Una persona fisica Italiana residente in Italia ha conferito a valori storici una partecipazione (detenuta non in regime di impresa) pari al 33% del capitale sociale di una società operativa cilena “A” in un’altra società cilena holding “B”, ricevendone in cambio quote rappresentanti il 99% del capitale sociale della società Cilena “B”.
Il residuo 1% è nella titolarità di una holding di diritto Italiano riconducibile alla stessa persona fisica.
L’organo amministrativo di B è attualmente composto dalla sola persona fisica (amministratore unico).
Ciò premesso, si chiede se il conferimento da parte della persona fisica italiana, residente in Italia, di A in B è realizzativo con conseguente tassazione in Italia.
Nel caso, è possibile rivalutare le quote di A, versando, entro il 30 novembre 2025, la prima rata dell’imposta sostitutiva del 18%?
Tenuto conto che non si tratta di un paese a fiscalità privilegiata (Cile), si richiede un parere circa il rischio che a tale operazione (rivalutazione e conferimento) possano essere contestati i requisiti di elusività potenziale; si sottolinea che l’operazione trasformerebbe la partecipazione di una società di cui non si ha il controllo (33% della società A) in una partecipazione (in B) di cui si detiene successivamente il 99%.
Si chiede inoltre se – sempre in ipotesi di rivalutazione fiscale del valore delle quote oggetto di conferimento – il valore così rivalutato si trasferisce alla partecipazione B divenendone in tal modo il costo fiscalmente riconosciuto al socio persona fisica e se quindi la compilazione del quadro RW nell’anno di conferimento (ultimo anno in cui compare A e primo anno di iscrizione di B) possa considerarsi come di seguito evidenziata:
– per la partecipazione A: valore iniziale = costo storico; valore finale = valore rivalutato.
-per la Partecipazione B: valore iniziale e finale = valore rivalutato
Di seguito, nel medesimo anno solare, la società cilena B ha ceduto le quote a terzi della società A, realizzando una plusvalenza (tassata in Cile in capo a B). Successivamente la società cilena B viene messa in liquidazione.
Indipendentemente dalla tassazione di tale operazione operata dal fisco cileno, si chiede:
– se si pone il tema della esterovestizione atteso che il capitale sociale di B è interamente riconducibile alla persona fisica che riveste anche il ruolo di amministratore unico;
– conferma che “le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso “di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate” e che quindi la rivalutazione fiscale (sopra indicata) abbia effetto ai fini della tassazione italiana in capo al soggetto persona fisica determinando quindi:
a) il riconoscimento del valore fiscale rivalutato;
b) la tassazione solo per la parte eventualmente eccedente tale valore.
LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO…
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