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Nel quadro delle politiche a sostegno della natalità e della genitorialità, la legge di Bilancio 2025 ha introdotto una misura economica volta a incentivare le nascite e sostenere le famiglie italiane nel momento delicato dell’arrivo di un figlio: il bonus nuovi nati 2025, contributo economico una tantum di 1.000 euro destinato ai nuclei familiari in cui si verifichi la nascita o l’adozione di un minore a partire dal 1° gennaio 2025.

Il dettaglio operativo è fornito dall’Inps con la pubblicazione della circolare n. 76 del 14 aprile 2025 che specifica requisiti, modalità di richiesta, tempistiche e gestione contabile della prestazione.

Vediamo nei dettagli.

Cos’è il bonus nuovi nati 2025

Il bonus nuovi nati 2025 istituito dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 consiste in un’erogazione una tantum pari a 1.000 euro per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo a decorrere dal 1° gennaio 2025.

L’importo è fisso, non soggetto a variazioni in base al reddito o alla composizione del nucleo familiare, ed è erogato una sola volta per ciascun minore.

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L’obiettivo è fornire un supporto economico immediato in concomitanza con i principali eventi legati alla genitorialità: nascita, adozione nazionale, adozione internazionale o affido preadottivo.

La misura è cumulabile con altre prestazioni assistenziali e non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali, come espressamente indicato nel testo normativo e confermato dalla circolare attuativa.

Nel caso di genitori non conviventi, il contributo può essere richiesto dal genitore che convive con il minore. Inoltre, se il genitore è minorenne o incapace di agire, la domanda può essere presentata dal tutore o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale.

Durata e limiti

Il diritto al bonus è legato all’evento di nascita o adozione avvenuto a partire dal 1° gennaio 2025; per ciascun evento, la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data in cui il minore entra a far parte del nucleo familiare, pena la decadenza dal diritto al beneficio.

NOTA BENE: per quanto riguarda le adozioni viene considerata la data dell’ingresso del minore nel nucleo familiare, ovvero la data di affido preadottivo, e non necessariamente quella della sentenza definitiva di adozione. Tale interpretazione è finalizzata a garantire il sostegno economico al momento dell’effettivo inizio della convivenza tra genitore e figlio adottivo.

Requisiti

Per poter beneficiare del bonus nuovi nati 2025, il genitore richiedente deve possedere una serie di requisiti stabiliti dall’articolo 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025 e chiariti a livello operativo dalla circolare Inps n. 76 del 14 aprile 2025.

I requisiti si articolano in quattro principali categorie: cittadinanza, residenza, condizione economica e data dell’evento (nascita o adozione) e devono sussistere congiuntamente alla data di presentazione della domanda.

Requisito di cittadinanza: chi può richiedere il bonus nuovi nati

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Il bonus è destinato ai figli di genitori che rientrano in una delle seguenti categorie.

  • Cittadini italiani.
  • Cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o loro familiari.
  • Titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente in Italia.
  • Cittadini di Stati non appartenenti all’UE, in possesso di determinati permessi di soggiorno validi per almeno un anno.

Nello specifico, possono accedere al bonus i cittadini extracomunitari che risultano:

  • titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • titolari di permesso unico di lavoro valido per un periodo superiore a sei mesi;
  • titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca, con autorizzazione a rimanere in Italia per più di sei mesi;
  • titolari di altre tipologie di permesso di soggiorno, a condizione che la durata minima del permesso sia non inferiore a un anno, secondo quanto previsto dall’articolo 41 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

A questi soggetti si aggiungono, in quanto equiparati ai cittadini italiani, anche:

I cittadini del Regno Unito residenti in Italia entro il 31 dicembre 2020 sono considerati alla stregua dei cittadini UE senza necessità di documenti aggiuntivi; coloro che invece si sono trasferiti in Italia dopo tale data devono invece disporre della documentazione prevista per i cittadini extra-UE.

Requisito di residenza: permanenza sul territorio italiano

Il genitore che presenta la domanda per ottenere il bonus nuovi nati deve essere residente in Italia al momento della presentazione, requisito che si applica anche al minore per cui si richiede il contributo.

In particolare, è necessario che sia il genitore che il figlio abbiano avuto residenza continuativa in Italia dalla data dell’evento (nascita, adozione o affido preadottivo) fino alla data della presentazione della domanda.

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Questo vincolo riflette l’obiettivo della misura: incentivare e sostenere la genitorialità sul territorio nazionale e garantire che le risorse pubbliche siano destinate a nuclei familiari stabilmente inseriti nel contesto socio-economico italiano.

Requisito economico: valore massimo dell’ISEE minorenni

Per poter accedere al bonus nuovi nati 2025, è necessario che il nucleo familiare del richiedente presenti un ISEE minorenni in corso di validità non superiore a 40.000 euro annui.

La particolarità del requisito economico consiste nell’obbligo di escludere dal calcolo dell’ISEE le somme percepite a titolo di Assegno Unico e Universale (AUU), introdotto dal D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230.

Ai fini del calcolo:

  • si utilizza l’ISEE minorenni, in cui è presente il figlio per cui si richiede il bonus;
  • si effettua una neutralizzazione dell’AUU calcolando l’importo per ciascun componente in base alla scala di equivalenza. Ad esempio, per un nucleo con ISEE pari a 40.400 euro, in cui l’AUU erogato è di 1.500 euro e la scala di equivalenza è 2,5, l’importo neutralizzato è 600 euro. Il valore ISEE utile sarà quindi 39.800 euro, permettendo così l’accesso al beneficio.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) necessaria al calcolo dell’ISEE deve essere presentata entro la data della domanda e sarà quella di riferimento ai fini dell’ammissione alla prestazione.

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Età e condizione del minore

Il bonus nuovi nati può essere richiesto esclusivamente per figli:

  • nati a partire dal 1° gennaio 2025;
  • adottati dal 1° gennaio 2025;
  • in affido preadottivo, con ingresso nel nucleo familiare dal 1° gennaio 2025.

La norma riconosce come data di riferimento, per le adozioni, quella di ingresso del minore nel nucleo familiare anche nel caso in cui la sentenza definitiva di adozione sia successiva, interpretazione che si fonda sulla volontà di sostenere le famiglie già nella fase iniziale dell’accoglienza, indipendentemente dal completamento dell’iter giuridico.

Per le adozioni internazionali, fa fede la data di trascrizione nei registri dello stato civile del provvedimento di adozione, come previsto dalle norme in materia

Chi può presentare la domanda

La domanda può essere presentata da uno dei due genitori a scelta, purché sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa.

Non è richiesto il consenso dell’altro genitore, ma è indispensabile che il richiedente conviva con il minore nei casi specifici.

In particolare:

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  • in presenza di genitori conviventi, la domanda può essere presentata indifferentemente da uno dei due;
  • in caso di genitori non conviventi, il Bonus può essere richiesto solo dal genitore che convive con il figlio nato, adottato o affidato in preadozione;
  • qualora il genitore richiedente sia minorenne o legalmente incapace di agire, la domanda deve essere presentata dal tutore o dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale.

Nel caso in cui venga esercitata la responsabilità genitoriale in luogo del genitore minorenne, è possibile registrare online una delega per l’esercizio dei diritti del minore. Tale procedura è prevista e disciplinata dal messaggio Inps n. 171 del 13 gennaio 2022.

Termini per la presentazione della domanda

Il termine per la presentazione della domanda è di 60 giorni dalla data dell’evento, ovvero:

  • dalla data di nascita del figlio;
  • dalla data di ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o affido preadottivo;
  • dalla data di trascrizione dell’adozione internazionale nei registri dello stato civile.

Ad esempio, se la nascita o l’ingresso in famiglia del minore avviene il 10 agosto 2025, il termine ultimo per presentare la domanda sarà il 9 ottobre 2025.

NOTA BENE: il mancato rispetto di questo termine comporta la decadenza del diritto al contributo. Tuttavia, per gli eventi che si verifichino prima dell’attivazione del servizio telematico, il termine dei 60 giorni decorrerà dalla data di pubblicazione del messaggio Inps che ne annuncia l’operatività.

Come presentare la domanda

La domanda per il bonus nuovi nati 2025 può essere trasmessa esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell’Istituto. L’accesso al servizio è subordinato al possesso di una identità digitale valida, come richiesto per tutte le prestazioni telematiche dell’Istituto.

I canali attivi sono:

  1. Portale Inps (www.inps.it) – accedendo con:

    • SPID di livello 2 o superiore;

    • Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0);

    • Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

    • Identità digitale europea (eIDAS).

  2. Applicazione mobile Inps – tramite la funzione dedicata Bonus nuovi nati.

  3. Contact Center Multicanale chiamando:

    • 803.164 (gratuito da rete fissa);

    • 06 164.164 (da rete mobile, a pagamento).

  4. Istituti di Patronato – che forniscono assistenza gratuita alla compilazione e trasmissione della domanda.

Una volta inviata l’istanza, il genitore potrà accedere alle ricevute digitali, monitorare lo stato di avanzamento della pratica e modificare le informazioni relative alla modalità di pagamento, se necessario.

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Documentazione necessaria

Per la corretta presentazione della domanda, è indispensabile disporre della seguente documentazione.

  • ISEE minorenni in corso di validità: deve riferirsi a un nucleo in cui sia incluso il minore per cui si richiede il bonus. In alternativa, deve essere presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE ai fini delle prestazioni rivolte ai minori. È importante che l’ISEE sia valido alla data della domanda o che la DSU sia stata presentata entro la stessa data.
  • Dati identificativi del minore: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita o, per le adozioni, data di ingresso in famiglia o trascrizione nei registri.
  • Modalità di pagamento: deve essere specificato l’IBAN su cui accreditare l’importo oppure, in alternativa, si può optare per il bonifico domiciliato.

Nel caso in cui venga scelto un IBAN estero (area SEPA), è necessario allegare il modulo “MV70 – Identificazione finanziaria Area SEPA”, disponibile nella sezione Moduli del sito Inps, modulo non richiesto se già prodotto in occasione di precedenti prestazioni.

Il sistema di gestione telematica è integrato con il Sistema Unico di Gestione IBAN (SUGI), che consente di selezionare direttamente un IBAN già registrato presso l’Istituto, oppure di indicarne uno nuovo.

NOTA BENE: la liquidazione del bonus nuovi nati avverrà in ordine cronologico di presentazione (data e ora), tenuto conto della verifica dei requisiti e nei limiti delle risorse stanziate per ciascun anno.

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Chi ha diritto al Bonus nuovi nati 2025?

Hanno diritto al Bonus i genitori di figli nati, adottati o affidati in preadozione a partire dal 1° gennaio 2025, che risultino residenti in Italia e in possesso di un ISEE minorenni non superiore a 40.000 euro annui, al netto dell’Assegno Unico Universale. È inoltre necessario possedere i requisiti di cittadinanza previsti dalla normativa (italiana, UE o extra-UE con permesso valido da almeno un anno).

A quanto ammonta il Bonus nuovi nati?

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Il Bonus prevede un contributo una tantum pari a 1.000 euro per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo dal 1° gennaio 2025.

Il Bonus è soggetto a tassazione?

No, il Bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, come previsto dall’articolo 1, comma 206, della Legge di Bilancio 2025.

Come si presenta la domanda per il Bonus?

La domanda può essere presentata tramite:

  • Portale INPS (con SPID, CIE, CNS, eIDAS);
  • App INPS Mobile;
  • Contact Center INPS (803.164 da fisso o 06.164.164 da mobile);
  • Patronati.

Entro quanto tempo deve essere presentata la domanda?

La domanda deve essere inviata entro 60 giorni dalla nascita o dall’ingresso del minore in famiglia (in caso di adozione o affido preadottivo). Oltre tale termine, il diritto al Bonus decade.

Chi può presentare la domanda?

Può presentare la domanda uno dei due genitori, alternativamente. Nei casi di genitori non conviventi, può fare domanda solo il genitore convivente con il minore. Se il genitore è minorenne o incapace di agire, la domanda deve essere presentata dal tutore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Serve l’ISEE per richiedere il Bonus?

Sì, è necessario avere un ISEE minorenni in corso di validità. In alternativa, è possibile presentare una DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per ottenere il calcolo ISEE, purché la presentazione sia contestuale alla domanda.

Come si calcola il limite ISEE ai fini del Bonus?

L’ISEE minorenni non deve superare 40.000 euro annui. Dal valore ISEE devono essere escluse le somme relative all’Assegno Unico Universale (AUU) già percepite, applicando un calcolo proporzionale basato sulla scala di equivalenza del nucleo familiare.

In caso di adozione, qual è la data di riferimento?

Per le adozioni nazionali, rileva la data di ingresso del minore in famiglia su ordinanza del Tribunale per i minorenni (affido preadottivo). Per le adozioni internazionali, vale la data di trascrizione dell’adozione nei registri dello stato civile.

È possibile scegliere come ricevere il pagamento del Bonus?

Sì, il pagamento può avvenire tramite:

  • accredito su conto corrente (IBAN intestato al richiedente);
  • bonifico domiciliato.

Nel caso di IBAN estero (area SEPA), va allegato il modulo MV70 disponibile sul sito INPS.

Cosa succede se le risorse si esauriscono?

Il Bonus viene erogato secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, entro i limiti di spesa stabiliti dalla legge. Se le risorse si esauriscono, l’INPS può sospendere l’erogazione e aggiornare i criteri con successivo provvedimento.



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