Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

obblighi per gli operatori economici



Ecco una panoramica sulle clausole sociali negli appalti pubblici, sul loro ambito applicativo e sugli obblighi per gli operatori economici. Focus sull’argomento a cura del Dott. Luca Leccisotti.


Introduzione

Le clausole sociali rappresentano un elemento fondamentale nella regolamentazione degli appalti pubblici, garantendo la tutela dei livelli occupazionali e la corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Tuttavia, la loro applicazione varia in funzione della tipologia di appalto, come chiarito dalla recente sentenza del TAR Campania n. 3596/2024. Il giudice amministrativo ha stabilito che, negli appalti di forniture in cui non vi sia una prevalenza della manodopera, l’impegno dell’operatore economico si concretizza nella semplice dichiarazione di rispetto dei contratti collettivi senza obbligo di riassorbimento del personale dell’appaltatore uscente.

Il quadro normativo: l’art. 102 e l’art. 57 del D.Lgs. 36/2023

L’articolo 102 del D.Lgs. 36/2023 disciplina gli obblighi sociali negli appalti pubblici, imponendo all’aggiudicatario:

  • La stabilità occupazionale del personale impiegato;
  • L’applicazione del CCNL di riferimento;
  • La promozione delle pari opportunità e l’inclusione di soggetti svantaggiati.

L’articolo 57, invece, limita l’obbligo delle clausole sociali ai soli appalti di lavori e servizi, escludendo le forniture, salvo specifiche previsioni della documentazione di gara. Questa distinzione è essenziale per comprendere la diversa portata degli obblighi a carico degli operatori economici.

Il caso esaminato dal TAR Campania

Il contenzioso esaminato dal TAR riguardava un accordo quadro per la fornitura di prodotti chimici destinati al trattamento delle acque. Il ricorrente contestava l’assegnazione dell’appalto, sostenendo che l’aggiudicatario avesse omesso la dichiarazione di impegno prevista dall’art. 102 del Codice.

Tuttavia, il TAR ha stabilito che:

  • L’appalto non era caratterizzato da prevalenza di manodopera, essendo relativo a una mera fornitura;
  • L’obbligo di dichiarazione formale si riferisce agli appalti con clausola sociale, mentre nelle forniture è sufficiente l’impegno all’applicazione del CCNL;
  • La verifica dell’attendibilità dell’impegno dichiarato può avvenire con qualsiasi mezzo adeguato, senza automatismi che possano portare a esclusioni formali.

Implicazioni per le stazioni appaltanti e gli operatori economici

Alla luce della sentenza, le stazioni appaltanti devono:

  • Distinguere chiaramente tra appalti di lavori/servizi e forniture per determinare l’applicabilità delle clausole sociali;
  • Verificare l’impegno all’applicazione del CCNL senza imporre obblighi non previsti dalla normativa;
  • Garantire che l’eventuale esclusione per mancata dichiarazione sia conforme al principio di proporzionalità e ragionevolezza.

Gli operatori economici, dal canto loro, devono:

  • Esplicitare l’impegno al rispetto del CCNL anche in assenza di clausole sociali;
  • Prestare attenzione alle specifiche richieste della documentazione di gara, per evitare contestazioni sulla dichiarazione di impegno.

Conclusioni

La decisione del TAR Campania conferma che l’applicazione delle clausole sociali negli appalti pubblici dipende dalla natura dell’affidamento. Gli appalti di forniture non rientrano automaticamente nell’ambito di applicazione dell’art. 57 del D.Lgs. 36/2023, richiedendo esclusivamente il rispetto dei contratti collettivi di lavoro. La sentenza offre un’importante interpretazione del nuovo Codice degli appalti, ponendo un freno a interpretazioni estensive che potrebbero gravare indebitamente sugli operatori economici e sulle stazioni appaltanti.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Vuoi bloccare la procedura esecutiva?

richiedi il saldo e stralcio