Scritto da Roberto Argeri, Counsel di Cleary Gottlieb il
Roberto Argeri, Counsel di Cleary Gottlieb
Con una recente sentenza (n. 686/2025), la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la validità di una clausola di estinzione anticipata indicizzata all’Euribor contenuta in un finanziamento bancario di euro 150 milioni erogato da due primari istituti bancari a favore di una società controllata dalla Regione Abruzzo.
Tale clausola, di cui la società mutuataria aveva eccepito la nullità per asserita “indeterminatezza”, “impossibilità” e “immeritevolezza”, attribuiva alla stessa società la facoltà di estinguere anticipatamente il finanziamento dietro pagamento di un indennizzo “calcolato secondo la prassi dei mercati finanziari e pari al valore di estinzione di un contratto di scambio di flussi finanziari fra due primarie controparti bancarie”.
Seguivano poi i parametri del calcolo, il quale avrebbe dovuto essere “riferito ad un importo nozionale con piano di ammortamento corrispondente a quello contrattuale, nel quale una parte (parte B) paga gli importi che risulterebbero dovuti dalla SOCIETÀ [mutuataria, NdR] se l’estinzione non avvenisse e l’altra (parte A) paga l’EURIBOR 6 mesi maggiorato di 0,14 (zerovirgolaquattordici) punti percentuale annui”.
Le considerazioni
Oltre a escludere che la clausola integrasse un “prodotto derivato” soggetto alle norme in materia di intermediazione finanziaria, in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte in casi analoghi (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 5657/2023), la Corte di Appello l’ha ritenuta sufficientemente “determinata”, “possibile” e “meritevole di tutela” a prescindere dalla sua ipotetica “antieconomicità” conseguente alle contingenti fluttuazioni di mercato a cui essa era ancorata: “nulla vieta”, infatti, “che una clausola possa essere possibile ma antieconomica, anche alla luce della sua natura accessoria e della sua libera contrattazione ad opera delle parti, frutto di autonomia negoziale”.
La clausola, a ben vedere, integra una pattuizione assimilabile alla c.d. multa penitenziale disciplinata dall’art. 1373, comma 3, cod. civ., il quale prevede una deroga al generale divieto di scioglimento unilaterale anticipato dai contratti a tempo determinato, stabilendo che l’estinzione abbia “effetto quando la prestazione [pagamento della multa penitenziale, ndr] è eseguita”.
Nessun istituto bancario, del resto, avrebbe consentito l’estinzione anticipata di un finanziamento (a favore di un soggetto professionale) in mancanza di un congruo indennizzo, rapportato di regola ai costi di provvista dei fondi necessari all’erogazione del finanziamento stesso al momento della sua stipulazione.
Riflessioni
La sentenza offre anche lo spunto per riflettere sulla complessa e dibattuta questione della validità delle pattuizioni che determinano le prestazioni economiche in base a un indice esterno, come l’Euribor, il cui meccanismo di calcolo è stato oggetto di decisioni antitrust che ne hanno accertato la “manipolazione” durante il periodo maggio 2005-maggio 2008 nel mercato dei derivati (cfr., da ultimo, la sentenza della Corte di Giustizia in data 12 gennaio 2023 nel caso C-883/19, che ha confermato la decisione della Commissione in merito a un’asserita intesa restrittiva della concorrenza).
È noto che molti mutuatari hanno eccepito la nullità delle clausole di determinazione del tasso di interesse contenute nei contratti di finanziamento, nella misura in cui richiamano l’Euribor, sostenendo che le relative pattuizioni costituiscano un “contratto a valle” sanzionato dalle norme antitrust.
Essendo approdata in Cassazione, la questione è stata oggetto di un’ordinanza interlocutoria della I Sezione Civile (n. 19900/2024) che, dopo aver rilevato un contrasto rispetto a una precedente pronuncia della III Sezione (n. 12007/2024), ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite.
A loro volta, le Sezioni Unite hanno opportunamente rinviato la propria decisione (ordinanza n. 6943/2025), prendendo atto della richiesta di rinvio pregiudiziale formulata dalla Corte di Appello di Cagliari medio tempore: ossia, il 28 gennaio 2025 (causa C-60/25, Livronsa).
Conclusioni
La questione sub iudice richiede adesso alla Corte di Giustizia di chiarire se “la prova delle manipolazioni dell’Euribor […] debba ritenersi definitivamente raggiunta anche per le giurisdizioni nazionali e se la restrizione della concorrenza oggetto delle pronunce della Commissione e della CGUE costituisca intesa vietata dall’art. 101 soltanto nel mercato dei derivati o in qualunque mercato sia stato impiegato il parametro Euribor manipolato”.
Ammesso che la Corte di Giustizia ritenga ammissibile il quesito, sarebbe sorprendente se essa concludesse per la nullità assoluta e generalizzata delle pattuizioni dei contratti di finanziamento ancorate all’Euribor nel periodo rilevante (i) sia perché i soggetti che lo impiegano sono spesso reciprocamente estranei a qualsiasi ipotetico illecito (ii) sia perché il mercato rilevante in cui esso è stato accertato era effettivamente quello (ben diverso) dei derivati (iii) sia, infine, perché le parti normalmente fanno ricorso all’Euribor non come “tasso di interesse”, ma solo come suo “fattore di calcolo”, con la conseguenza che l’accordo si raggiunge su un “dato formale, indipendentemente dalla correttezza del procedimento seguito per la sua rilevazione” (cfr. ancora la citata ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione n. 19900/2024).
Dovrebbe gravare allora sui soggetti mutuatari l’onere di provare che la volontà di far ricorso all’Euribor sia stata “viziata” al punto tale da giustificare l’annullabilità delle relative pattuizioni, salvi gli ipotetici e consueti rimedi risarcitori ove sia dimostrato un pregiudizio reale ed effettivo derivante dalla condotta sanzionata.
Si tratta evidentemente di rimedi che, non prestandosi a facili automatismi (come la nullità), potrebbero scoraggiare condotte opportunistiche, evitando il proliferare di un contenzioso che, altrimenti, rischierebbe di invadere le sedi giudiziarie non soltanto italiane.
Questo articolo è stato pubblicato sul numero di luglio/agosto 2025 di AziendaBanca ed è eccezionalmente disponibile gratuitamente anche sul sito web. Se vuoi ricevere AziendaBanca, puoi abbonarti nel nostro shop.
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