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Nuova modalità opzionale di versamento dell’Iva per i servizi di trasporto e logistica


Il recente D.L. n. 84/2025, a parziale modifica della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), ha confermato e ampliato l’introduzione del reverse charge nel settore dei trasporti e della logistica. Tuttavia, poiché l’effettiva efficacia della norma (nuova lett. a-quinquies) dell’art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972) è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte della UE, nel frattempo la stessa Legge di bilancio 2025 ha introdotto uno specifico regime transitorio opzionale (anch’esso oggetto di modifica a opera del D.L. n. 84/2025), in base al quale è consentito al committente di versare l’imposta per conto del committente, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Pur evidenziando che anche tale regime opzionale non è ancora efficace, in quanto si attende il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, recentemente anche Assonime ha formulato alcune osservazioni con la circolare n. 17 pubblicata lo scorso 8 luglio 2025.

Il primo aspetto da evidenziare riguarda il meccanismo di applicazione dell’imposta previsto dal regime opzionale. In particolare, a seguito dell’opzione (congiunta del prestatore e del committente), l’imposta evidenziata in fattura da parte del prestatore è assolta dal committente in nome e per conto del fornitore, senza, tuttavia, la possibilità di effettuare la compensazione nell’ambito della liquidazione periodica. In buona sostanza, non si tratta di un’inversione contabile, bensì di un regime che assomiglia a quello previsto nell’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972, ossia allo split payment, in cui l’imposta addebitata in fattura non è corrisposta al fornitore, ma è versata direttamente all’Erario da parte del cliente.

Inoltre, il comma 59 della Legge di bilancio 2025 prevede che, a fronte dell’assolvimento dell’imposta da parte del committente in nome e per conto del prestatore, resta ferma la responsabilità solidale di quest’ultimo.

Dal punto di vista oggettivo, il regime opzionale si applica alle medesime prestazioni di servizi che, una volta ottenuta l’eventuale autorizzazione UE, saranno soggette al reverse charge, ossia a quelle rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. A tale proposito, Assonime solleva alcune perplessità in ordine all’individuazione del committente quale “impresa che svolge attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazioni di servizi di logistica”.

Assonime suggerisce, in assenza di un criterio specifico per l’individuazione dei settori interessati, di individuare degli specifici codici Ateco utilizzati dai soggetti passivi in sede di dichiarazione di inizio attività, così come già accade in relazione all’applicazione del reverse charge per alcune prestazioni di servizi relative a edifici (art. 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. n. 633/1972).

Opportunità unica

partecipa alle aste immobiliari.

 

In merito all’esercizio dell’opzione, che come già ricordato non è ancora efficace, Assonime ritiene che vada chiarito se tale opzione comporti l’applicazione del regime descritto in precedenza a tutte le prestazioni ricevute da un determinato fornitore, oppure se sia possibile limitare l’opzione alle prestazioni effettuate in esecuzione di uno o più specifici contratti.

Per quanto riguarda l’ambito applicativo, il D.L. n. 84/2025 amplia la portata del regime opzionale, in quanto è ora previsto l’opzione è esercitabile anche nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ferma restando la responsabilità solidale di questi ultimi per l’imposta dovuta. Sul punto, la Relazione al D.L. n. 84/2025 precisa che la «facoltà esercitata da un subappaltatore non è subordinata alla circostanza che dell’esercizio della medesima opzione si siano avvalsi anche tutti gli altri subappaltanti e subappaltatori, né, necessariamente, il committente e il primo appaltatore».

In buona sostanza, l’opzione può essere esercitata da tutti i soggetti coinvolti nella catena di fornitura, ma l’eventuale opzione esercitata da alcuni non vincola gli altri, così come la mancata opzione non determina l’impossibilità di esercitarla da parte di altri soggetti coinvolti.



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