Start-up Innovative: chiarimenti in merito alle regole per l’iscrizione e alla permanenza nella sezione speciale del Registro Imprese
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la circolare del 30 luglio 2025, ha introdotto importanti chiarimenti in merito alle novità normative per le start-up innovative, definite dalla Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza 2023 (Legge n. 193/2024). Le modifiche, in vigore dal 18 dicembre 2024, ridefiniscono i requisiti per l’iscrizione e la permanenza nello status speciale, con l’obiettivo di allineare la normativa italiana agli standard europei e di promuovere una crescita più solida delle imprese innovative.
I nuovi requisiti:
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allineamento alla Definizione Europea di PMI: per essere riconosciuta come start-up innovativa, l’impresa deve ora rientrare nella definizione europea di Piccola e Media Impresa (PMI), come stabilito dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE. Questo implica una verifica che tenga conto non solo delle imprese collegate ma anche di quelle associate. Di conseguenza, le start-up controllate da grandi imprese o ad esse collegate/associate non saranno considerate ammissibili.
- esclusione delle attività di agenzia e consulenza: viene introdotto un nuovo vincolo sull’attività prevalente. Non potranno più essere qualificate come start-up innovative le imprese la cui attività principale sia quella di agenzia o consulenza. La circolare ministeriale fornisce esempi specifici di codici Ateco esclusi, tra cui il 70.2 (Consulenza imprenditoriale) e il 74.99 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.) con i relativi sottocodici.
- estensione della permanenza nel Registro Imprese fino a 5 anni: viene introdotta la possibilità di estendere la permanenza nella sezione speciale del Registro Imprese oltre i primi tre anni, fino a un massimo di cinque anni complessivi. Per accedere a questa estensione, l’impresa dovrà dimostrare di possedere requisiti più stringenti, come spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 25% del maggiore valore tra costo e valore della produzione o la titolarità di un brevetto registrato.
- ulteriore proroga per le “Scale-up”: è prevista un’ulteriore estensione della permanenza per altri due anni, rinnovabili per un totale di quattro anni aggiuntivi (fino a 9 anni complessivi), per le imprese che entrano nella fase di “scale-up”. Le condizioni per questa proroga sono un aumento di capitale di almeno € 1 milione da parte di un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) o un incremento dei ricavi della gestione caratteristica superiore al 100% su base annua.
Regime transitorio per le imprese già iscritte
Per le start-up già iscritte alla sezione speciale alla data del 18 dicembre 2024, la legge prevede un regime transitorio per l’adeguamento ai nuovi requisiti. I termini per dimostrare il possesso delle nuove condizioni variano in base all’anzianità di iscrizione:
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iscritte da meno di 18 mesi: si hanno 6 mesi di tempo dalla scadenza del terzo anno di iscrizione per adeguarsi.
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iscritte da oltre 18 mesi: si hanno 12 mesi di tempo dalla scadenza del terzo anno.
Anche per il nuovo requisito sull’attività prevalente, le imprese già iscritte avranno tempo fino alla successiva dichiarazione annuale per dimostrare la conformità.
Cancellazioni e termini da rispettare
La circolare chiarisce che la proroga di 12 mesi introdotta durante la pandemia (D.L. 34/2020), che consentiva la permanenza fino a 72 mesi dalla costituzione, è terminata.
Pertanto, le start-up che al 18 dicembre 2024 avevano già superato i 60 mesi dalla data di costituzione devono essere cancellate d’ufficio dalla sezione speciale.
È fondamentale per le imprese prestare la massima attenzione alle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni di mantenimento, che sono da considerarsi perentorie. La mancata presentazione comporterà l’avvio del procedimento di cancellazione per decorrenza dei termini.
Dott. Marco Sartorati
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