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Trasporto e logistica: approvato il Modello di comunicazione dell’opzione


Trasporto e logistica: Modello per l’opzione IVA transitoria (Provv. AE 28 luglio 2025 n. 309107)

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Con Provv. AE 28 luglio 2025 n. 309107, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica di cui all’art. 1 c. 60 L. 207/2024.

Il Modello deve essere utilizzato dal committente per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione esercitata unitamente al prestatore per il regime transitorio introdotto dall’art. 1 c. 59 L. 207/2024. Detto regime stabilisce che il pagamento dell’IVA dovuta sulle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.

L’opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra i subappaltatori. L’esercizio dell’opzione in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore prescinde dall’esercizio della medesima nel rapporto tra committente e primo appaltatore.

L’opzione ha durata triennale e si considera esercitata dalla data di trasmissione della comunicazione.

La comunicazione è presentata dal committente all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario.

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Gli intermediari rilasciano al committente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata a decorrere dal 30 luglio 2025 secondo le modalità usuali dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il file contenente la comunicazione è formato utilizzando il software denominato “ReverseChargeLogistica”.

Comunicazione correttiva

È consentito correggere i dati di una comunicazione precedentemente trasmessa inviando una comunicazione correttiva che sostituisce integralmente la precedente. Con la comunicazione correttiva non è possibile rettificare opzioni già esercitate e comunicate, ma unicamente correggere eventuali dati errati riferiti a tali opzioni.

Versamento dell’imposta

L’imposta è versata dal committente ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/97, senza possibilità di compensazione, entro il termine di cui all’art. 18 D.Lgs. 241/97, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

Istituito anche il codice tributo (Ris. AE 28 luglio 2025 n. 47)

Oltre al Modello di comunicazione in oggetto, l’Agenzia delle Entrate, con la Ris. AE 28 luglio 2025 n. 47, ha istituito il codice tributo 6045, per consentire al committente di versare l’IVA in nome e per conto del prestatore, in base al regime opzionale.

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In sede di compilazione del Modello di versamento F24, il codice è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei  campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, del mese e  dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati  “00MM” e “AAAA”.

Fonte: Provv. AE 28 luglio 2025 n. 309107

Modello di comunicazione 

Ris. AE 28 luglio 2025 n. 47



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