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Trasformazione agevolata in società semplice: profili operativi e implicazioni per la compagine sociale


Con la Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), il Legislatore ha riproposto la possibilità per determinate società di procedere, su base volontaria, alla trasformazione agevolata in società semplice entro il prossimo 30 settembre 2025. Tale misura, già sperimentata in passato, si rivolge alle società il cui oggetto sociale sia esclusivamente o prevalentemente legato alla gestione di beni immobili. La finalità della norma è incentivare il passaggio di beni immobili dalla sfera d’impresa a quella personale, offrendo un quadro fiscale agevolato che può risultare particolarmente vantaggioso per società che desiderino semplificare la propria struttura e ottimizzare i carichi fiscali in vista della fuoriuscita dal regime d’impresa.

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La trasformazione agevolata in società semplice si distingue dalle tradizionali assegnazioni o cessioni agevolate di beni ai soci per una duplice ragione:

  • l’assegnazione e la cessione agevolata tipicamente coinvolgono singoli beni (immobili o beni mobili registrati), mentre la trasformazione determina lo spostamento dell’intero patrimonio della società interessata dalla sfera d’impresa a quella della società semplice neo-costituita, che opera fuori dal regime d’impresa;
  • la tassazione conseguente alla trasformazione è disciplinata da regole specifiche che prevedono l’applicazione di un’imposta sostitutiva in luogo dell’imposizione ordinaria, limitatamente ad alcune tipologie di beni (immobili diversi da quelli strumentali per destinazione).

Uno degli aspetti cruciali per poter accedere alla trasformazione agevolata riguarda la composizione della compagine sociale. La norma prevede, con puntualità, che i soci della società al momento della trasformazione debbano essere gli stessi presenti alla data del 30 settembre 2024. Questo vincolo risponde all’esigenza di evitare che l’agevolazione venga sfruttata da nuovi soggetti subentranti con finalità elusiva. In concreto, il mancato rispetto di tale requisito – ossia l’ingresso, anche parziale, di nuovi soci successivamente al termine indicato – comporta la perdita dell’agevolazione non solo per gli “intrusi”, ma per l’intera società, compresi i soci “storici” già presenti alla data di riferimento. Si tratta di una regola particolarmente stringente, la cui finalità è preservare la genuinità dell’operazione e contrastare eventuali pianificazioni aggressive. Al contrario, la variazione della percentuale di partecipazione tra i soci già presenti al 30 settembre 2024 non è considerata preclusiva ai fini dell’applicazione dell’agevolazione: ciò significa che possono variare i pesi delle rispettive quote, purché i nominativi dei soci rimangano inalterati.

Si consideri il seguente caso: al 30 settembre 2024, Beta S.r.l. è posseduta da Tizio e Caio al 50% ciascuno. Prima della trasformazione, Tizio trasferisce una quota del 30% a Caio: la società resta partecipata solo da Tizio e Caio (ora rispettivamente 20% e 80%). In questo scenario, l’operazione conserva il diritto all’agevolazione, poiché la compagine sociale non si è modificata nei soggetti, ma soltanto nelle proporzioni delle quote. Diversamente, se prima della trasformazione un terzo soggetto, Sempronio, acquisisce una quota (anche minoritaria), l’intera compagine perde il diritto alle agevolazioni, essendo intervenuta una variazione soggettiva successiva alla data di riferimento.

Un altro tema rilevante attiene alle cosiddette operazioni straordinarie poste in essere in funzione della successiva trasformazione agevolata, con particolare riferimento a scissioni, conferimenti o altre riorganizzazioni societarie finalizzate a “pulire” il patrimonio sociale dagli asset non agevolabili. L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 101/E/2016, ha fornito un importante chiarimento sul punto. Nel caso preso in esame, una società in accomandita semplice, che nel tempo aveva mutato la propria attività (da allevamento bestiame a gestione immobiliare), deteneva partecipazioni non agevolabili ai sensi di legge. I soci decisero, pertanto, di procedere a una scissione parziale, destinando gli immobili a una nuova società beneficiaria avente oggetto immobiliare esclusivo. Secondo l’Agenzia, l’adozione di simili operazioni, anche se finalizzate unicamente a conseguire l’accesso alle agevolazioni sulle trasformazioni, non integra una fattispecie abusiva né è da considerarsi elusiva, laddove risulti “necessaria” per rispettare i requisiti normativi.



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