Di seguito si indicano le cause di esclusione dall’applicazione degli ISA 2025, relativi al 2024. Per il 2024 il MEF non ha ritenuto necessario introdurre nuove cause di esclusione.
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Le principali cause di esclusione, con il relativo codice da indicare nel modello REDDITI 2025 sono:
- Inizio attività: Soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2024, inclusi i casi di mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti (es. acquisto/affitto d’azienda, trasformazione/fusione/scissione, conferimento d’azienda).
- Cessazione attività: Soggetti che hanno cessato l’attività nel 2024.
- Limite ricavi/compensi: Soggetti con ricavi/compensi superiori a 5.164.569 euro.
- Periodo di non normale svolgimento dell’attività: Include diverse fattispecie come impresa in liquidazione, attività produttiva non iniziata, interruzione attività per ristrutturazione, cessione in affitto dell’unica azienda, sospensione amministrativa, modifica dell’attività esercitata in corso d’anno (se la nuova attività rientra in un ISA diverso o se la nuova attività prevale in termini di ricavi), e interruzioni dovute a eventi sismici.
- Determinazione del reddito con criteri forfetari.
- Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili del modello ISA: In alcuni casi specifici, per le società tra professionisti (STP) che esercitano determinate attività, è comunque richiesta la compilazione del modello ISA.
- Esercizio di due o più attività d’impresa non rientranti nel medesimo ISA: Per soggetti “multiattività” se i ricavi delle attività non prevalenti superano il 30% del totale; in questo caso, è necessario compilare il modello ISA con il prospetto multiattività.
- Enti del Terzo settore non commerciali, Organizzazioni/Associazioni, Imprese sociali: L’operatività dell’esclusione è subordinata all’autorizzazione UE non ancora concessa. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i soggetti interessati sono tenuti all’applicazione degli ISA, ma possono indicare il codice di esclusione “5” (reddito forfetario) in luogo del codice specifico del Terzo settore. Per le Imprese sociali (Codice 10), sono comunque tenuti all’applicazione degli ISA in assenza di autorizzazione UE.
- Società cooperative/consortili e consorzi: Che operano esclusivamente a favore dei soci/associati o utenti.
- Trasporto su taxi / noleggio con conducente: Per l’ISA DG72U, se esercitato in forma di società cooperativa.
- Corporazioni di piloti di porto: Per l’ISA DG77U.
- Soggetti partecipanti ad un Gruppo IVA: In questo caso, è necessario compilare il modello ISA per la sola acquisizione dati.
soggetti esclusi dagli ISA non possono accedere al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2025-2026 né al regime premiale, anche se in alcuni casi sono comunque tenuti a compilare il modello ISA per la sola comunicazione dei dati.
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