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News europa 28_07_2025


​​L’11 luglio 2025 la Commissione europea ha pubblicato un atto delegato (+ allegato + sintesi delle modifiche) (“Quick Fix”) che modifica l’allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2772 sui principi di rendicontazione di sostenibilità (“ESRS”).

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Questa modifica consente alle imprese della “first wave” ​[1] –  cioè quelle che per prime hanno cominciato ad applicare la direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (“CSRD“) – di ritardare di due anni la rendicontazione su taluni requisiti informativi per i quali era prevista un’introduzione graduale nel tempo a partire dall’anno finanziario 2025 (“phase-in“) [2]. Inoltre, dato che in alcuni casi il phase-in era previsto solo per le imprese fino a 750 dipendenti, la modifica lo estende anche alle società con più di 750 dipendenti.

Obiettivo

La modifica del regolamento delegato è necessaria per evitare di penalizzare troppo le società “first wave e di appesantirne gli oneri di rendicontazione, in attesa del completamento delle revisioni della CSRD e degli ESRS (si veda infra). 

La Commissione, infatti, ritiene che non sarebbe ragionevole chiedere a tali società di rendicontare su informazioni aggiuntive quando c’è una realistica prospettiva: i) che alcune di queste società possano essere escluse dal campo di applicazione della CSRD; ii) e che tali informazioni possano essere successivamente modificate. ​

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Il rapporto Draghi ha sottolineato la necessità di una semplificazione normativa, attirando l’attenzione, tra l’altro, sugli oneri e i costi derivanti dall’applicazione della CSRD. Su tale base, il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di presentare proposte concrete volte a semplificare il quadro normativo europeo, pertanto, la Commissione ha avviato un ampio processo di semplificazione di talune noramtive. In particolare, per quel che riguarda la CSRD, la Commissione:

  • ​ha presentato un pacchetto “Omnibus” (si veda nostra news) che si compone di:

– una proposta “Stop-the-Clock, adottata lo scorso 14 aprile (si veda nostra news), che rinvia di due anni l’applicazione della CSRD per le società “second wave [3] ” e “third wave [4] “. Tale modifica, tuttavia, lascia inalterata la situazione delle società “first wave” che devono continuare a pubblicare la rendicontazione di sostenibilità;

– una proposta “Content“, ancora in corso di adozione, che semplifica talune disposizioni della CSRD e della direttiva sul dovere di diligenza ai fini della sostenibilità (CSDDD). Tra le proposte di modifiche vi è anche quella di restringere il campo di applicazione della CSRD alle sole società di grandi dimensioni con più di 1.000 lavoratori. Pertanto, le società “first wave“, con più di 500 e meno di 1.000 lavoratori, potrebbero in futuro essere escluse dal campo di applicazione della CSRD;

  • ha avviato i lavori per la revisione e semplificazione degli ESRS: la Commissione si è impegnata a adottare un atto delegato per rivedere e semplificare il primo set di standard ESRS, chiedendo all’EFRAG di presentare un progetto di standard entro il 31 ottobre 2025. Pertanto, talune informazioni potrebbero non essere più richieste in futuro.

 

Informazioni omissibili

Il “Quick fixproroga per tutte le società first wave” la possibilità di omettere le informazioni relative agli effetti finanziari attesi (ESRS 2 SBM-3) per l’anno finanziario 2025 e 2026.

 

Inoltre, esso proroga la possibilità per le società “first wave” fino a 750 dipendenti di omettere, per l’anno finanziario 2025 e 2026, le informazioni relative:

– alle emissioni di ambito 3 e alle emissioni totali di gas a effetto serra (E1- 6)

– alla forza lavoro propria (S1).

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La modifica consente anche di omettere, per l’anno finanziario 2026, tutte le informazioni relative a:

– biodiversità ed ecosistemi (E4);

– lavoratori nella catena del valore (S2);

– comunità interessate (S3);

– consumatori e utilizzatori finali (S4).

 

In aggiunta, il “Quick fix” prevede la possibilità per le società “first wave” con più di 750 dipendenti di omettere, per l’anno finanziario 2025 e 2026, le informazioni relative a:

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– biodiversità ed ecosistemi (E4);

– lavoratori nella catena del valore (S2); 

– comunità interessate (S3);

– consumatori e utilizzatori finali (S4) e

– certe informazioni S1:

  • Caratteristiche dei lavoratori non dipendenti nella forza lavoro propria dell’impresa (S1-7);
  • Contrattazione collettiva e dialogo sociale per quanto riguarda i propri dipendenti nei paesi non-SEE (S1-8);
  • Protezione sociale (S1-11);
  • Percentuale lavoratori con disabilità (S1- 12);
  • Formazione e sviluppo delle competenze (S1-13);
  • Casi di malattia professionale (S1-14);
  • Numero di giorni persi a seguito di lesioni, infortuni, decessi e malattie professionali (S1-14);
  • Salute e sicurezza lavoratori non dipendenti (S1-14);
  • Equilibrio tra vita professionale e vita privata (S1-15);

 

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Infine, il “Quick fix” estende a tutte le imprese “first wave” la disposizione che prevede che, se l’impresa decide di omettere un intero set di informazioni che è rilevante per l’impresa stessa, questa è tenuta a fornire un certo numero di informazioni riassuntive ​[5].

 

Prossime tappe

L’atto delegato è stato trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio, i quali dispongono di due mesi di tempo (prorogabili di 2) per esprimersi sul testo. Se entrambe le istituzioni non sollevano obiezioni entro i termini previsti; o se entrambe, prima della scadenza dei termini, comunicano alla Commissione di non avere obiezioni sul testo (“non obiezione anticipata”), l’atto delegato entra in vigore 3 giorni dopo la sua pubblicazione sulla GUUE.

 

[1] Le imprese “first wave” sono le società che devono applicare la CSRD a partire dal 2025, per l’anno finanziario 2024. Si tratta: i) delle società enti di interesse pubblico di grandi dimensioni che superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio; e ii) delle società enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni che superano, a livello consolidato, il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l’esercizio.

[2] Si veda regolamento delegato (UE) 2023/2772 Appendice C (Elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente)

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[3] Le imprese “second wave” sono le imprese che devono applicare la CSRD a partire dal 2026, per l’anno finanziario 2025, si tratta delle società e gruppi di grandi dimensioni.

[4] Le imprese “third wave“, sono le imprese che dovranno applicare la CSRD a partire dal 2027, per l’anno finanziario 2026, si tratta delle PMI quotate. Tuttavia, queste imprese possono scegliere l’opt-out per l’anno finanziario 2026 e 2027, pertanto, possono di fatto cominciare ad applicare la CSRD solo dal 2029, per l’anno finanziario 2028.

[5] Si veda ESRS 2, Informazioni generali, paragrafo 17​​​





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