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Contributi pubblici a enti non commerciali e Iva – Sistema Ratio


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L’Agenzia delle Entrate, con risposta all’interpello n. 164/2025, è ritornata sul tema del trattamento ai fini Iva dei contributi pubblici erogati a enti non commerciali.

Il caso concreto, preso in esame, riguarda il trattamento Iva del finanziamento erogato da un ente pubblico non economico (Ente Parco), sottoposto a vigilanza del Ministero, che dichiara di gestire le attività per la gestione dei centri visitatori e per la gestione di specifiche attività congiunte di promozione turistica per il tramite e congiuntamente alla fondazione (beneficiaria).

Occorre premettere che il termine “contributo”, con riferimento alla PA, viene spesso utilizzato nel duplice significato di erogazione liberale o di corrispettivo. Ai fini fiscali, è fondamentale distinguere i contributi pubblici, di cui gli enti non commerciali sono destinatari, in:

– contributi a fondo perduto. In genere questi fondi vengono erogati per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’ente, ritenute dall’ente erogatore particolarmente meritevoli. Essi sono caratterizzati dall’assenza di qualsiasi obbligazione corrispettiva a favore dell’erogante. Un contributo può considerarsi a fondo perduto/liberalità se il soggetto che lo eroga non si attende dal beneficiario alcun vantaggio economico o alcuna controprestazione;

 contributi corrispettivi, quando l’ente beneficiario assume una obbligazione a favore dell’ente erogante e di un terzo. In tal modo, si instaura un rapporto sinallagmatico tra i 2 soggetti per cui all’erogazione pubblica corrisponde l’erogazione di un’obbligazione da parte dell’ente non commerciale.

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Ora, venendo al caso concreto di cui ci occupiamo, la domanda è: nel caso nostro, trattasi di un contributo a fondo perduto o di un contributo corrispettivo?

Prima di fornire una risposta a questo interrogativo, l’Agenzia precisa che il presupposto oggettivo di applicazione dell’Iva è escluso qualora non si ravvisi alcuna correlazione tra l’attività finanziata e le elargizioni di denaro.

Conformemente alle disposizioni comunitarie, l’Amministrazione Finanziaria, in diversi documenti di prassi (si veda, per tutte, la circolare 21.11.2013, n. 34/E) precisa che “un contributo assume rilevanza ai fini Iva se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive”. Nel caso specifico vi è un ulteriore elemento da prendere in considerazione: l’ente pubblico eroga i contributi ai sensi dell’art. 12 L. 7.08.1990, n. 241. In questa fattispecie, precisa la circolare n. 34/E/2013, già citata, i contributi non assumono la natura di corrispettivo.

Nei rapporti con gli enti pubblici, un altro punto, da valutare sono i provvedimenti con cui il contributo viene erogato. È fondamentale capire, in base alle modalità di erogazione, se i contributi vengono versati a fronte di un servizio reso (ad esempio, in concessione con l’ente pubblico), o, comunque, nell’adempimento di una funzione suppletiva di un’attività istituzionale dell’ente pubblico, che questi non riesce a svolgere per i vincoli organizzativi o giuridici. In questi casi, spesso, il contributo viene “concordato” attraverso la presentazione da parte dell’ente strumentale di un budget che l’ente pubblico si impegna a finanziare.

In questi casi non è sempre facile riuscire a discriminare se il contributo viene stabilito unilateralmente dall’ente pubblico in funzione di proprie ed autonome valutazioni (comprese le proprie disponibilità finanziarie), oppure, se vi sono, nella dinamica del rapporto, elementi di reciprocità e di convenienza.

Nel caso di specie, conclude la risposta dell’Agenzia, “tali contributi non vengono versati dall’istante a fronte di specifica controprestazione, ma al solo fine di garantire il funzionamento della Fondazione e a sostegno delle attività istituzionali della stessa, comuni a quelle dell’Ente Parco; dunque, non assumendo la natura di corrispettivi, si ritiene non siano rilevanti ai fini Iva”.



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