni IVS e Gestione separata INPS va effettuato entro i termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dal Modello REDDITI 2025. I soggetti coinvolti sono:

  • artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS (imprenditori individuali, collaboratori familiari, soci di società di persone e di S.r.l.);
  • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS.

A tal fine va, tuttavia, considerata la proroga “concessa” dal D.L. 84/2025, c.d. “Decreto fiscale”, ai soggetti ISA, compresi i contribuenti in regime forfetario nonché i minimi, a seguito della quale i versamenti possono essere effettuati:

  • entro il 21.07.2025, senza alcuna maggiorazione;
  • entro il 20.08.2025, con la maggiorazione dello 0,40%.

Entro il 01.12.2025 (poiché il 30.11.2025 cade di domenica) scadono i termini di versamento del secondo acconto 2025. Con l’entrata in vigore dell’articolo 8 del D.lgs. 1/2024, qualora il contribuente intenda pagare quanto dovuto a titolo di saldo 2024 in forma rateale, il pagamento deve essere completato entro la data del 16.12.2025. Lo stesso articolo ha unificato le scadenze di versamento rateale al giorno 16 di ciascun mese, sia per i soggetti titolari di partita IVA sia per i soggetti privi di partita IVA.

I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 30 giugno 2025 e il 30 luglio 2025 (saldo 2024 e primo acconto 2025) devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, così come previsto dall’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 435/2001, modificato dall’articolo 2 del D.L. 63/2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge 112/2002, onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento. La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:

  • “API” (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
  • “CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
  • “DPPI” nel caso dei liberi professionisti e/o lavoratori autonomi dello sport del settore dilettantistico.

Rateizzazione

Per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione può avere a oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR, in quanto non versati in tutto o in parte all’atto della compilazione del modello Redditi 2025-PF.

Per i liberi professionisti e/o lavoratori autonomi dello sport del settore dilettantistico la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2024 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2025. La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito, mentre le altre rate alle scadenze indicate nel modello Redditi 2025-PF. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. L’importo da pagare a ogni scadenza deve essere determinato secondo le modalità riportate nelle istruzioni per la compilazione del modello Redditi 2025-PF nella parte riguardante “Modalità e termini di versamento – Rateazione”.

Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l’apposita causale (API o CPI o DPPI) e, per gli artigiani e commercianti, la medesima codeline relativa al contributo cui afferiscono.

Compensazione

L’importo eventualmente risultante a credito dalle colonne 19 o 33 del Quadro RR, sezione I del modello Redditi 2025-PF può essere portato in compensazione nel modello F24, indicando come periodo di riferimento esclusivamente l’anno 2024 e l’importo che si intende compensare. Tutte le somme a credito, utilizzate in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione modello Redditi 2025-PF tramite il modello F24 con anno di riferimento 2023, devono essere riportate esclusivamente nelle colonne 21 o 35 del Quadro RR del modello Redditi 2025-PF.

L’eventuale residuo del credito riferito all’anno precedente al netto di quanto compensato va indicato nel Quadro RR, colonne 22 e 36, e deve essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (auto-conguaglio). Per effettuare la compensazione il contribuente deve compilare uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri). Devono essere altresì indicato il periodo di riferimento (l’anno 2023 o il 2024, secondo quanto sopra evidenziato) e l’importo che si intende compensare.

Anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è possibile portare in compensazione l’eventuale importo risultante a credito indicando gli anni 2023 o 2024 come periodo di riferimento nel modello F24, sia con la contribuzione dovuta nella Gestione separata (relativa alla somma da versare come acconto per l’anno 2025) che con altri tributi.

Per quanto qui di interesse, la normativa introdotta consente la compensazione:

  • sia orizzontale (compensando con oneri di diversa natura)
  • che verticale (compensando con altri contributi INPS), solo successivamente alla scadenza dei termini delle denunce e/o dichiarazioni periodiche relative al periodo contributivo da cui emerge il credito stesso, per tutte le Gestioni amministrate dall’Istituto.

In particolare, si ricorda la novità introdotta dall’articolo 1, comma 97, Legge di Bilancio 2024 secondo cui la compensazione dei crediti INPS può essere effettuata dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 335/1995, a decorrere dal 10’ giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

vedi anche: Circolare INPS  27.06.2025, n. 105

Federico Camani

Venerdì 25 luglio 2025

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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