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Istruzioni sugli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale 2024 per le imprese di costruzioni – ANCE


Importanti novità dall’Agenzia delle Entrate che, con la Circolare 11/E, ha fornito chiarimenti sulle regole da seguire per gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) relativi all’anno 2024, da usare per la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2025. Nel documento ci sono anche indicazioni che riguardano direttamente le imprese del settore costruzioni: le nuove norme per la valutazione dei lavori in corso (rimanenze) e quelle relative alla maxideduzione per le nuove assunzioni. Vediamole nel dettaglio:

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  1. Valutazione delle rimanenze (lavori in corso)

Le nuove modalità di valutazione delle rimanenze relative ai lavori di durata infra o ultrannuale, prevedono che nel Modello ISA sia indicato un valore fiscale delle rimanenze coerente con il metodo contabile usato in bilancio. Il Decreto Legislativo n. 192/2024, legato alla riforma fiscale, ha infatti modificato le regole su come determinare il reddito d’impresa, comprese le rimanenze finali di lavori, forniture e servizi, sia per lavori brevi (meno di 12 mesi) sia per lavori lunghi (più di 12 mesi). Le regole sono operative a decorrere dal periodo d’imposta 2024.

I lavori brevi (infrannuali) possono essere valutati secondo il metodo della “commessa completata” oppure con la “percentuale di completamento”.

In particolare:

  • Le opere realizzate su commessa di durata infrannuale (ossia inferiore a 12 mesi) ed in corso di realizzazione al termine dell’esercizio (cioè a cavallo d’anno) possono essere valutate a livello fiscale sia in base al principio della “commessa completata” (reddito imponibilesolo nell’esercizio di ultimazionedei lavori), sia in base alla “percentuale di completamento” (quota parte di reddito imponibile in ogni singolo periodo d’imposta – cfr. nuovo art.92, co.6, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).

Ciò a seconda del metodo contabile utilizzato per iscrivere in bilancio le medesime opere infrannuali in corso di esecuzione al termine dell’esercizio;

  • Le opere su commessa di durata ultrannuale (ossia superiore a 12 mesi) possono essere valutate a livello fiscale, sia in base al criterio della “percentuale di completamento”(quota parte di reddito imponibile in ogni singolo periodo d’imposta prima dell’ultimazione dei lavori), sia con il metodo della “commessa completata” (reddito imponibile solo nell’esercizio di ultimazione dei lavori – cfr. nuovo art. 93, co.6, del TUIR).

Anche in questo caso, la scelta dell’uno o dell’altro metodo deve corrispondere al criterio utilizzato ai fini civilistici.

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Nel Modello ISA per le costruzioni (DG69U), l’Agenzia chiarisce che i righi F06 e F07 vanno compilati solo se si usa la percentuale di completamento anche in contabilità, mentre i righi F08 e F09vanno, invece, usati solo se si usa il metodo della commessa completata. In particolare, quindi:

  • nei righi F06 “Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale” e F07 “Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale”non deve essere indicato l’importodelle rimanenze valutate al costoe quello dei corrispettiv irelativi all’esercizio di ultimazione dei lavori. Tale importo va invece indicato nei righi F08 e F09.

In sostanza, i righi F06 ed F07 vanno compilati con i corrispondenti valori solo se è stato utilizzato, anche a livello contabile, il criterio della “percentuale di completamento” (relativo sia ad opere ultrannuali che infrannuali, come specificato di seguito);

–              nei righi F08 “Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” e F09 “Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale” non deve essere indicato l’importo calcolato in base alla “percentuale di completamento”. Tale importo è da indicare, invece, ai righi F06 e F07.

In questo caso, gli importi da inserire in relazione a tali componenti sono quelli che risultano dall’applicazione, a livello contabile, del criterio della“commessa completata” (sia per le opere infrannuali che ultrannuali).

Viene anche specificato che nelle istruzioni relative alla compilazione dei righi da F06 a F09 è stata inserita un’apposita nota di attenzione per il contribuente.

  1. Maxi deduzione del 120% per le nuove assunzioni

La seconda grande novità contenuta nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate che investe il mondo delle costruzioni è relativa all’esclusione dal Modello ISA della maxideduzione del 120% per le nuove assunzioni, per cui il maggior costo ammesso in deduzione non va incluso nelle spese per i lavoratori dipendenti.

In pratica, la legge prevede una maxideduzione del 120% (o 130% per lavoratori fragili) per chi assume nuovi dipendenti a tempo indeterminato (D.Lgs. 216/2023). Però, questa agevolazione non deve essere indicata nei costi del personale nel Modello ISA, perché potrebbe influenzare negativamente il punteggio.

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Quindi, nei righi H11 e F14 del Modello ISA non bisogna inserire gli importi riferiti alla maxideduzione.

Infine, la Circolare evidenzia che i nuovi Modelli ISA 2025 già tengono conto dei nuovi Codici ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025.

L’Agenzia ricorda che per tutti gli ISA è stata effettuata, per il periodo d’imposta 2024, la revisione straordinaria, con applicazione di correttivi specifici per adeguare questi strumenti all’attuale scenario politico-economico, e che è stato confermato il sistema di premialità in presenza di punteggi ISA elevati (approfondimenti su questo punto sono disponibili nella sezione notizie del sito Ance).

Infine si ricorda che l’ISA per le costruzioni (DG69U) sarà prossimamente revisionato, già con effetto dal periodo d’imposta 2025 (dichiarazioni da presentare nel 2026).

 

 

Allegati
Circolare_n_11-E_del_18_luglio_scorso
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