Con 139 voti favorevoli e 85 contrari, l’aula della Camera ha dato il via libera definitivo al cosiddetto decreto ex Ilva “recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi”. In precedenza, l’emiciclo aveva approvato la fiducia. L’articolo 1 dispone che, al fine di garantire la continuità produttiva e la sicurezza degli stabilimenti siderurgici di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria, è previsto un finanziamento statale fino a 200 milioni di euro per il 2025. L’articolo 2 introduce modifiche alla disciplina della realizzazione di impianti per la produzione di preridotto. L’articolo 3 introduce misure di semplificazione per gli investimenti, superiori a 50 milioni di euro, localizzati all’interno delle aree industriali ex Ilva, nonché all’esterno se funzionali all’attività dello stabilimento. A tal fine estende ad essi l’applicazione delle disposizioni acceleratorie per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse strategico nazionale. È prevista inoltre la presentazione, da parte dell’investitore, di un piano degli investimenti al Ministero delle imprese e del made in Italy e la nomina, su proposta dello stesso Ministro, di un commissario straordinario che coordini le attività necessarie alla realizzazione degli investimenti. L’articolo 4 autorizza, anche per il 2024, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a svincolare risorse, a determinate condizioni, ed utilizzarle per finanziare misure di sostegno alle imprese strategiche in sede di approvazione del rendiconto, come previsto dalla normativa vigente per l’anno 2023. L’articolo 5 introduce una disciplina speciale per la cessione del contratto di acquisto di complessi aziendali nel caso in cui l’organo commissariale abbia esperito azione di risoluzione per inadempimento, di annullamento o di accertamento del mancato verificarsi degli effetti traslativi del contratto, consentendo il subentro di un nuovo soggetto, anche a controllo pubblico. L’autorizzazione da parte del ministero e la clausola del prezzo massimo (80% del prezzo originario, oltre agli investimenti) mirano a garantire un equilibrio tra la tutela dell’interesse pubblico e la continuità aziendale. L’articolo 6 esclude per alcune fattispecie transitorie di integrazione salariale straordinaria l’applicazione delle contribuzioni addizionali previste dalle norme generali, a carico dei datori di lavoro, per i periodi di fruizione di trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale. L’articolo 7 autorizza un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, fruibile fino al 31 dicembre 2027, per i gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille impiegati sul territorio italiano, che alla data del 26 giugno 2025 abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all’attivazione di percorsi di reindustrializzazione. La percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100 per cento. L’articolo 8 stanzia nuove risorse per il 2025, pari a 20 milioni di euro, per la concessione nel medesimo anno di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinario per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, in favore delle imprese per le quali, all’esito di un programma aziendale di cessazione di attività, vi siano concrete possibilità di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda e di riassorbimento occupazionale. La norma prevede altresì ipotesi di decadenza dal trattamento straordinario di integrazione salariale concesso nei casi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell’attività produttiva. L’articolo 9 incrementa il limite di spesa per il riconoscimento, negli anni 2025 e 2026, dei trattamenti di sostegno al reddito, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria. L’articolo 10 consente, per un ulteriore periodo, non superiore a dodici settimane, nell’ambito dell’arco temporale compreso tra il 1° febbraio 2025 e il 31 dicembre 2025, il riconoscimento da parte dell’Inps di un intervento specifico di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti in alcuni settori, attinenti all’ambito della moda. L’articolo 11 incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fispe) di 3,7 milioni per l’anno 2025, di 2,2 milioni per l’anno 2026 e di 4,3 milioni per l’anno 2027. (Dsr – Roc)
(© 9Colonne – citare la fonte)
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link