L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la guida completa e dettagliata per l’utilizzo della Piattaforma Patente a Crediti (PaC)
L’INL ha pubblicato alcuni documenti che, da un lato, illustrano i profili operativi e, dall’altro, forniscono ulteriori risposte alle FAQ per quanto riguarda i profili applicativi della disciplina della patente a crediti.
A valle della pubblicazione del Manuale del 28 luglio 2025 INL-Manuale-Patente-a-crediti– che consente di avere finalmente un quadro complessivo della procedura di gestione della Patente a crediti – è ora possibile disporre di un quadro più completo.
In sintesi, nel rinviare alla lettura dei documenti, si può evidenziare che:
a) Primo avvio.
A partire dalle ore 10:00 del 10 luglio 2025 scorso sono disponibili le nuove funzionalità di gestione della Patente a crediti accedendo al Portale dei Servizi INL. Gli operatori economici già titolari di patente alla data del 9 luglio 2025 possono designare, a decorrere dal 10 luglio 2025, un proprio delegato utilizzando l’applicazione “Gestione deleghe”. Gli stessi potranno designare sia il soggetto già precedentemente delegato sia un soggetto diverso. In mancanza di delega, formalizzata come sopra, sull’applicativo Patente a crediti potrà operare esclusivamente il responsabile aziendale (legale rappresentante, titolare). Gli operatori economici che chiedono il rilascio della patente a decorrere dal 10 luglio 2025, devono necessariamente attestarsi prima sui sistemi INL tramite l’applicazione “Attestato Legale Rappresentante/Titolare” e successivamente, qualora vogliano designare un delegato, provvedervi tramite l’applicazione “Gestione Deleghe”. Tale procedura non trova applicazione per gli operatori economici esteri UE ed extra UE.
b) Riconoscimento di alcuni crediti aggiuntivi (art. 5, comma 7, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 132 del 18 settembre 2024).
L’INL disciplina il riconoscimento dei crediti con riferimento ad:
1. Anzianità di iscrizione alla CCIAA (dove si distingue la modalità di acquisizione del dato tra imprese e lavoratori autonomi italiani iscritti alla CCIAA, imprese e lavoratori autonomi stranieri e professionisti);
2. Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;
3. Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”.
4. Possesso della certificazione SOA di classifica I.
5. Possesso della certificazione SOA di classifica II (si precisa che il riferimento è esclusivamente alla classifica e non anche alla categoria).
6. Consulenza e monitoraggio effettuato da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo.
Viene declinata la modalità operativa per la rettifica dei requisiti ulteriori inseriti, che può essere effettuata autonomamente da parte del responsabile aziendale o del suo delegato prima che sia aggiornato il punteggio (che di norma avverrà nel corso della notte in un periodo compreso tra le ore 00:00 e le ore 03:00). Nel caso in cui tale rettifica non sia stata effettuata entro i termini indicati, il responsabile aziendale o il suo delegato si dovrà rivolgere a un Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro.
Con riferimento alla Sottrazione crediti aggiuntivi, l’INL precisa che qualora durante l’attività ispettiva, emerga che l’impresa non possegga uno o più requisiti aggiuntivi dichiarati, il personale ispettivo può proporre, attraverso l’applicativo “Verifica Patente a Crediti”, l’invalidazione degli stessi, con comunicazione al rappresentante legale dell’azienda.
c) Manuale operativo per la gestione della piattaforma Patente a Crediti
Il 28 luglio 2025, l’INL ha pubblicato il Manuale operativo con il quale declina le procedure e le funzionalità disponibili, ad uso dell’utenza esterna, per la gestione della Patente a Crediti, inclusi i requisiti obbligatori e aggiuntivi.
Premesso che per la piena comprensione del Manuale è opportuno disporre dell’accesso alla piattaforma mediante le credenziali, il documento sostanzialmente illustra passo passo le applicazioni della piattaforma:
· L’Attestazione legale rappresentante / titolare: consente la verifica della qualifica di Legale Rappresentante o Titolare tramite controllo dei dati ufficiali.
· La gestione deleghe: permette ai soggetti che si sono dichiarati (attestati) di autorizzare altre persone o aziende (terzi) a operare sui sistemi INL per loro conto.
· L’istanza patente a crediti e requisiti aggiuntivi: permette la richiesta della patente e l’inserimento dei requisiti aggiuntivi.
· La Visualizzazione patente a crediti: consente ai soggetti previsti dal DM 132/2024 di visualizzare la patente a crediti con accesso selettivo ai dati rispetto a quanto previsto dal DD 43/2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
· La Visualizzazione patente a crediti – Accesso per titolari della patente e delegati: consente di consultare tutti i dati della Patente a Crediti ai titolari della Pac e loro delegati.
In estrema sintesi:
a) dopo la verifica automatica da parte del sistema della attestazione come titolare o legale rappresentante (il sistema verifica il rispetto di alcune condizioni a seguito dell’inserimento del codice fiscale del titolare), sarà possibile inserire, gestire e consultare le deleghe da parte del soggetto autenticato mediante l’inserimento dei dati indicati nella procedura.
b) Una volta individuato il titolare, sarà possibile richiedere la patente a crediti (cliccando sull’apposito link) e gestire i crediti ulteriori (accedendo alla sezione Requisiti ulteriori e aggiungendo un nuovo requisito selezionandolo dall’elenco ovvero rimuovendolo ovvero semplicemente visualizzandolo). L’INL ricorda che è possibile correggere eventuali errori o eliminare un requisito in autonomia entro la mezzanotte del giorno di inserimento, prima che il punteggio sia aggiornato. Dopo tale termine, è necessario contattare un Ufficio Territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
c) Successivamente alla richiesta, la patente a crediti può essere visualizzata attraverso due canali distinti: visualizzazione con finalità gestionali (da parte di titolari, legali rappresentanti e delegati) e visualizzazione a fini informativi (da parte dei soggetti di cui all’art. 2 del dm 132/2024). In questo secondo caso, viene mostrata una versione semplificata della visualizzazione, con visualizzazione dei soli dati previsti dal DD 43/2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in ragione del titolo alla visualizzazione autodichiarato all’accesso. Le autodichiarazioni relative al titolo alla visualizzazione dei dati della Patente sono memorizzate nel sistema al fine di garantire la tracciabilità degli accessi e la trasparenza del processo.
Nel medesimo documento, l’INL risponde anche ad alcune prime richieste di chiarimento.
Di particolare interesse la risposta al quesito 18, relativo alla previsione di un bando nel quale, tra i requisiti, è prevista la presentazione di documentazione attestante il possesso della PaC. Tenuto conto che il sistema non prevede il rilascio di ricevute, per ragioni di sicurezza informatica e certezza giuridica del dato, l’INL ricorda che i committenti, le stazioni appaltanti o altri enti interessati hanno la possibilità di verificare autonomamente il tuo stato e la validità della PaC accedendo al portale INL. Per cuoi è possibile partecipare al bando presentando un’autocertificazione attestante il possesso della PaC, e l’ente preposto potrà poi effettuare le verifiche necessarie in modo indipendente, garantendo la trasparenza e la conformità ai requisiti del bando.
d) Dall’ultimo, l’INL ha aggiornato le risposte alle FAQ
Tra le ultime evidenziamo quanto segue:
a) Imprese stabilite in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia (FAQ n. 35)
Al fine del rilascio della patente a crediti, per le imprese stabilite in uno Stato dell’UE possono presentare, tramite il medesimo portale INL, la richiesta di rilascio della patente, autodichiarando il possesso dei documenti corrispondenti a quelli previsti, ovvero:
· iscrizione CCIA: intesa come iscrizione in un registro delle imprese nel proprio Stato membro qualora sia previsto nel proprio Stato membro;
· DURC: presentazione della certificazione A1 , attraverso il relativo modello, equivalente al possesso del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
· DURF: inteso come regolarità fiscale secondo la normativa vigente nel proprio Stato membro;
Con riferimento alle ulteriori autocertificazioni/autodichiarazioni specificatamente riferite alla materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (adempimento obbligo formativi, possesso del DVR e designazione RSPP ), considerato che anche alle imprese UE che lavorano in Italia si applica la normativa italiana (D.Lgs. n. 81/2008), le imprese o il lavoratore autonomo dichiarano di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa citata.
b) Obbligo formativo e suo assolvimento (FAQ n. 29)
Qualora al momento della richiesta il percorso formativo è stato avviato anche se non ancora concluso, è possibile autodichiararsi di essere in regola con gli obblighi formativi. Si evidenzia che l’avvio del percorso formativo deve essere documentato o provato.
c) DURF e azienda attiva da meno di tre anni (FAQ 28)
Al fine di chiarire tale aspetto va anzitutto evidenziato che, ai fini del rilascio della patente, il legislatore richiede il “possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente”. I commi in questione fanno dunque riferimento ad un campo di applicazione delle imprese ben individuato, alle quali non trovano applicazione gli obblighi dell’art. 17-bis citato qualora “comunichino al comitato, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
a) risultare in attività da almeno tre anni, essere in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si sono presentate le dichiarazioni dei redditi presentati nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’importo dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza ”.
Ciò premesso, l’impresa che non è in possesso del DURF in quanto attiva da meno di tre anni dovrà, in sede di compilazione dell’istanza di patente a crediti, indicare l’opzione “NON OBBLIGATORIO”, in quanto, ai sensi dell’art. 17- bis , commi 5 e 6, citato, non può fare richiesta di certificazione al fine di attestare il rispetto degli obblighi di cui allo stesso art.17- bis. Le imprese che risultano in attesa del rilascio del DURF già richiesto all’Agenzia delle entrate potranno invece dichiararne il possesso ai fini della compilazione della istanza di patente a crediti, sempre che siano soddisfatte le condizioni previste dal citato art. 17-bis. Ad ogni buon conto, per le imprese attive da meno di tre anni che hanno già effettuato la richiesta della patente alla data di pubblicazione della presente FAQ, non sarà necessario chiedere alcuna rettifica dell’istanza qualora abbiano indicato, in relazione al possesso del DURF, l’opzione “ESENZIONE GIUSTIFICATA” (anziché l’opzione “NON OBBLIGATORIO”).
d) DURF e clienti comunitari (con regime di non imponibilità) (FAQ n. 27)
Si ritiene che, nell’ipotesi descritta, nella sede di richiesta del brevetto possa essere indicata l’opzione “esenzione giustificata” per quanto riguarda il possesso del DURF.
In via più generale, si sottolinea che l’INL nelle FAQ valorizza notevolmente il requisito della presenza fisica in cantiere per fondare il presupposto sufficiente per l’obbligo di dotarsi di patente a crediti (v. da ultimo FAQ 37, 39, 40, 43) salvo i servizi di natura emergenziale (FAQ n. 26).
Rif.
Massimiliano Bucaletti – Tel. 0575399429 – e-mail: m.bucaletti@confindustriatoscanasud.it
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link