Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 

Illegittima la giurisdizione tributaria per le liti sul contributo a fondo perduto


La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 124 depositata ieri, 24 luglio 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 comma 10 del DL 137/2020 e 25 comma 12 del DL 34/2020 nella parte in cui devolvono le controversie in tema di contributo a fondo perduto alla giurisdizione tributaria, pur non trattandosi di entrate fiscali.

La tua casa è in procedura esecutiva?

sospendi la procedura con la legge sul sovraindebitamento

 

Il contributo a fondo perduto, vista la sua struttura, non può essere definito una entrata avente natura tributaria, essendo piuttosto un aiuto di natura economica. I giudici precisano, tra l’altro e a conforto di ciò, che “il contributo erogato è escluso dalla base imponibile delle imposte sui redditi delle persone fisiche e sulle attività produttive. La detassazione, ai fini IRPEF e IRAP, di detto contributo, infatti, è volta a evitarne il depotenziamento economico, confortandone la natura di misura finanziaria di sostegno economico e non di beneficio fiscale”.

Per costante giurisprudenza costituzionale la devoluzione, a opera del legislatore, alle Corti tributarie di liti che non riguardano tributi contrasta con l’art. 102 Cost., che vieta l’istituzione di nuovi giudici speciali.
Viene richiamata la sentenza 14 maggio 2008 n. 130, con cui la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità dell’art. 2 del DLgs. 546/92 ove, nel testo vigente ratione temporis, devolveva alla giurisdizione tributaria le liti inerenti alle sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove conseguissero a violazioni di natura non tributaria.

Dirompente è l’effetto della sentenza di incostituzionalità sui rapporti pendenti.
L’effetto retroattivo della sentenza fa sì che non operi l’art. 5 del codice di procedura civile, secondo cui la giurisdizione si determina nel momento della domanda senza che abbiano effetto i successivi mutamenti di legge (Cass. SS.UU. 3 luglio 2007 n. 14993).

Ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 546/92, il difetto di giurisdizione è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, quindi salvo si sia formato il giudicato (interno o implicito) la sentenza ha effetto. Pertanto:
– il ricorso contro l’atto di recupero del contributo a fondo perduto andrà presentato al Tribunale da un avvocato, nelle forme previste per la giurisdizione ordinaria;
– se il ricorso è ormai stato notificato e depositato, spetta alla Corte disporre la translatio iudicii a favore del Tribunale ai sensi dell’art. 59 della L. 69/2009 e il processo andrà riassunto nei termini di legge pena la sua estinzione.

La riassunzione andrà fatta da un avvocato, considerato che trattandosi di giurisdizione ordinaria non opera l’art. 12 del DLgs. 546/92, che attribuisce il patrocinio anche a ulteriori professionisti, in primis dottori commercialisti e consulenti del lavoro.

Assistenza e consulenza

per acquisto in asta

 

Effetti dirompenti sui contenziosi in corso

Alcune Corti tributarie, a nostro avviso in modo errato, sul (corretto) presupposto consistente nella natura extrafiscale del contributo a fondo perduto, anziché rimettere la questione alla Corte Costituzionale hanno disposto subito la translatio iudicii a favore del Tribunale.

Nonostante ciò sia a nostro parere scorretto (essendo la legge a fissare la giurisdizione tributaria sulle controversie in tema di contributo a fondo perduto, sarebbe stato necessario rimettere la questione alla Consulta), a un primo esame non può che mantenere effetto la translatio iudicii disposta, in forza di una, per così dire, “validità sopravvenuta” grazie alla sentenza di ieri.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

La tua casa è in procedura esecutiva?

sospendi la procedura con la legge sul sovraindebitamento