L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risposta a interpello n. 178/E/2025 riguardo alla fiscalità della composizione negoziata della crisi d’impresa, precisando che la plusvalenza derivante dalla cessione dell’azienda non beneficia delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 86, comma 5, TUIR, e pertanto è oggetto di tassazione ordinaria, in quanto, a parere dell’Agenzia, la composizione negoziata, anche se conclusa con un accordo tra le parti, non possiede i requisiti formali richiesti dall’art. 86, comma 5, TUIR. In particolare, l’accordo raggiunto in sede di composizione negoziata non è omologato né approvato da un giudice; inoltre, la procedura è di natura stragiudiziale e volontaria e non è assimilabile alle procedure concorsuali tradizionali indicate dalla norma.
Con la risposta a interpello n. 177/E/2025, l’Agenzia delle Entrate si è espressa, invece, negando la possibilità di applicazione del regime fiscale in via estensiva ex art. 183, TUIR, alla liquidazione controllata del sovraindebitato con la conseguenza che, la plusvalenza patrimoniale derivante dalla “vendita competitiva” di un immobile di proprietà del debitore è soggetta a tassazione ordinaria e non all’art. 183, TUIR.
In ultimo, con la risposta a interpello n. 179/E/2025, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto non applicabile alle sopravvenienze attive da esdebitazione realizzate nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui agli artt. 25-sexies e 25-septies, CCII, il regime fiscale agevolato, di cui all’art. 88, comma 4-ter, TUIR, poiché il concordato semplificato, anche se si conclude con provvedimento di omologazione, non prevede un accordo con i creditori, in quanto procedura unilaterale e liquidatoria, attivabile dal solo imprenditore, in cui l’intervento del Tribunale ha funzione autorizzativa.
Di seguito una breve disamina dei 3 provvedimenti.
Tassazione della plusvalenza generata dalla cessione degli assets dell’attivo
Con la risposta a interpello n. 178/E/2025, l’Agenzia delle Entrate precisa che nella composizione negoziata della crisi, non è possibile l’applicazione di agevolazioni fiscali alla tassazione della plusvalenza generata dalla cessione dell’azienda.
Nello specifico, a seguito della presentazione da parte di un contribuente di una istanza di interpello finalizzata a ottenere chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 86, comma 5, D.P.R. n. 917/1986 (di seguito, TUIR) in ordine alla plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un compendio aziendale posta in essere nell’ambito di una procedura di composizione negoziata, l’Agenzia delle Entrate evidenziava l’attuale formulazione del comma 5 dell’art. 25-bis, CCII: «[dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell’accordo di cui all’art. 23, comma 1, lett. a) e c), o degli accordi di cui all’art. 23, comma 2, lett. b), si applicano gli articoli 88, comma 4ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Dalla stessa data si applica l’art. 26, comma 3bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
Inoltre, a parere dell’Agenzia delle Entrate, la disposizione di cui all’art. 86, comma 5, TUIR, è norma speciale rispetto alla ordinarie regole di determinazione del reddito d’impresa (come già indicato nella risposta a interpello n. 462/E/2019) stante il chiaro intento del legislatore di limitare alla Composizione Negoziata esclusivamente le misure premiali indicate nell’art. 25-bis, comma 5, CCII, con la conseguenza che alle plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione dei beni ai creditori non trova applicazione l’art. 86, comma 5, TUIR.
Di conseguenza, le plusvalenze derivanti dalla cessione dell’unica azienda nell’ambito della composizione negoziata non beneficiano dell’esclusione dalla tassazione prevista dall’art. 86, comma 5, TUIR, che si applica alle procedure concorsuali con la conseguenza che l’eventuale plusvalenza generata dalla cessione del compendio aziendale resta assoggettata alle regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa con la sola possibilità di rateizzazione in 5 annualità nel caso di azienda posseduta da più di 5 anni.
Le stesse considerazioni valgono per il concordato semplificato, anche se la procedura ha natura liquidatoria.
Tassazione ordinaria per la plusvalenza generata dalla cessione di una unità immobiliare nell’ambito della liquidazione controllata
Con istanza di interpello, volta a ottenere chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 183, TUIR, alla procedura di “liquidazione controllata del sovraindebitato” prevista dagli artt. 268 ss., CCII, una società in liquidazione controllata, proprietaria di un immobile oggetto di vendita competitiva, richiedeva se l’eventuale plusvalenza patrimoniale, che avrebbe realizzato a seguito della cessione del predetto immobile, fosse soggetta a «tassazione ordinaria oppure a norme tributarie riservate al fallimento prima e alla liquidazione giudiziale poi». Prospettando l’ipotesi di applicazione per estensione dell’art. 183 del TUIR, dovendo quindi calcolare il reddito di impresa relativo al maxiperiodo dall’inizio alla chiusura del procedimento concorsuale», richiamando «la relazione illustrativa all’art. 268 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ove veniva indicato che “La liquidazione controllata è il procedimento, equivalente alla liquidazione giudiziale, finalizzato alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell’imprenditore agricolo, dell’imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza” …».
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 177/E/2025, osservava invece che il Codice della Crisi disciplina, agli artt. 268 ss., una nuova procedura di carattere liquidatorio per i c.d. debitori sovraindebitati e, quindi, avuto riguardo alla definizione dell’art. 2, lett. c), CCII, una procedura destinata ad affrontare «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle startup innovative di cui al decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa ad al3 procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza».
L’Agenzia precisava, altresì, che il Legislatore nella Relazione illustrativa all’art. 268, CCII, sulla natura e funzione della procedura in esame, aveva rilevato che «la liquidazione controllata è il procedimento, equivalente alla liquidazione giudiziale, finalizzato alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell’imprenditore agricolo, dell’imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza. La disciplina trova il suo antecedente in quella contenuta nella sezione seconda del capo secondo della L. 27 gennaio 2012, n. 3 sulla liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato. Considerato che la liquidazione concerne patrimoni tendenzialmente di limitato valore e situazioni economico finanziarie connotate da ridotta complessità, la procedura è semplificata rispetto alla liquidazione giudiziale», tuttavia nel CCII non sussiste un rinvio generale ed esplicito alla disciplina della liquidazione giudiziale.
Conseguentemente, la circostanza che nella Relazione illustrativa citata la procedura in esame sia indicata come “procedimento equivalente alla liquidazione giudiziale”, a parere dell’Agenzia, non può ritenersi sufficiente per applicare in via estensiva a un’impresa in stato di liquidazione controllata la disciplina fiscale dell’art. 183, TUIR, prevista ora specificatamente per la liquidazione giudiziale e per la liquidazione coatta amministrativa.
L’Agenzia delle Entrate proseguiva facendo presente che l’art. 183, TUIR, prevede regole ad hoc per la determinazione del reddito d’impresa maturato nel periodo compreso tra la data di inizio e quella di chiusura della liquidazione giudiziale e della liquidazione coatta amministrativa, stabilendo che esso, indipendentemente dalla durata della procedura concorsuale e a prescindere dall’eventuale esercizio provvisorio, è costituito dalla differenza tra il residuo attivo risultante alla fine della procedura e il patrimonio netto dell’impresa o della società all’inizio del procedimento (determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività che ne facevano parte), mentre al contrario, nessuna disposizione prevede, invece, regole speciali in ordine alla determinazione del reddito imponibile dell’impresa che abbia avuto accesso alla procedura di liquidazione controllata di cui agli artt. 268 ss., CCII.
Di conseguenza, a parere dell’Agenzia delle Entrate, per i soggetti che hanno accesso a tale istituto, in mancanza di una norma ad hoc, il reddito d’impresa continua a essere determinato secondo le regole ordinarie, senza che trovino applicazione le previsioni dell’art. 183, TUIR. Pertanto, l’apertura della procedura di liquidazione controllata non prevede alcuna interruzione del periodo d’imposta, né all’inizio del c.d. maxi periodo d’imposta di cui al comma 2 dell’art. 183, TUIR.
In conclusione, l’Agenzia ribadisce che, in mancanza di specifiche disposizioni normative, in caso di liquidazione controllata (stato in cui versa la società) continuano a trovare applicazione le regole ordinarie per la determinazione del reddito imponibile e non si applica, in via estensiva, la disciplina di cui all’art. 183, TUIR, con la conseguenza che il componente positivo di reddito che verrà realizzato dalla Società (nei cui confronti è stata dichiarata l’apertura della liquidazione controllata), a seguito della cessione dell’immobile di sua proprietà nei termini descritti nell’istanza, sarà assoggettato a tassazione ordinaria, secondo quanto previsto dall’art. 56, comma 1, secondo periodo, TUIR, che rinvia alle disposizioni della Sezione I, Capo II, Titolo II (e del Capo IV, Titolo II) relative alle società e agli enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), TUIR, ossia troveranno applicazione a seconda dei casi gli artt. 85 e 86, TUIR.
Tassazione delle sopravvenienze da esdebitazione conseguite dall’impresa debitrice nell’ambito del concordato semplificato
Con la risposta a interpello n. 179/E/2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, invece, che le sopravvenienze da esdebitazione conseguite dall’impresa debitrice nel concordato semplificato sono tassabili in via ordinaria e non risulta applicabile il disposto di cui all’art. 88, comma 4-ter, TUIR.
Tale posizione determina una minore appetibilità per i creditori sociali del concordato semplificato rispetto alla liquidazione giudiziale, tenuto conto che la mancata applicazione dell’agevolazione di cui all’art. 88, comma 4-ter, TUIR, ha come conseguenza un incremento degli oneri fiscali legati alla tassazione delle sopravvenienze e delle plusvalenze con conseguente riduzione della percentuale di soddisfazione dei creditori sociali; oltre alla circostanza che le note di variazione IVA emesse dai creditori sociali a storno parziale delle corrispondenti fatture a suo tempo emesse a seguito dello stralcio del credito, determinano un debito IVA corrispondente a carico del debitore, con conseguente riduzione della capacità di soddisfacimento dei creditori.
L’Agenzia, in particolare, nella motivazione del parere, precisa che l’applicazione della disposizione di cui all’art. 88, comma 4ter, primo periodo, TUIR, non è stata successivamente estesa dal Legislatore (anche) alla procedura del concordato semplificato di cui agli artt. 25-sexies e 25-septies, CCII, diversamente da quanto è stato, invece, previsto per l’ipotesi in cui le trattative avviate nell’ambito della composizione negoziata siano andate a buon fine e siano stati conclusi accordi, con l’intento del Legislatore di limitare agli accordi specificamente richiamati nell’art. 25bis, comma 5, CCII.
L’Agenzia delle Entrate, nel proprio provvedimento, ricorda al3sì che con la legge delega 9 agosto 2023, n. 111, rubricata ”Delega al Governo per la riforma fiscale”, il legislatore ha previsto di introdurre un regime di tassazione del reddito delle imprese che fanno ricorso agli istituti disciplinati dal CCII (compreso, dunque, il Concordato semplificato); tuttavia in mancanza di specifiche disposizioni normative e in attesa dell’attuazione del citato art. 9, non può essere ammessa alcuna interpretazione ”in via estensiva” del contenuto dell’art. 88, comma 4ter, citato.
Di conseguenza, a parere dell’Agenzia delle Entrate alla sopravvenienza attiva da esdebitazione conseguita dalla Società nell’ambito della procedura di Concordato semplificato di cui agli artt. 25-sexies e 25-septies, CCII, non sia applicabile la disposizione di cui all’art. 88, comma 4ter, primo periodo, TUIR, e pertanto, la sopravvenienza in parola concorra interamente e ordinariamente alla determinazione del reddito di impresa.
Si ricorda, come già precisato, che il Consiglio dei ministri a breve dovrebbe approvare un Decreto Legislativo che prevede la detassazione generalizzata quantomeno delle sopravvenienze attive da esdebitazione conseguite nell’ambito della crisi d’impresa indipendentemente dall’istituto disciplinato dal Codice della Crisi a cui il debitore ha fatto ricorso per ristrutturare i propri debiti, con inclusione anche del concordato semplificato.
Resta da comprendere se, a seguito dell’intervento normativo in rassegna, l’agevolazione fiscale si renderà applicabile alle sole sopravvenienze generate dalle omologazioni successive all’entrate in vigore della nuova disposizione normativa ovvero, auspicabilmente, anche alle procedure omologate in data anteriore.
Conclusioni
Come già indicato, la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate, nelle 3 risposte a interpello, riflette un approccio prudenziale, volto a prevenire estensioni improprie delle agevolazioni fiscali già previste in altri istituti del Codice della Crisi.
È, pertanto, necessario che nella stesura del piano di risanamento della composizione negoziata, nella gestione della procedura di liquidazione controllata e nel concordato semplificato, si tenga in debita considerazione la variabile fiscale che, se non prevista, può determinare notevoli riflessi negativi, non solo nella gestione della procedura, incidendo sulla realizzabilità della stessa, ma anche sulla tenuta del piano stesso in funzione della soddisfazione dei creditori sociali.
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